Attività Divisione Polizia Amministrativa e Sociale
A seguito dell’introduzione della Legge 10 agosto 2023 n. 103 in materia del rilascio del passaporto al genitore con figli minori, si comunica che NON è più necessario acquisire preventivamente l’assenso dell’altro genitore, ma è sufficiente che all’atto della presentazione della richiesta di rilascio passaporto venga compilata da parte del richiedente stesso una dichiarazione di insussistenza delle condizioni inibitorie previste dall’articolo 3 bis della Legge n. 1185/1967.
Qualora un genitore intenda REVOCARE il consenso fornito per il rilascio del passaporto a favore di un figlio/a, ovvero siano sopraggiunti elementi di concreto e attuale pericolo previsti dalla normativa vigente a sostegno del provvedimento inibitorio di consenso, il predetto genitore dovrà necessariamente rivolgersi all’Autorità giudiziaria e non più all’Ufficio di Polizia emittente.
Si rappresenta, infine, che in caso di presentazione di domanda finalizzata al rilascio del passaporto a favore di figli minori da parte di un genitore separato e/o divorziato è necessario SEMPRE l’assenso dell’altro genitore, anche nel caso di affidamento esclusivo della prole. In assenza di tale dichiarazione, o qualora la stessa venga negata, è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare per proseguire nella procedura di rilascio.
Fanno eccezione ESCLUSIVAMENTE le situazioni in cui il genitore richiedente abbia preventivamente ottenuto in sede giudiziaria l’affidamento “super esclusivo” oppure in cui l’Autorità giudiziaria italiana o analoga Autorità straniera abbia emesso un provvedimento di decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dell’altro genitore.