Questura di Venezia

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Modifiche alla disciplina in materia di detenzione di armi da sparo. Nuove regole di presentazione del certificato medico che attesta l’idoneità psicofisica del detentore.

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Entro il 14 settembre 2019 i detentori di armi da sparo dovranno presentare all’Ufficio locale di Pubblica Sicurezza (Commissariati di Polizia o, in assenza, locale Comando dell’Arma dei Carabinieri) il certificato medico attestante i requisiti previsti dalla legge per detenere armi.

La nuova normativa prevista dal decreto legislativo n.104 del 10 agosto 2018 e adottata in attuazione alla Direttiva UE (n. 2017/853) prevede l’obbligo di presentare all’Ufficio locale di Pubblica Sicurezza il certificato medico attestante i prescritti requisiti a carico dei soggetti che detengono armi, anche in collezione, ogni cinque anni.

Trascorso il 14 settembre 2019 gli uffici di Pubblica Sicurezza diffideranno i soggetti inadempienti a presentare il certificato entro 60 giorni dal ricevimento della diffida e, nel caso di inottemperanza, procederanno al ritiro delle armi e delle munizioni ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. per i successivi provvedimenti di competenza della Prefettura (confisca).

Tale obbligo non si applica: ai titolari di licenza di porto d’armi, in quanto assolvono l’obbligo in questione al momento del rinnovo dell’autorizzazione, ai collezionisti di armi antiche ed ai soggetti autorizzati dalla legge a portare le armi senza licenza.

La disciplina precedente (decreto legislativo 29.09.2013 n. 121) stabiliva invece che il certificato medico di idoneità psicofisica per i detentori venisse presentato una tantum.


23/08/2019
(modificato il 02/09/2019)

21/11/2024 09:57:33