Il giorno 19 maggio u.s., presso lo stadio comunale “Silvio Piola”, si svolgeva l’incontro di calcio tra le squadre “Pro Vercelli – Juventus U23”, disputata a porte chiuse come previsto dalle disposizioni governative.
Nel corso dell’incontro un gruppo di 25 tifosi ultras della Pro Vercelli giungeva presso lo stadio per sostenere la squadra dall’esterno dell’impianto, il tutto senza creare turbative per l’ordine pubblico. Tuttavia, uno dei presenti faceva esplodere un grosso petardo in prossimità del suddetto portone.
Il giorno seguente il personale di questa Digos visualizzava ed acquisiva le immagini registrate dal circuito di videosorveglianza dello stadio che permettevano di attribuire e riconoscere l’autore del fatto identificandolo per un appartenente al gruppo Ultras “West Side”.
Analogo episodio avveniva in data 23 maggio u.s., in occasione dell’incontro di calcio “Pro Vercelli - Sudtirol” svoltosi a porte chiuse.
Anche in questa circostanza, una quindicina di tifosi locali si radunavano nei pressi dello stadio comunale “Silvio Piola” e nuovamente, quasi al termine del primo tempo, lo stesso soggetto, già in data 19 maggio resosi autore dell’esplosione di un petardo, posizionava a terra e allontanava da se un altro grosso petardo, facendolo passare sotto il cancello che separa i tifosi dall’area di sicurezza, dirigendolo, con la spinta del piede, verso due operatori (uno steward e un agente della Polizia Locale) in servizio allo stadio.
In merito, la deflagrazione del petardo provocava sia all’operatore che all’operatore di Polizia Locale che allo steward un forte mal di testa che perdurava sino a sera.
Anche in questo caso l’identificazione certa dell’autore veniva rimessa alla visione da parte del personale di questa DIGOS, delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dello stadio.
Per quanto sopra, a seguito dell’attività info-investigativa svolta da questa DIGOS in merito all’esplosione di due petardi, l’autore dei fatti veniva identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 6 bis Legge 401/89, ; inoltre nei suoi confronti veniva avviato un procedimento amministrativo per l’emissione del provvedimento del Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive.
Al soggetto, già noto agli operatori per esser stato in passato raggiunto da analogo provvedimento, al termine dell’iter amministrativo, veniva notificato un provvedimento di inibizione della durata di cinque anni con obbligo di firma, convalidato nella giornata di ieri dalla competente Autorità Giudiziaria.