CARTA DEI SERVIZI
QUESTURA DI VENEZIA
Questura | Santa Croce 500 30135 Venezia | tel. 0412715511 |
(Ufficio del Questore, del Vice Questore Vicario, Ufficio di Gabinetto, Squadra Mobile, Digos, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Polizia Scientifica, Sezione Motorizzazione, Zona TLC, Associazione Nazionale Polizia di Stato, rappresentanze sindacali) | ||
Questura sede di Marghera | Via Nicolodi 21 30175 Marghera (VE) | tel. 0412715511 |
(Divisione Polizia Anticrimine, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, Ufficio del Personale, Ufficio Sanitario, Ufficio Amministrativo e Contabile) |
COMMISSARIATI DI PUBBLICA SICUREZZA
Commissariato P.S. "San Marco" | Castello 5053, Fondamenta San Lorenzo - Venezia | tel. 0412705511 |
Posto fisso di Polizia "Lido di Venezia" | Via Dardanelli 52 – Lido (VE) | tel. 0412207911 |
Commissariato P.S. di Mestre | Via Cà Rossa 5 - Mestre | tel. 041 2692511 |
Commissariato P.S. di Marghera | Via Cosenz 11 - Marghera | tel. 041 2580911 |
Commissariato P.S. di Chioggia | Corso del Popolo 55 - Chioggia | tel. 0415533811 |
Commissariato P.S. di Jesolo | Via Sassaro 1 - Jesolo | tel. 042138581 |
Commissariato P.S. di Portogruaro | Via Cimetta 2 - Portogruaro | tel. 0421284311 |
CARTA SERVIZI
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INDICE
La QUESTURA
LA QUESTURA DIALOGA CON I CITTADINI:
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
INFORMAZIONE E TUTELA DEL CITTADINO
orari sportelli degli uffici: passaporti - armi - licenze - immigrazione.
termine per il rilascio delle autorizzazioni.
Informazioni e modulistica su passaporti, immigrazione, armi, licenze e schedine alloggiati.
PREMESSA
Al fine di ottimizzare le attività della Questura di Venezia e semplificare i rapporti con il cittadino, la Questura di Venezia ha redatto la presente carta dei servizi, un documento che illustra i compiti e gli impegni della Polizia di Stato per garantire ai cittadini la sicurezza in termini di qualità totale per raggiungere la massima soddisfazione dei cittadini.
Grazie a questo documento il cittadino viene messo a conoscenza dell’organizzazione della Questura, delle tipologie e della qualità dei servizi offerti.
In ogni Provincia il vertice dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza è il Questore, al quale è affidata la direzione, la responsabilità e il coordinamento tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, oltre all'impiego delle Forze di Polizia a sua disposizione.
Il Questore esercita anche tutte le attività proprie della Polizia di Sicurezza e della Polizia Amministrativa che si concretizzano in un'ampia tipologia di atti quali per esempio ordinanze, diffide, permessi, licenze, autorizzazioni.
Il Questore della Provincia di Venezia, dal 04/05/2017, è il Dirigente Superiore della Polizia di Stato dott. Vito Danilo Gagliardi.
È coadiuvato nelle sue attività dal Vicario che ha compiti di coordinamento intersettoriale.
Il Vicario della Questura di Venezia, dal 12/04/2018, è il Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Eugenio Vomiero.
PRINCIPI FONDAMENTALI
I servizi resi dalla Polizia di Stato si ispirano ai seguenti principi:
UGUAGLIANZA – la Questura si impegna a svolgere i propri compiti ispirandosi al principio di uguaglianza nei confronti di ogni essere umano, su un piano di rispetto e di pari dignità.
IMPARZIALITÀ – la Questura si impegna ad operare secondo i criteri di obiettività, equità ed imparzialità.
CONTINUITÀ – la Questura si impegna a fornire i propri sevizi con continuità, regolarità e senza interruzioni.
