Questura di Venezia

  • Sestiere di Santa Croce, 500 - 30100 VENEZIA ( Dove siamo)
  • telefono: 0412715511
  • email: dipps192.00F0@pecps.poliziadistato.it
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PASSAPORTO - UFFICI E INFORMAZIONI

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QUESTURA

via A. Nicolodi 21 Venezia – Marghera tel. 041/2715838

Competenza territoriale: Dolo, Fiesso D’Artico, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Santa Maria di Sala, Salzano, Scorzè, Spinea, Stra

Ufficio Passaporti:

dal martedì al venerdì

martedì

8.30-12.00

15.00-17.00

Sportello passaporti on -line

dal martedì al venerdì

8.30-12.00

 

COMMISSARIATO P.S. DI MESTRE

via Ca’ Rossa 5 Venezia - Mestre tel. 041/2692511

Competenza territoriale: Mestre, Favaro Veneto, Tessera, Trivignano, Zelarino

Ufficio Passaporti:

dal martedì al venerdì

mercoledì

8.30-12.00

15.00-17.00

 

COMMISSARIATO P.S. DI SAN MARCO

Castello 5053 Venezia tel. 041/2705511

Competenza territoriale: Venezia centro storico, Lido e Isole

Ufficio Passaporti

 

martedì e giovedì

 

 

9.00-12.30

 

Sportello passaporti on -line

lunedì, mercoledì e venerdì

mercoledì

9.00-12.30

15.00-17.00

 

COMMISSARIATO P.S. DI MARGHERA

Via Cosenz 11 Venezia - Marghera  tel. 041/2580911 

Competenza territoriale: Chirignago, Gazzera, Marghera, Malcontenta

Ufficio Passaporti

lunedì, martedì e venerdì

mercoledì

8.30-12.30

15.00-18.00

 

COMMISSARIATO P.S. DI JESOLO

via P. Sassaro 1 tel. 0421/38581 

Competenza territoriale: Jesolo, Cavallino – Treporti, Ceggia, Fossalta di Piave, Eraclea, Meolo, Musile di Piave, Quarto d’Altino, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto

Ufficio Passaporti

dal lunedì al venerdì

giovedì

8.30-12.00

15.00-17.00 

Sportello on-line passaporti

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì

12.30-13.30

 

 COMMISSARIATO P.S. DI PORTOGRUARO

via Cimetta 2 tel. 0421/284311

Competenza territoriale: Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto

Ufficio Passaporti

dal lunedì al venerdì

mercoledì

 8.30-12.00

15.00-17.00

Sportello on-line passaporti

dal lunedì al venerdì

9.00-10.00

 

COMMISSARIATO P.S. DI CHIOGGIA

Corso del Popolo 973 tel. 041/5533811

Competenza territoriale: Chioggia, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Camponogara, Cavarzere, Cona, Fossò, Vigonovo

Ufficio Passaporti

dal lunedì al venerdì 

mercoledì

8.30-12.00

15.00-17.30

Sportello on-line passaporti

dal lunedì al venerdì 

8.30-12.00

 

 

http://www.poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto/

 

Il passaporto ordinario è valido per tutti i paesi i cui Governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla Legge e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.

Per i minori degli anni 14, tuttavia, l’uso del passaporto ordinario individuale è subordinato alla condizione che gli stessi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

 

PRENOTAZIONI APPUNTAMENTO ON LINE DEI PASSAPORTI

La Direttiva Generale per l’attività amministrativa e per la gestione relativa all’anno 2010 del Ministro dell’Interno, tra le azioni rivolte alla ottimizzazione dei servizi, ha previsto, la predisposizione di un sistema di prenotazioni “on line” per il rilascio del passaporto elettronico.

Detto sistema denominato “Agenda passaporto” consente ai cittadini attraverso una postazione remota (computer) di registrarsi e compilare, direttamente via web, la domanda per ottenere il passaporto elettronico, prenotando contestualmente l’appuntamento presso l’Ufficio Passaporti nel giorno ed orari desiderati, mediante il calendario/agenda elettronico, già predisposto dall’Ufficio Passaporti della Questura.

