Ufficio e indirizzo | Giorno | Mattina | Pomeriggio |
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Ufficio di Gabinetto
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Lunedì | 08:00-13:00 | |
Martedì | 08:00-13:00 | ||
Mercoledì | 08:00-13:00 | ||
Giovedì | 08:00-13:00 | ||
Venerdì | 08:00-13:00 | ||
Sabato | 08:00-13:00 | ||
Domenica | |||
Note: L'ufficio riceve i preavvisi di pubblica manifestazione che possono essere presentati utilizzando l'apposito modulo reperibile qui: Modello 95 | |||
Ufficio Denunce
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Lunedì | 08:00-14:00 | 15:00-18:00 |
Martedì | 08:00-14:00 | 15:00-18:00 | |
Mercoledì | 08:00-14:00 | 15:00-18:00 | |
Giovedì | 08:00-14:00 | 15:00-18:00 | |
Venerdì | 08:00-14:00 | 15:00-18:00 | |
Sabato | 08:00-14:00 | 15:00-18:00 | |
Domenica | 08:00-14:00 | ||
Ufficio Immigrazione
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Lunedì | 08:30-13:30 | 13:30-17:00 |
Martedì | 08:30-13:30 | 13:30-17:00 | |
Mercoledì | 08:30-13:30 | 13:30-17:00 | |
Giovedì | 08:30-13:30 | 13:30-17:00 | |
Venerdì | 08:30-13:30 | 13:30-17:00 | |
Sabato | |||
Domenica | |||
Note:
L’Ufficio
fornisce informazioni telefoniche dal lunedì al venerdì dalle 12,00
alle 13,00 PERMESSI
DA RICHIEDERE CON KIT POSTALE
PERMESSI
DA RICHIEDERE TRAMITE PORTALE PRENOTAFACILE
PERMESSI
DA RICHIEDERE INVIANDO PEC
PERMESSI
PER PROTEZIONE INTERNAZIONALE
DOCUMENTI
RICHIESTI PER INSERIRE SUL PERMESSO DI SOGGIORNO DEI GENITORI I FIGLI
MINORI DI 14 ANNI (i
maggiori di 14 anni devono spedire un kit) |
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Ufficio Licenze
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Lunedì | 08:30-12:30 | |
Martedì | |||
Mercoledì | |||
Giovedì | 08:30-12:30 | ||
Venerdì | 08:30-12:30 | ||
Sabato | |||
Domenica | |||
Ufficio Passaporti
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Lunedì | 08:30-13:00 | 15:00-17:00 |
Martedì | 08:30-13:00 | 15:00-19:00 | |
Mercoledì | 08:30-13:00 | 15:00-17:00 | |
Giovedì | 08:30-13:00 | 15:00-17:00 | |
Venerdì | 08:30-13:00 | ||
Sabato | |||
Domenica | |||
Note:
INFORMAZIONI PER RILASCIO DEL PASSAPORTO E DELLA DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
COME PRESENTARE LA DOMANDA Per la presentazione dell’istanza di rilascio del passaporto è necessario fissare un appuntamento sul sito https://passaportonline.poliziadistato.it/ Dal primo marzo 2021 è possibile prenotare l'appuntamento solo tramite la propria identità digitale, entrando con Spid o Cie, la carta d'identità elettronica. È consigliato controllare per tempo la necessità di ottenere il passaporto, così da poter usufruire di date disponibili per la prenotazione di un appuntamento.
LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
· Presenza di figli minorenni
L’art. 20 del Decreto Legge 13 giugno 2023 n. 69 ha introdotto una importante modifica alla legge 21 novembre 1967 n.1185 recante “Norme sui passaporti”, con riguardo al rilascio del passaporto ai genitori di figli minori.
A seguito di tale modifica, per il rilascio del passaporto a favore di un genitore di figlio minore non è più necessario il consenso dell’altro genitore, viceversa il passaporto non potrà essere rilasciato nel caso in cui a carico del richiedente sia stato emesso un provvedimento inibitorio da parte dell’autorità giudiziaria.
Tale provvedimento, che impedisce al genitore destinatario di ottenere il passaporto, può essere emesso dal giudice a domanda dell’altro genitore o del pubblico ministero, nei casi in cui vi sia concreto e attuale pericolo che questi possa sottrarsi all’adempimento dei propri obblighi dei confronti dei figli.
La modifica, di fatto, determina una semplificazione del procedimento di rilascio del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio a favore dei genitori di figli minori.
Resta ferma invece la necessità del consenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto al figlio minorenne.
·
Presenza di figli minorenni di GENITORI NON COMUNITARI –
atto di assenso tra genitori Nel
caso di genitore non comunitario di figli minorenni, titolare di permesso di
soggiorno, È SEMPRE NECESSARIA LA SUA PRESENZA ALLO SPORTELLO per
esprimere l’atto d’assenso dei genitori avanti al pubblico ufficiale. ·
Minori di 18 anni di età Il minore che ha compiuto i 12 anni
dovrà presentarsi nel giorno dell’appuntamento insieme ai genitori.