PARTECIPAZIONE – la Questura si impegna a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini al miglior funzionamento dei servizi, accogliendo segnalazioni e proposte rivolte allo scopo e facendo partecipare i cittadini ai procedimenti amministrativi che li riguardano, nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
EFFICIENZA ed EFFICACIA – la Questura si impegna a perseguire il continuo miglioramento della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi resi, anche attraverso la formazione professionale continua del proprio personale.
Gli standard di qualità individuati dei servizi offerti riguardano:
- orari di apertura al pubblico degli sportelli;
- tempi di attesa agli sportelli;
- tempi per il rilascio delle autorizzazioni;
- formazione e disponibilità del personale;
- comprensione della modulistica utilizzata;
- chiarezza delle informazioni fornite.
Gli standard, sia in termini di contenuti che di misura, rimangono fissi sino all’ufficializzazione di nuovi migliorativi rispetto ai precedenti che saranno ridefiniti sulla base di indagini periodiche condotte su:
- il livello attuale della soddisfazione dei cittadini;
- nuove esigenze emerse e/o emergenti;
- modifiche dei procedimenti burocratico - amministrativi previsti da nuove Leggi.
La continua attenzione verso le esigenze dei cittadini risulta essere il percorso vincente per poter ottenere la qualità totale, obiettivo che la Questura intende perseguire.
Per l’ascolto, i cittadini si possono rivolgere:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- Sito internet della Questura http://questure.poliziadistato.it/venezia
CERTEZZA DEL SERVIZIO
1. Controllo del territorio
È assicurato con servizi di vigilanza da parte del personale in divisa ed in abiti civili, nell’arco delle 24 ore, con impiego diverso di personale nei vari turni di servizio.
Il Questore assicura i servizi dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica nell’ambito di tutta la provincia avvalendosi delle altre Forze di Polizia presenti sul territorio: Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato.
2. Pronto Intervento
Il servizio di pronto intervento “113” è funzionante continuativamente nell’arco delle 24 ore.
La Questura invierà sul posto l’equipaggio più vicino della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e/o comunque il personale dell’Ente deputato a soddisfare la richiesta del cittadino.
3. Altri Servizi
Gli uffici della Questura per qualsiasi tipo di denuncia sono aperti al pubblico nell’arco delle 24 ore.
La Questura, ad esclusione delle denunce di fatti costituenti reato, riceve le segnalazioni dei cittadini anche sul sito internet http://questure.poliziadistato.it/venezia
L’obiettivo primario della Polizia di Stato è quello di essere vicino alla gente, vicino ai bisogni sempre più diffusi di sicurezza che la società italiana esprime a tutti i livelli di fronte ai fenomeni di grande e piccola criminalità.
La Questura di Venezia sta attuando iniziative di rilievo volte ad incrementare i rapporti con i cittadini assicurando presenza e visibilità sul territorio.
In questo progetto rientrano le iniziative:
- della raccolta delle denunce a domicilio per fornire un valido aiuto a quelle persone che, anziane o disabili, non sono in grado di recarsi presso l’Ufficio Denunce;
- delle denunce on line attraverso le quali è possibile avviare l’iter per sporgere una denuncia, per ora solo di furto o smarrimento, con evidenti risparmi in termini temporali, sia perché all’atto della presentazione del denunciante entro le 48 ore successive negli uffici di Polizia saranno già state espletate alcune delle incombenze necessarie, sia perché l’utente troverà, nelle nostre sedi, una corsia preferenziale per tali procedure;
- del Poliziotto di Quartiere. Integrato perfettamente nella vita del cittadino, vigila, ascolta, partecipa. È in grado di affrontare con determinazione ogni esigenza e rispondere concretamente ai piccoli e grandi problemi quotidiani. Sempre pronto ad ascoltare con attenzione e con il sorriso sulle labbra per poi indicare le soluzioni più rapide ed efficaci ai quesiti di tutti i giorni.
