Questura di Venezia

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COVID-19: UFFICIO IMMIGRAZIONE - PROROGA VALIDITÀ DEI PERMESSI DI SOGGIORNO SECONDO LA LEGGE N. 27/2020

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  • I PERMESSI DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020 sono validi fino al 31 dicembre 2020 (art. 78 co. 3-sexies);

 

  • TUTTI GLI ALTRI PERMESSI DI SOGGIORNO in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020  sono validi fino al 31 agosto 2020 (art. 103 co. 2 e 2-quater);

 

  • Sono prorogati fino al 31 agosto 2020 anche:
  • I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
  • Le dichiarazioni di presenza (autorizzazioni al soggiorno di cui all’art. 5 co. 7 T.U.I.);
  • I documenti di viaggio per i titolari di protezione internazionale (art. 24 del D. Lgs. 251/2007)
  • I nulla osta per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell’art. 24 TUI;
  • I nulla osta per ricongiungimento familiari di cui agli artt. 28, 29 e 29-bis TUI;
  • Nulla osta per lavoro in casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del TUI, tra cui ricerca, blue card e trasferimenti infrasocietari.

PERTANTO IN CASO DI PERMESSI DI SOGGIORNO PROROGATI EX LEGE NON OCCORRE CHIEDERNE IL RINNOVO FINO AL 31 AGOSTO.


10/06/2020
(modificato il 30/07/2020)

14/11/2024 10:30:26