Se uno dei genitori non ha la possibilità di recarsi in Questura questi
deve redigere l’atto di assenso all’espatrio del minore (Doc. 5) e allegare al fotocopia della carta di
identità. DOVE PRESENTARE LA
DOMANDA La domanda per
il rilascio (è bene fare attenzione a compilare quella che occorre scegliendo
tra il modulo per i maggiorenni e quello per i minorenni) può essere presentata
presso lo sportello passaporti della Questura di Monza e della Brianza. Per il
minore che non ha compiuto 12 anni l’istanza
(Doc. 2)
di rilascio del passaporto potrà essere presentata presso gli Uffici
Anagrafe dei comuni di residenza, dove questo servizio viene fornito, o in
alternativa presso l’Ufficio Passaporti, previo appuntamento richiesto tramite
agenda elettronica. L’istanza legalizzata potrà essere inoltrata a
questo Ufficio dal Comune di residenza o in alternativa presentata allo
sportello dell’Ufficio Passaporti, previo appuntamento richiesto dagli
interessati all’indirizzo dipps19f.00n0@pecps.poliziadistato.it. TEMPI DI RILASCIO I tempi di rilascio del passaporto ordinario sono
normalmente di 15 – 30 giorni, in relazione al tipo di verifiche
istruttorie richieste. Si ricorda a tutta l’utenza che continuerà ad essere garantito, presso l’Ufficio Passaporti della Questura di Monza e della Brianza, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, uno sportello dedicato alle urgenze, cui potranno rivolgersi gli utenti, anche senza appuntamento sull’agenda on line, che hanno necessità di partire, per motivi di lavoro, studio, salute o turismo, nei 30 giorni successivi alla presentazione. Sarà necessario presentare la documentazione attestante l’urgenza ovvero il biglietto aereo di partenza. CONSEGNA DEL DOCUMENTO Per il ritiro del documento l’utente verrà
avvisato tramite mail, pertanto è importante inserire nella domanda il
proprio indirizzo di posta elettronica. Per i residenti
nel comune di Monza gli utenti potranno presentarsi in Questura
per il ritiro, senza appuntamento, nei giorni di apertura degli sportelli. Per i residenti
nei comuni di Agrate Brianza, Arcore, Biassono, Bovisio Masciago, Bellusco,
Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Carnate, Cavenago in Brianza, Ceriano
Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Desio, Giussano, Limbiate,
Lissone, Meda, Mezzago, Misinto, Muggiò, Roncello, Seregno, Seveso, Triuggio,
Verano Brianza, Villasanta e Vimercate, il ritiro avverrà presso gli
sportelli del Comune di residenza. In
caso di impossibilità al ritiro da parte dell’interessato sarà possibile
delegare una persona di fiducia che allegherà, al momento del ritiro, una fotocopia
della carta di identità del delegante firmata in originale. Servizio passaporti a
domicilio Grazie a una convenzione con
Poste Italiane, gli utenti hanno la possibilità di richiedere il recapito del
passaporto a domicilio, con un costo di 9,05 euro da pagare in
contrassegno al momento della consegna. DICHIARAZIONE DI
ACCOMPAGNAMENTO PER MINORI I
genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età
inferiore a 14 anni, che viaggino non accompagnati da almeno uno di
loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una
società di trasporto (es: compagnia aerea o di navigazione), devono richiedere
alla Questura la "dichiarazione di accompagnamento". L’autorizzazione è
richiedibile tramite il Servizio di Agenda Passaporto, collegandosi
all’indirizzo internet https://passaportonline.poliziadistato.it, ove
l’utente avrà a disposizione una voce di menu denominata “Dichiarazione di
Accompagnamento”. Dopo
aver selezionato l’ufficio Questura di Monza e Brianza, verrà
visualizzata una schermata per l’inserimento di tutti i dati richiesti (dati
anagrafici, estremi dei documenti di identità, periodo e Paesi di destinazione).
Sarà
cura dell’Ufficio passaporti della Questura inviare al cittadino una comunicazione a
mezzo e-mail per il ritiro della dichiarazione. All’atto
della presentazione in Ufficio per il ritiro della dichiarazione di
accompagnamento, il cittadino dovrà presentare tutta la documentazione
richiesta debitamente firmata: ·
Nel
caso in cui il ritiro venga effettuato da un solo genitore è necessario
integrare la documentazione con l’atto di assenso all’espatrio del minore (Doc. 5). DICHIARAZIONI DI
ACCOMPAGNO PER VIAGGI SCOLASTICI I
genitori degli alunni che dovranno recarsi in gita scolastica dovranno
richiedere la dichiarazione di accompagnamento con le medesime modalità sopra
descritte. ATTENZIONE.