- del progetto di “Educazione alla legalità” che ha visto e vedrà coinvolti gli studenti delle scuole della provincia di Venezia di ogni ordine e grado;
- il sito Web della Polizia di Stato - Questura di Venezia - visitabile all’URL: http://questure.poliziadistato.it/venezia
Per tutti gli altri servizi consultare gli appositi riquadri di questa carta dei servizi.
SERVIZI OFFERTI
La Polizia di Stato è presente sul territorio della Provincia di Venezia attraverso la Questura, i Commissariati di P.S. e le Specialità della Polizia Ferroviaria, Postale e Stradale.
La Questura di Venezia ha competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, di polizia giudiziaria, preventiva ed informativa ed è articolata nei seguenti uffici:
L’Ufficio di Gabinetto – che svolge compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
La Divisione di Polizia Anticrimine – che svolge compiti in materia di analisi dei fenomeni criminali, di misure cautelari e alternative alla pena, di sicurezza, di prevenzione, di divieto di accesso alle manifestazioni sportive.
All’interno della Divisione operano:
1) Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica - ufficio preposto all’ausilio tecnico scientifico da fornire alle attività investigative della Polizia Giudiziaria. In particolare, il settore identità è stato automatizzato con un nuovo sistema di rilevazione delle impronte digitali detto sistema AFIS (Automatic Fingerprint Identification System) che prevede l’archiviazione elettronica delle schede fotosegnaletiche, la loro gestione ed il confronto dei frammenti di impronta rilevati sul luogo del reato per giungere all’identificazione dattiloscopia dell’autore.
2) Ufficio Minori – è nato nel 1996 allo scopo di aiutare minori e famiglie in difficoltà, relativamente ai problemi di maltrattamenti, di evasione scolastica, ecc. fino ad arrivare allo sfruttamento sessuale dei bambini.
Se un minore si trova in un momento di difficoltà o se si ha notizia di maltrattamenti o violenze subite da minori, è possibile contattare il personale preposto all’Ufficio Minori che, garantendo la massima riservatezza, aiuterà il minore e la sua famiglia fornendo tutte le possibili soluzioni a tali problemi.
L’Ufficio Minori si occupa infatti di:
- violenze, maltrattamenti ed abusi sessuali in danno di minori;
- abbandono di minori;
- uso o spaccio di sostanze stupefacenti ad opera di minori;
- sfruttamento del lavoro minorile;
- criminalità diffusa minorile ed ogni caso di disagio e difficoltà.
La Squadra Mobile - ufficio incaricato dell’attività investigativa.
La struttura è suddivisa in Sezioni ognuna delle quali competente in materia di:
1^ Sezione “Criminalità organizzata”;
2^ Sezione “Contrasto alla criminalità diffusa, straniera e prostituzione”;
3^ Sezione “Reati contro la persona, in danno di minori e reati sessuali”;
4^ Sezione “Reati contro il patrimonio e Pubblica Amministrazione”;
5^ Sezione “Unità specializzata antidroga”.
La Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (D.I.G.O.S.) - si occupa dell’attività informativa della Polizia di Stato e del contrasto della criminalità a matrice terroristica.
Nell’ambito di questa Divisione è stata istituita la “squadra tifoserie”, in grado di prevenire e affrontare la violenza nelle manifestazioni sportive.
L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G. e S.P.) – all’ interno operano:
1) La Sala Operativa – È l’ufficio in funzione 24 ore al giorno dove arrivano le telefonate che i cittadini fanno al 113. Gli operatori che le ricevono inviano sul posto la volante più vicina se la richiesta riguarda un intervento di Polizia o altri enti se la richiesta è di soccorso pubblico.
2) La Squadra Volante - http://www.poliziadistato.it/articolo/view/23271/ - nell’arco delle 24 ore, con una media di quattro volanti per la vigilanza della terraferma e una per la zona lagunare per ogni turno di servizio, la squadra volanti si occupa di prevenzione e repressione dei reati nell’ambito cittadino, oltre a fornire un primo immediato soccorso ai cittadini che ne fanno richiesta tramite l’utenza telefonica “113”.
