- I PERMESSI DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020 sono validi fino al 31 dicembre 2020 (art. 78 co. 3-sexies);
- TUTTI GLI ALTRI PERMESSI DI SOGGIORNO in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 sono validi fino al 31 agosto 2020 (art. 103 co. 2 e 2-quater);
- Sono prorogati fino al 31 agosto 2020 anche:
- I termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- Le dichiarazioni di presenza (autorizzazioni al soggiorno di cui all’art. 5 co. 7 T.U.I.);
- I documenti di viaggio per i titolari di protezione internazionale (art. 24 del D. Lgs. 251/2007)
- I nulla osta per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell’art. 24 TUI;
- I nulla osta per ricongiungimento familiari di cui agli artt. 28, 29 e 29-bis TUI;
- Nulla osta per lavoro in casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del TUI, tra cui ricerca, blue card e trasferimenti infrasocietari.
PERTANTO IN CASO DI PERMESSI DI SOGGIORNO PROROGATI EX LEGE NON OCCORRE CHIEDERNE IL RINNOVO FINO AL 31 AGOSTO.