Note:
Informazioni utili per la denuncia di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti
Chi deve denunciare?
Art. 38 T.U.L.P.S: chiunque acquista, cede o trasferisce armi, parti d’arma, munizioni o materiale esplodente deve farne denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura o Commissariato), o in mancanza alla Stazione Carabinieri competente, del luogo dove questi vengono custoditi.
Cosa devo denunciare?
Art. 38 T.U.L.P.S: armi, parti di arma (art.1 bis DLGS 527/92 comma 1 lett. b cioè canna, fusto o carcassa, carrello o tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta), munizioni, polvere da sparo, caricatori per armi corte che contengono più di 20 colpi, caricatori per armi lunghe che contengono più di 10 colpi.
Entro quanto tempo devo denunciare?
Art. 38 T.U.L.P.S: entro 72 ore dall’avvenuto acquisto, cessione o trasferimento. Il termine è categorico e si conteggiano anche i giorni festivi.
Come faccio la denuncia?
Art. 15 e 58 R.D. 635 del 1940 - regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S.: La denuncia va presentata per iscritto, in duplice copia, agli uffici preposti. Essa deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, munizioni e materie esplodenti. Con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità. Chi denuncia un’arma deve indicare anche tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano anche se precedentemente denunciate.
Art. 38 T.U.L.P.S: La denuncia può essere presentata anche inviandola a mezzo p.e.c. (posta elettronica certificata) ai citati uffici di Pubblica Sicurezza o dell’Arma dei Carabinieri. Infatti, a norma dell’art.38 del D.P.R. 445 del 2000, tutte le istanze inviate alla P.A. posso essere inviate per via telematica purché siano presentate secondo le modalità di cui all’art. 65 DLGS nr.82 del 2005 cioè attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata intestata all’utente, con allegata la copia di un documento di identità valido, per l’autentificazione della firma in calce alla denuncia (artt. 21 e 38 D.P.R. 445 del 2000)
Quante armi posso detenere?
Art.10 comma 6° Legge 110 del 1975: si possono detenere nr.3 armi comuni da sparo, nr.12 armi di uso sportivo;
Art.7 D.M. 14 Aprile 1982: nr.8 armi antiche artistiche o rare di importanza storica ;
Art.10 comma 6° Legge 110 del 1975 e art. 37 comma 2° Legge 157 del 1992:mentre non vi è limite per le armi da caccia
Quante munizioni posso detenere?
Art. 97 R.D. 635 del 1940 - regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S.: si possono detenere nr.1500 cartucce da caccia caricate a polvere, nr.200 munizioni per rivoltella o pistola
Io ricarico le mie munizioni, quanta polvere posso detenere? Quanti bossoli e inneschi?
Art. 97 R.D. 635 del 1940 - regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S.: si possono detenere fino a 5 Kg di polvere da sparo ed illimitati bossoli innescati. Si faccia attenzione che il limite dei 5 kg è da intendersi comprensivo della polvere contenuta nelle munizioni eventualmente detenute. Pertanto è buona regola non acquistare 5 kg di polvere se si vogliono anche detenere le munizioni che si ricaricano per evitare di superare il citato limite.
Se volessi detenere armi in numero superiore al consentito cosa devo fare?
Per superare i limiti imposti dall’art.10 L. 110/75 e poter detenere più di nr.3 armi comuni e più di nr.12 armi sportive l’utente deve fare preventiva istanza al Questore per ottenere la licenza di collezione di armi comuni di cui al citato art. 10 comma 6° L. 110/75.
Sono un agonista sportivo e, in ragione della mia attività sportiva, vorrei detenere munizioni in numero superiore al consentito cosa devo fare?
La detenzione di munizioni in numero superiore al consentito, è autorizzata dal Prefetto ai sensi artt. 50 e 51 T.U.L.P.S. Pertanto l’utente che intenda detenere munizioni e polveri oltre il consentito, dovrà presentare istanza al Prefetto per il rilascio della relativa licenza di deposito munizioni motivando adeguatamente la sua richiesta. |