3) La Squadra Nautica - http://www.poliziadistato.it/articolo/view/23507/ - consente di realizzare un’adeguata attività di prevenzione e repressione degli illeciti nonché di fornire un immediato e diretto contributo alla sicurezza della navigazione.
4) La Squadra Sommozzatori - http://www.poliziadistato.it/articolo/view/23459/ - reparto preposto alla sicurezza ed alla prevenzione degli illeciti subacquei e, in particolare, alla ricerca dei corpi di reato.
5) L’Ufficio Denunce - incaricato dell’acquisizione delle notizie di reato.
La Polizia di Stato, per venire incontro alle esigenze dei cittadini ha realizzato il servizio “Denuncia via web” (https://www.denunceviaweb.poliziadistato.it/), un progetto che apre un nuovo rapporto di collaborazione tra l’amministrazione pubblica e la cittadinanza.
Oltre a ciò è attivo un servizio di denunce a domicilio per anziani e disabili. Per richiederlo è necessario telefonare all’ufficio denunce e prendere appuntamento con il personale di Polizia.
6) Gli artificieri - http://www.poliziadistato.it/articolo/view/23297/
Il nucleo è costituito da artificieri ordinari e da quelli speciali antisabotaggio che provvedono al disinnesco, alla rimozione e distruzione di ordigni e di ogni altro congegno esplosivo.
7) U.O.P.I. (Unità Operativa Primo Intervento) – unità specializzata e operativa chiamata ad operare in caso di interventi di particolare criticità.
La Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale è così articolata:
1) Ufficio di Polizia Amministrativa - incaricato del rilascio e rinnovo di autorizzazioni e licenze,
2) Ufficio Immigrazione - incaricato del rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno nonché delle carte di soggiorno; ai provvedimenti di allontanamento dal territorio italiano.
Ufficio del Personale si occupa della gestione giuridico amministrativa del personale in servizio (stato giuridico e disciplina, aggiornamento e addestramento professionale, assistenza e attività sociali).
All’interno dell’Ufficio del Personale è istituito anche l’Ufficio Concorsi ed arruolamento, che fornisce informazioni inerenti i concorsi per l’accesso in Polizia di Stato, ogni cittadino può rivolgersi all’Ufficio Concorsi della Questura con sede a Marghera via Nicolodi 21 – dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure telefonando allo 041-2715749.
In ogni caso è possibile reperire ogni tipo di informazione sui concorsi e sui corsi della Polizia di Stato consultando il sito ufficiale della Polizia di Stato: www.poliziadistato.it oppure http://www.poliziadistato.it/articolo/1129/
b) I Commissariati di Pubblica Sicurezza
Situati nei comuni di media ed alta densità abitativa e nei quartieri delle grandi città, costituiscono vere e proprie appendici della Questura, concepiti quali presidi territoriali di polizia per realizzare in maniera più capillare l’attività di controllo del territorio, di prevenzione e repressione.
I Commissariati di San Marco, Mestre, Chioggia e Jesolo hanno istituito una nuova figura professionale: il Poliziotto di quartiere (http://www.poliziadistato.it/articolo/23461/) che integra il dispositivo di controllo del territorio già esistente ed è entrato a far parte della vita quotidiana della comunità locale, operando dalle 8.00 alle 20.00 e radicandosi nell’area di competenza per conoscere adeguatamente le dinamiche che interessano la sicurezza dei luoghi e della gente.
Qui di seguito sono riportati inoltre le competenze e gli orari degli sportelli aperti al pubblico dei commissariati della provincia veneziana.
