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Bassano del Grappa - Il Questore vieta l’accesso nel locale per due anni ai responsabili di una aggressione

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Il Questore di Vicenza ha emesso ed eseguito, tramite il personale del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa, nei confronti di due giovani bassanesi, due divieti di accesso, per anni DUE, ad un noto Pubblico esercizio del centro cittadino Bassanese interessato da gravi disordini (DASPO Willy) ed un DASPO SPORTIVO definito in gergo “Fuori Contesto”.

I provvedimenti descritti sono scaturiti dal fatto che tra la tarda serata del 05 ottobre 2024 e la notte del 06 a Bassano del Grappa (VI) all’interno di un noto esercizio pubblico del centro, ed a seguire nella pubblica via, nelle immediate vicinanze della citata attività, la parte offesa del reato - operatore di polizia fuori servizio – è intervenuto per calmare una discussione tra due giovani, allorquando, in detto frangente, il nominato gli ha sferrato una sberla. Successivamente, sempre lo stesso tra i due giovani, una volta usciti dal locale, lo ha attinto con dei calci. Azione illecita consumata in concorso con altro amico, che, durante la prima fase dell’azione delittuosa, ha colpito la P.O. con una testata, proferendo con cattiveria, altresì, la minaccia “TI AMMAZZO FRA’, VIENI QUA’!”.

Per questi motivi i due concorrenti nel reato sono stati denunciati all’A.G. per lesioni, percosse e minacce nonché destinatari, entrambi, del divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze, per anni DUE, al Pubblico esercizio interessato dai gravi disordini descritti (DASPO Willy).

Soltanto uno tra i due giovani è stato destinatario del DASPO “fuori contesto” poiché dagli accertamenti di Polizia è risultato annoverare precedenti di polizia specifici perché già denunciato all’A.G. per lesioni e rissa, rispettivamente, il 16.03.2022 dai CC Riese Pio X (TV) e, l’11.04.2022, dalla DIGOS di Treviso. Per il secondo motivo, tra l’altro, essendo state le lesioni cagionate in ambito sportivo, era stato già destinatario di altro DASPO emesso dal sig. Questore della Provincia di Treviso per la durata di 3 anni, con scadenza 02.06.2025.

Il “DASPO fuori contesto", cioè adottato indipendentemente dalla realizzazione di condotte violente in occasione o a causa di manifestazioni sportive, qualora, per effetto della precedente condanna o anche solo della denuncia per uno dei reati indicati nella disposizione (in questo caso la rissa), venga formulato, a seguito della realizzazione di condotte violente, un giudizio di pericolosità nei confronti del soggetto precedentemente condannato o denunciato e che si sia reso autore di condotte violente, al quale sia necessario, proprio perla sua pericolosità (desunta da tali condanne o denunce e dalla nuova realizzazione di condotte violente), impedire l'accesso ai luoghi destinati a ospitare manifestazioni sportive […] allo scopo di evitare che all'interno delle tifoserie si verifichino infiltrazioni di soggetti sospettatati di terrorismo o comunque ritenuti pericolosi, e anche di prevenire, in tal modo, la realizzazione di attentati in luoghi ad alta densità sociale.”

Pertanto al giovane interessato dal DASPO SPORTIVO è stato posto il DIVIETO di accedere, per il periodo di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, in tutti i luoghi, stadi ed impianti sportivi ubicati nel territorio nazionale nonché nel territorio degli stati esteri ove si svolgono:

Manifestazioni sportive, compresi gli allenamenti, di qualsiasi livello agonistico, professionistico, dilettantistico ed amichevole, a carattere nazionale ed internazionale, connesse agli sport quali Calcio, Pallacanestro, Pallavolo, Rugby, Hockey pista / ghiaccio e Pallanuoto; in occasione del loro svolgimento, compresi i tempi di afflusso e deflusso dall’impianto sportivo, e comunque da 3 (TRE) ore prima e sino a 3 (TRE) ore dopo la conclusione della manifestazione, con estensione del divieto alle vicinanze dei luoghi della manifestazione, nonché le stazioni ferroviarie, le stazioni di autolinee, le metropolitane, gli scali aerei e portuali, i caselli e le aree di servizio autostradali ed altri luoghi comunque interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime competizioni, in particolare le zone circostanti lo stadio “Mercante” di Bassano del Grappa (VI), ossia le vie di seguito precisate: via Col Fagheron, Via Roberti, Via Piave (di Cassola), Via Monte Asolone, Viale Montegrappa, Viale Pio X, Viale Venezia incrocio con Via Piave, Via Roberti, Viale Pio X e via dei Mille;

Allo stesso, già destinatario di altro DASPO SPORTIVO, è stato altresì prescritto col medesimo provvedimento di comparire personalmente presso il Commissariato di Bassano del Grappa (VI) per il periodo di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento, con le seguenti modalità:

  1. in occasione di ogni incontro che la squadra calcistica del “F.C. Bassano” disputerà in casa incontri ufficiali di campionato nazionale, di coppa Italia, di coppe internazionali ed in occasione delle partite amichevoli programmate e pubblicizzate, e nei giorni in cui la nazionale italiana di calcio disputerà incontri nella provincia di Vicenza, con le seguenti modalità: venti minuti dopo l’inizio del primo tempo e venti minuti dopo la fine della partita;
  2. nei giorni in cui la squadra calcistica del Bassano disputerà fuori casa gli incontri ufficiali di campionato nazionale, coppa Italia, di coppe internazionali ed in occasione delle partite amichevoli programmate e pubblicizzate, con le seguenti modalità: mezz’ora dopo l’inizio del primo tempo della partita.

12/11/2024

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