Questura di Venezia

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UFFICIO IMMIGRAZIONE - EMERSIONE D.L. 34/2020

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ISTANZE DI EMERSIONE

N.B.  - I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI EMERSIONE SONO SCADUTI (le istanze potevano essere presentate dal 1 giugno al 15 agosto 2020).

  1. DOMANDA IN QUESTURA da inoltrare tramite compilazione di KIT-POSTALE (art. 103 co. 2 D.L. 34/2020)

Possono presentare domanda di emersione gli stranieri extra-comunitari:

  1. In possesso di permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito;
  2. Che hanno già svolto attività lavorativa nei settori di interesse;
  3. Presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020.

Possono presentare tale tipo di istanza i richiedenti asilo, previa rinuncia alla domanda pendente.

Possono presentare istanza di cui al co. 2 dell’art. 103 anche i titolari di permesso di soggiorno prorogato ex lege in base al D.L. 18/2020, convertito nella L. 27/2020.

La documentazione da allegare nel kit- postale, a pena di inammissibilità, è la seguente:

a) copia del passaporto o di altro documento equipollente ovvero dell'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica;

b) copia del permesso di soggiorno scaduto di validità, ovvero della dichiarazione/denuncia di smarrimento/furto recante l'espressa indicazione della data di scadenza del permesso di soggiorno smarrito/rubato;

c) l'indicazione del codice fiscale;

d) la documentazione idonea a comprovare lo svolgimento dell'attività di lavoro nei settori di cui all'art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019;

e) la documentazione attestante la dimora dello straniero;

f) la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di euro 130,00 a copertura degli oneri per la procedura di cui all'art. 8, comma 3;

g) una marca da bollo di euro 16,00;

h) documentazione attestante lo svolgimento dell'attività di lavoro nei settori di cui all'art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, che può essere comprovato mediante la presentazione di:

  1. certificazione rilasciata dal competente Centro per l'Impiego attestante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori di cui all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019;
  2. ovvero della seguente documentazione ritenuta idonea:

 contratto di lavoro;

 cedolino di paga;

 estratto conto previdenziale;

 modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del rapporto di lavoro;

 certificazione unica;

 stampa dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti l'accredito del pagamento della retribuzione;

 fotocopia di assegno bancario emesso per corrispondere la retribuzione;

 quietanze cartacee relative al pagamento di emolumenti attinenti il rapporto di lavoro;

 bollettini di pagamento dei contributi Inps per lavoro domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o del datore di lavoro dal portale Inps;

 attestazione di pagamento dei contributi per lavoro domestico mediante sistema PagoPA stampata dal portale Inps;

 comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale in ambito domestico; prospetti paga mensili o attestazioni inerenti prestazioni di lavoro occasionale in ambito agricolo;

 documento di iscrizione al registro di gente di mare;

 convenzione di arruolamento;

 comunicazione Unimare;

 iscrizione nel ruolo di equipaggio dell'imbarcazione;

 foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi;

 foglio di paga (per il settore della pesca);

 qualsiasi corrispondenza cartacea intercorsa tra le parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore, da cui possono ricavarsi gli elementi identificativi delle parti necessari al riscontro dell'attività lavorativa (es. comunicazioni di variazioni dell'orario di lavoro, richieste di ferie o permessi o assenze a qualsiasi titolo trasmesse al datore di lavoro, contestazioni disciplinari, applicazione di

 istituti contrattuali, ecc.).

B. DOMANDA IN PREFETTURA da inoltrare tramite applicativo del Ministero dell’Interno accessibile tramite il link https:/nullaostaalalavoro.dlci.interno.it/ (art. 103 co. 12 D.L. 34/2020).

Possono presentare domanda di emersione i datori di lavoro per stranieri extracomunitari:

  1. Presenti sul territorio nazionale dall’8 marzo 2020;
  2. Che vogliano svolgere o abbiano svolto attività lavorativa nei settori di interesse.

Possono accedere alla procedura i richiedenti asilo, i quali potranno scegliere se rinunciare o meno alla domanda di protezione internazionale. I richiedenti asilo interessati alla procedura possono fare richiesta di una copia conforme del passaporto depositato in Questura, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 8:00, presso la 4^ Sezione dell’Ufficio Immigrazione. Il passaporto verrà restituito previa esibizione della convocazione da parte della Prefettura.

Qualora i richiedenti asilo decidano di proseguire con la procedura di protezione internazionale, il permesso per emersione verrà stampato in formato cartaceo con dicitura “R” e non consentirà di lasciare il Territorio Nazionale. Il permesso verrà prorogato nella medesima modalità fino all’esito della procedura di asilo.

Qualora invece i richiedenti asilo vogliano rinunciare alla procedura di protezione internazionale, verranno invitati a produrre documentazione idonea ad integrare la rinuncia, mediante notifica al cittadino straniero, in sede di convocazione per la pratica in Questura, di un modello appositamente predisposto con il quale si richiederà di produrre: rinuncia alla domanda di asilo (se in attesa di convocazione da parte della Commissione Territoriale) con invio via pec anche alla Commissione competente OVVERO rinuncia ai termini per proporre impugnazione (se destinatari di un provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale ma ancora nei termini per proporre ricorso) OVVERO rinuncia al ricorso presentato presso il Tribunale/Corte di Appello/Corte di Cassazione + prova dell’avvenuto deposito presso la cancelleria competente OVVERO decreto di estinzione del Tribunale/Corte d’Appello/Cassazione (se in ricorso).

 

 


26/06/2020
(modificato il 07/12/2021)

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