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Comunicato su Armi

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Lo scorso 8 settembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 104 che, recependo una direttiva europea ( 853/2017 ), ha introdotto significative modifiche nella disciplina delle armi.

            Il provvedimento è entrato in vigore il 14 settembre scorso e ha inciso in tutti i testi normativi che sin qui regolano possesso e detenzione di armi.

            Le novità più rilevanti, che sono destinate a interessare un ampio numero di appassionati riguardano la riduzione del periodo di validità dei porto d’armi. Infatti  l’art. 12 stabilisce che, sia le licenze di porto d’armi uso tiro a volo che quelle uso caccia rilasciate entro il 13 settembre 2018, hanno validità 6 anni, mentre quelle rilasciate a partire dal 14 settembre 2018, avranno la  validità di 5 anni.

I requisiti psicofisici necessari per il rilascio dei porto d’armi, verranno accertati dalle A.S.L. , dalle strutture sanitarie militari o della P.d. S., o dai singoli medici militari, della P.d. S. o VV.FF. in servizio permanente ed in attività di servizio.     

-           Di generale interesse è anche la modifica relativa alla denuncia di possesso armi; rimane l’obbligo di far denuncia entro le 72 ore successive all’acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di Pubblica .Sicurezza. o al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, ma adesso tale attività può essere espletata anche per via telematica all’indirizzo PEC degli uffici di polizia citati. Vanno denunciati anche i caricatori  con capienza superiore a 20 colpi per le armi corte e 10 colpi per armi lunghe.

            Vera e rilevante innovazione è la previsione di richiedere la certificazione medica anche a chi abbia la sola disponibilità delle armi. Infatti il decreto prevede che chiunque detenga armi senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall’art. 35, c. 7 T.U.L.P.S. (certificato anamnestico del medico curante, da presentare all’A.S.L. oppure di un  medico militare,  di un medico della Polizia di Stato o dei  Vigili del Fuoco., purchè in servizio permanente, dal quale risulti che il detentore non è affetto da malattie mentali o da vizi che diminuiscano la sua capacità di intendere e di volere).

Qualora il detentore risulti titolare di licenza di p/armi, l’obbligo di presentazione decorre dalla data di scadenza del porto d’armi, se non venga rinnovato.  All’art. 14 viene sancita l’entrata in vigore delle disposizioni sopra elencate a far data dal 14 settembre 2018 e viene stabilito che l’obbligo di produrre certificazione medica per i detentori di armi, deve essere assolto entro il termine di un anno, alla data del 14 settembre 2019. Decorso  tale termine l’Ufficio di P.S. competente per territorio invierà una diffida agli interessati, che avranno tempo 60 gg per produrre il richiesto certificato. Trascorsi 60 gg, la mancata presentazione della documentazione richiesta potrà comportare l’adozione di un provvedimento di divieto detenzione armi da parte del Prefetto, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.-

Infine si evidenzia che la nuova normativa, pur in presenza di riabilitazione pronunciata in sede giudiziaria, prevede che la licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma dell’art. 43 del TULPS   ( i reati ostativi specifici, quali furto, rapina estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione) da parte dell’Autorità competente al rilascio.

            Per tutti gli altri aspetti più tecnici e specifici si invitano gli appassionati a un’attenta lettura del testo normativo.


28/09/2018

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