Questura di Terni

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blocco notes Note:
Multa per chi guida auto intestata ad altra persona: i chiarimenti dalla Polizia Stradale
 
            "La Polizia Stradale, a fronte delle numerose telefonate pervenute tese ad ottenere chiarimenti in merito, sulla notizia delle multe da 705 euro per chi guida un’auto intestata a persona diversa, intende fornire chiarimenti in merito evidenziando sin da subito che le notizie che stanno circolando in rete possono generare, semplicemente eccessivo e inutile allarmismo.
            Per dirla tutta, non ci troviamo di fronte ad una novella legislativa, ma in buona sostanza ci troviamo a fare i conti con una regola introdotta ben quattro anni fa e che ha avuto bisogno di una lunga fase prima di vedere la sua applicazione. Nel dettaglio la norma stabilisce che gli atti "da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione". Dunque, se si utilizza per un periodo di 30 giorni una vettura altrui le generalità dell’automobilista, dovranno essere annotate pure sulla carta di circolazione. A meno che non si voglia rischiare una multa salatissima, dai 705 ai 3.526 euro.
           Ogni fatto o atto giuridico da cui derivi una variazione nominativa dell’intestatario della carta di circolazione, ovvero che comporti la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a 30 giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso (esempio: atti di successione tra eredi, procedure fallimentari, ecc.), deve essere dichiarato dall’avente causa (o anche, su sua delega, dal dante causa), entro 30 giorni dal suo verificarsi, al competente UMC al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione. L’annotazione è finalizzata solo all’aggiornamento degli archivi nazionali dei veicoli.
            La sanzione si applica all'avente causa, utilizzatore del veicolo che omette di comunicare la variazione (cioè, a seconda dei casi, nuovo intestatario in caso di fusione, utilizzatore in comodato o in locazione, affidatario in custodia, ecc.).
            All'aggiornamento della carta di circolazione (mediante emissione di apposito tagliando) di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si deve procedere nei seguenti casi (v. art. 247 bis reg. CDS e circ. MIT 10.7.2014 n. 15513):
 -variazione delle generalità o della denominazione dell'intestatario, anche derivante da atti di trasformazione o fusione societaria, quando non abbia luogo la creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non occorra perciò annotazione al PRA. Quanto alle variazioni di generalità di persone fisiche intestatarie di carta di circolazione esse comprendono: nome e cognome, data e luogo di nascita e di residenza, sia per provvedimenti anagrafici o giudiziari o anche per variazioni toponomastiche o di numerazione civica. 
-intestazione di veicolo a nome di soggetto giuridicamente incapace; in tal caso sulla carta di circolazione vengono annotati i dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;
-locazione di veicolo senza conducente per più di 30 giorni;
 -acquisizione, da parte di un soggetto diverso dall'intestatario, della disponibilità del veicolo per più di 30 giorni, in forza di:
-contratto o atto unilaterale (in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico (art. 247 bis, c. 2 e), reg. CDS);
-comodato (esclusi i familiari conviventi): oltre al nome del comodatario va indicata la scadenza (che, nel caso di proroga, richiede un nuovo tagliando d'aggiornamento); è escluso il sub comodato. Per il veicolo tornato nella disponibilità dell'intestatario si può chiedere il duplicato della carta di circolazione.
Nel caso di comodato di veicoli aziendali per più di 30 giorni viene rilasciata un'attestazione di avvenuta annotazione (la cui mancanza a bordo non è sanzionabile in sede di controllo);
-provvedimento di affidamento in custodia giudiziale (con facoltà d'uso del veicolo, ma senza cambiarlo).
La circ. MIT 10.7.2014 n. 15513 prevede anche le seguenti ipotesi residuali :
  -Veicolo intestato a deceduto che, nelle more della successione, venga utilizzato da un erede per un periodo superiore a 30 giorni. Anche in tal caso, si deve rilasciare il tagliando di aggiornamento nel quale sono annotate le generalità dell'erede che utilizza il veicolo; 
            Si ricorda che ai sensi dell'art. 196 CDS obbligato in solido resta in ogni caso il proprietario del veicolo, intestatario della carta di circolazione; ma nel caso di locazione senza conducente obbligato in solido è invece il locatario (che può essere lo stesso trasgressore).
            Premesso ciò, è opportuno segnalare che per mettersi in regola bisognerà dunque, come spiega ancora la circolare del ministero, "annotare sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (presso la Motorizzazione civile, ndr) i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014". In caso di omissioni scatterà la sanzione. Ma la norma non retroattiva. La circolare del ministero fa sapere che il mancato «aggiornamento delle carte e dell’Archivio nazionale dei Veicoli con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014» non dà luogo all’applicazione della multa.
            Come indicato nelle esemplificazioni prima riportate, la norma del Codice della strada, inoltre, non si applica in tutti i casi di trasferimento di disponibilità. Sono esenti soggetti che effettuano attività di autotrasporto. Sono poi esclusi i casi di utilizzo da parte di un familiare convivente.
Sono invece coinvolti tutti i professionisti che utilizzano auto aziendali. In particolare, si legge nella circolare, "nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato d’uso l’utilizzo del proprio veicolo ad un terzo, per un periodo superiore ai 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione al competente UMC (ufficio della Motorizzazione Civile, ndr) richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione".
            Invece "sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. Nulla osta, tuttavia, che anche in tal caso possa essere richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione; in assenza di specifico divieto, infatti, è da ritenersi che il comodatario ne abbia facoltà, ferma restando, in caso contrario, l’inapplicabilità delle previste sanzioni". Per generalità si intendono nome, cognome, data e luogo di nascita e luogo di residenza.
Si rappresenta infine che la Polizia Stradale rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti al telefono 0744 480 635".