La Polizia Postale e delle Comunicazioni di Vicenza ha denunciato una donna di 55 anni, abitante nel vicentino, per il reato di vilipendio delle Istituzioni, reato commesso mediante la diffusione attraverso i canali di comunicazione “social” diffusi sul web.
In data 18 luglio u.s. veniva inserito sulla pagina Facebook di un noto giornale locale un post contenente un articolo riguardante un famoso giocatore di calcio il quale era stato fermato e perquisito dalla Polizia di Stato.
Tra i vari commenti spiccava quello diffuso dalla donna, contenente considerazioni gravemente ingiuriose e lesive del prestigio, del decoro e dell’onore della Polizia di Stato; pertanto, ottenuti i necessari riscontri probatori, costei veniva identificata e denunciata all’Autorità Giudiziaria.
La Polizia di Stato mantiene un attento monitoraggio delle molteplici piattaforme di comunicazione online esistenti, e ricorda che i social networks non sono una zona franca ove poter esprimere impunemente le peggiori manifestazioni di aggressività verbale infarcite di espressioni calunniose e gravemente offensive nei confronti di soggetti pubblici o privati, ovvero di Istituzioni della Repubblica.
Le opinioni espresse ed i giudizi dati a mezzo web e social sono sottoposte alle stesse regole ed alle stesse leggi che regolamentano i normali rapporti interpersonali e con le Istituzioni: di conseguenza, le offese e le ingiurie esternate a mezzo social costituiscono fattispecie di reato aggravate dall’utilizzo di un mezzo di comunicazione di massa.
“Non pochi soggetti ritengono erroneamente che ciò che viene detto e scritto sui social networks non abbia ripercussioni, considerando la realtà virtuale come una sorta di “zona franca” ove è lecito porre in essere qualsiasi tipologia di condotta e sentendosi, pertanto, liberi di offendere chiunque e di denigrare le Istituzioni nella sbagliatissima convinzione dell’impunità – ha tenuto a precisare il Questore Sartori –. Questi spazi virtuali, invece, sono del tutto assimilati al contesto reale per quanto attiene, nello specifico, alle conseguenze di carattere giudiziario che derivano da comportamenti illeciti”.
“Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna”.