Quindi, i cittadini residenti nella Provincia di Venezia possono accedere all’agenda passaporto mediante il sito: https://passaportonline.poliziadistato.it/, che consente loro, oltre a prenotare l’ora ed il giorno dell’appuntamento, di ottenere una corsia privilegiata che li agevoli nello svolgimento di tutti quegli adempimenti preliminari correlati al rilascio del passaporto elettronico, presentandosi all’Ufficio per l’acquisizione delle impronte digitali, della fotografia e della firma.

Tale servizio, dal 18 novembre 2011 è attivo presso l’Ufficio Passaporti della Questura di Venezia.

 

RILASCIO DEL PASSAPORTO

Richiedente maggiorenne:

  • 2 fotografie con le seguenti caratteristiche:
    • recenti
    • la dimensione verticale del volto (fronte-mento) deve essere compresa tra i 26-30 mm
    • l’inquadratura del volto deve comprendere anche la parte superiore delle spalle
    • il volto deve essere inquadrato frontalmente, non ruotato né inclinato da un lato
    • mantenere la simmetria delle spalle e della capigliatura
    • le orecchie, se non sono coperte dai capelli, devono essere entrambe visibili
    • gli occhiali non devono avere riflessi e solo con la montatura trasparente
    • la luminosità della foto deve essere frontale, omogenea e non deve presentare riflessi o forti toni troppo chiari o troppo scuri la foto deve essere entro le dimensioni seguenti: 50x45 mm – 45 x 35 mm (vedi normative ICAO)
  • istanza rilascio passaporto scaricabile dal sito:

https://www.poliziadistato.it/statics/35/modello_308_maggiorenni_sito_polizia.pdf

  • 1 marca da bollo (contributo amministrativo) dell’importo di € 73,50
  • versamento di € 42,50 (costo del libretto) sul c/c postale n. 67422808 intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro con causale: Importo per il rilascio del passaporto elettronico (il bollettino precompilato è presente negli uffici postali)
  • originale e copia della carta di identità del richiedente
  • vecchio passaporto (verrà annullato e restituito)

Nel caso in cui il richiedente abbia figli minori, quale che sia il suo stato civile (coniugato, separato, divorziato, convivente o non convivente) bisogna inoltre allegare:

In caso di rifiuto da parte dell’altro genitore a sottoscrivere l’assenso all’espatrio, bisognerà rivolgersi al Giudice Tutelare competente per territorio per richiedere il relativo Nulla Osta all’espatrio

 

A far data dal 25 novembre 2009 i minori non possono più essere inseriti nel passaporto dei genitori (D.L. nr. 135/2009) dovranno pertanto essere in possesso di un proprio documento valido per l’espatrio.

 

Richiedente minore degli anni 18:

  • Richiesta sottoscritta dai genitori o dagli esercenti la patria potestà, scaricabile dal sito:

https://www.poliziadistato.it/statics/12/modulo-minori-finale-ott.pdf

  • 2 fotografie recenti (Vedi caratteristiche indicate per i richiedenti maggiorenni)
  • Versamento di € 42,50 (costo del libretto) sul c/c postale n.67422808 intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro con causale: Importo per il rilascio del passaporto elettronico
  • originale e copia della carta di identità del richiedente minorenne
  • 1 marca da bollo (contributo amministrativo) dell’importo di € 73,50

Per i minori di anni 14 è necessario inserire il nominativo degli accompagnatori (solitamente i genitori cognome, nome, luogo e data di nascita)

Il passaporto per i minori degli anni 18 avrà una validità:

  • di tre anni per i minori fino a tre anni di età
  • di cinque anni per i minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni

 

ESPATRIO MINORE

 

ATTENZIONE: PER I MINORI FARE RIFERIMENTO A QUANTO SCRITTO NEL SITO DELLA POLIZIA DI STATO. (http://www.poliziadistato.it/articolo/view/191/ )

 

Condizioni per l'espatrio del minore

Fino al compimento dei 14 anni i minori possono espatriare solo se:

  • accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci (es: tutore)
  • in viaggio con almeno un genitore se sul passaporto del minore sono riportati i nominativi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore Se il nome del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell'espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso, ad esempio, l'esibizione dello stato di famiglia o dell'estratto di nascita del minore. Per gli esercenti la responsabilità genitoriale occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell'atto di affido.
  • affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno
  • affidati con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea)

Compiuti i 14 anni di età i minori possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.