MODIFICA DELLA PROVINCIA DI RESIDENZA E DOMICILIO Gli
utenti registrati sul sito https://passaportonline.poliziadistato.it prima del
14.4.2019, data di istituzione della Questura di Monza e della Brianza,
dovranno modificare le informazioni salvate nel profilo come segue: ·
effettuare
l’accesso con credenziali già in possesso; ·
cliccare
in alto a destra sul “profilo utente” (icona con omino) e selezionare la
casella modifica profilo; ·
aggiornare
la provincia di residenza e di domicilio inserendo “Monza e Brianza” anziché
"Milano"; ·
salvare
le modifica ed effettuare nuovo login. |
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Ufficio porto d'armi
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Lunedì | 08:30-12:30 | |
Martedì | Chiuso | ||
Mercoledì | Chiuso | ||
Giovedì | 08:30-12:30 | 15:00-17:30 | |
Venerdì | 08:30-12:30 | ||
Sabato | |||
Domenica | |||
Note:
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare nr. 28/2023, ha stabilito le nuove modalità con cui dovranno essere effettuati i versamenti a favore del bilancio dello Stato, circa i costi del libretto per porto d’arma corta e di arma lunga. La Ragioneria Generale dello Stato ha stabilito che dal 1 gennaio 2024 i versamenti concernenti il pagamento dei libretti per arma corta e arma lunga potranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario, sull’IBAN di seguito indicato: IBAN: IT74E0100003245139010238300 Effettuato a Favore di: Capo X – Capitolo 2383 – Articolo 00 Causale: Costo del libretto porto d’arma corta/ lunga a nome di ……. Informazioni utili per la denuncia di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti Chi deve denunciare? Art. 38 T.U.L.P.S: chiunque acquista, cede o trasferisce armi, parti d’arma, munizioni o materiale esplodente deve farne denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura o Commissariato), o in mancanza alla Stazione Carabinieri competente, del luogo dove questi vengono custoditi. Cosa devo denunciare? Art. 38 T.U.L.P.S: armi, parti di arma (art.1 bis DLGS 527/92 comma 1 lett. b cioè canna, fusto o carcassa, carrello o tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta), munizioni, polvere da sparo, caricatori per armi corte che contengono più di 20 colpi, caricatori per armi lunghe che contengono più di 10 colpi. Entro quanto tempo devo denunciare? Art. 38 T.U.L.P.S: entro 72 ore dall’avvenuto acquisto, cessione o trasferimento. Il termine è categorico e si conteggiano anche i giorni festivi.
Come faccio la denuncia? Art. 15 e 58 R.D. 635 del 1940 - regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S.: La denuncia va presentata per iscritto, in duplice copia, agli uffici preposti. Essa deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, munizioni e materie esplodenti. Con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità. Chi denuncia un’arma deve indicare anche tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano anche se precedentemente denunciate. Art. 38 T.U.L.P.S: La denuncia può essere presentata anche inviandola a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) ai citati uffici di Pubblica Sicurezza o dell’Arma dei Carabinieri. Infatti, a norma dell’art.38 del D.P.R. 445 del 2000, tutte le istanze inviate alla P.A. posso essere inviate per via telematica purché siano presentate secondo le modalità di cui all’art. 65 DLGS nr.82 del 2005 cioè attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata intestata all’utente, con allegata la copia di un documento di identità valido, per l’autentificazione della firma in calce alla denuncia (artt. 21 e 38 D.P.R. 445 del 2000) Quante armi posso detenere? Art.10 comma 6° Legge 110 del 1975: si possono detenere nr.3 armi comuni da sparo, nr.12 armi di uso sportivo; Art.7 D.M. 14 Aprile 1982: nr.8 armi antiche artistiche o rare di importanza storica ; Art.10 comma 6° Legge 110 del 1975 e art. 37 comma 2° Legge 157 del 1992:mentre non vi è limite per le armi da caccia Quante munizioni posso detenere? Art. 97 R.D. 635 del 1940 - regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S.: si possono detenere nr.1500 cartucce da caccia caricate a polvere, nr.200 munizioni per rivoltella o pistola Io ricarico le mie munizioni, quanta polvere posso detenere? Quanti bossoli e inneschi? Art. 97 R.D. 635 del 1940 - regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S.: si possono detenere fino a 5 Kg di polvere da sparo ed illimitati bossoli innescati. Si faccia attenzione che il limite dei 5 kg è da intendersi comprensivo della polvere contenuta nelle munizioni eventualmente detenute. Pertanto è buona regola non acquistare 5 kg di polvere se si vogliono anche detenere le munizioni che si ricaricano per evitare di superare il citato limite. Se volessi detenere armi in numero superiore al consentito cosa devo fare? Per superare i limiti imposti dall’art.10 L. 110/75 e poter detenere più di nr.3 armi comuni e più di nr.12 armi sportive l’utente deve fare preventiva istanza al Questore per ottenere la licenza di collezione di armi comuni di cui al citato art. 10 comma 6° L. 110/75. Sono un agonista sportivo e, in ragione della mia attività sportiva, vorrei detenere munizioni in numero superiore al consentito cosa devo fare? La detenzione di munizioni in numero superiore al consentito, è autorizzata dal Prefetto ai sensi artt. 50 e 51 T.U.L.P.S. Pertanto l’utente che intenda detenere munizioni e polveri oltre il consentito, dovrà presentare istanza al Prefetto per il rilascio della relativa licenza di deposito munizioni motivando adeguatamente la sua richiesta. |
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