(Accade che alcune compagnie aeree richiedano un documento di accompagnamento anche nei casi non previsti dalla normativa vigente, al riguardo si precisa che non è possibile per le Questure rilasciare alcun tipo di documentazione. Si consiglia, ad ogni modo di prendere contatti con la compagnia per evitare per evitare spiacevoli sorprese all'imbarco).

La dichiarazione di accompagnamento

I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es: compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la “dichiarazione di accompagnamento” che resterà agli atti della Questura.

N.B. Ora è possibile prenotarsi su Agenda passaporto anche per richiedere la dichiarazione di accompagnamento. https://passaportonline.poliziadistato.it .

Quando il documento sarà pronto per il ritiro il cittadino verrà avvisato dal sistema via e-mail

La procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l'iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore. I richiedenti quando compilano il modulo di richiesta devono selezionare o il rilascio di una dichiarazione cartacea o la menzione stampata direttamente sul passaporto del minore.

Nel primo caso la Questura provvederà a rilasciare dopo 15 giorni l’attestazione della dichiarazione che l'accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità oppure nel secondo caso stampando sul passaporto del minore la menzione. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti al momento dell'istanza, salvo diversa indicazione per giustificati motivi degli stessi Uffici competenti al rilascio del passaporto. In caso di contrasto tra le modalità scelte dalla pubblica autorità con quanto richiesto dal cittadino, risulta prevalente l'indicazione effettuata dall'autorità stessa.

Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.

Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.

Occorre portare allo sportello in Questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche una fotocopia del documento dell'accompagnatore (documento che deve essere firmato per verificare la corrispondenza della firma), dei genitori e del minore.

Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell'Ente cui il minore viene affidato.

Poiché la L.1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai "cittadini", la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all'estero, i confini del paese di residenza) con persona diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.

 

Ciò significa che:

  • Non può essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale (ad esempio da Roma a Milano), cosa che invece alcune compagnie aeree continuano erroneamente a richiedere a causa di loro regolamenti interni
  • Non è necessaria se si viaggia con gli esercenti la responsabilità genitoriale (madre o padre) o tutoria. Va precisato che ciò è indipendente dal fatto che il nome dei suddetti sia riportato alla pagina 5 del passaporto del minore di 14 anni, ma in tal caso al controllo di frontiera sarà necessario dimostrare di essere l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria (ad esempio con atto di nascita, stato di famiglia, sentenza etc.)
  • Ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata alla valutazione dei richiedenti di fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.

La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall'ufficio che emette la dichiarazione.

In particolare:

  • il termine massimo di validità della dichiarazione - entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro - è di 6 mesi.
  • la validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore e comunque il 14° anno di età.
  • nel caso di viaggi che prevedono l'attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare - sulla base delle modalità del viaggio stesso - se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.

La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente.

N.B. Gli uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagno, pertanto ricordatevi di richiederla in Questura o in commissariato con congruo anticipo sul viaggio.

Inoltre, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate solamente via PEC o tramite il Comune di residenza. In tutti i casi comunque gli Uffici competenti al rilascio del passaporto possono richiedere su propria valutazione la presenza dei richiedenti.

 

TERMINI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI - UFFICIO PASSAPORTI

PROVVEDIMENTI

FONTE NORMATIVA

TERMINE DI LEGGE

TERMINE QUESTURA

Rilascio/Rinnovo Passaporti

L. 21/11/1967 nr.1185

15 gg.

10 / 15 gg.

 

Autorizzazione all’espatrio di minori anni 14 senza genitori

 

 

 

 


12/11/2019
(modificato il 05/04/2024)

17/07/2024 14:16:32