- Compartimento Polizia Ferroviaria – via della Montagnola 2- 30174 Mestre – tel. 041/5445111
- Compartimento Polizia Postale – via Torino 88 – 30174 Mestre – tel 041/2907311
- Sezione Polizia Stradale – via Ca’ Rossa 14 – 30174 Mestre – tel 041/2692311
LA QUESTURA DIALOGA CON I CITTADINI:
L’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
In linea con la volontà legislativa espressa dal Governo e con le direttive del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Questura di Venezia desidera percorrere la strada verso il cittadino per capire le sue esigenze di sicurezza e trasparenza.
In questa ottica è stato istituito l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per dare attuazione al principio della trasparenza amministrativa, provvedere al servizio all’utenza per i diritti di partecipazione al procedimento amministrativo, garantire il diritto di accesso alla documentazione, fornire una corretta informazione ai cittadini e migliorare ed estendere l’accesso ai servizi forniti dalla Questura.
L’U.R.P. non è solo uno strumento di ascolto dei bisogni degli utenti da parte della Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ma anche una leva per il miglioramento nella semplificazione del linguaggio e l’aggiornamento delle modalità con cui si propone all’utenza.
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico sito a Santa Croce nr. 500 - 30135 Venezia –
tel. 041- 2715451 email: urp.quest.ve@pecps.poliziadistato.it:
- accoglie e ascolta il cittadino;
- fornisce informazioni generiche sui servizi;
- dà una risposta quanto più possibile tempestiva e comunque entro trenta giorni sullo stato del procedimento o rinvia ad altro servizio interno e/o esterno eventualmente competente;
- supporta il cittadino in difficoltà nell’uso della documentazione;
- cura le relazioni con gli altri servizi interni.
L’U.R.P. della Questura di Venezia può essere contattato:
- all’utenza telefonica 041.2715451 o
- via e-mail utilizzando la sezione “Scrivici” http://www.poliziadistato.it/scrivici/message/ presente sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.
INFORMAZIONE E TUTELA DEL CITTADINO
1. INFORMAZIONE
La Questura di Venezia si impegna a tenere informati i cittadini circa i servizi, le modalità di prestazione, le procedure e le iniziative.
Allo scopo verranno utilizzati vari strumenti:
- gli sportelli
- i mezzi di comunicazione di massa
- gli opuscoli informativi
- le linee telefoniche
- il sito internet http://questure.poliziadistato.it/venezia
- la visita alla Questura da parte di scolaresche, associazioni, ecc.
- altre metodologie di comunicazione che si riterranno opportune ed appropriate
2. TUTELA DEL CITTADINO
Ai vari provvedimenti adottati dalla Questura il cittadino può proporre ricorso agli Organi e nei tempi indicati nei relativi atti che verranno notificati agli interessati nei termini previsti dalla Legge.
Il cittadino può prendere visione degli atti relativi al procedimento che lo riguarda rivolgendosi all’U.R.P. e tramite questo ufficio prendono appuntamento con il Funzionario responsabile del procedimento stesso.
3. VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI CITTADINI
La Questura attua periodicamente, sondaggi e ricerche per valutare il grado di soddisfazione degli utenti circa i servizi forniti relativamente alla efficienza, efficacia, tempestività, cortesia e preparazione del personale.
Essendovi tra gli obiettivi della Questura di Venezia il raggiungimento di standard di qualità sempre più alti, le ricerche saranno orientate all’ottimizzazione dei servizi stessi.
La Questura si impegna ad informare l’Opinione Pubblica circa i risultati dei sondaggi e delle ricerche, comunicando anche eventuali iniziative di provvedimenti correttivi intrapresi alla luce dei risultati.
CONCLUSIONI
La presente carta dei servizi è stata realizzata dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) della Questura di Venezia in collaborazione con gli uffici della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale.
Le informazioni hanno valore prettamente indicativo e possono subire variazioni che saranno inserite nella carta dei servizi.
Si invitano comunque gli utenti a contattare l’U.R.P. per ogni chiarimento e per completezza delle informazioni al numero telefonico 041/2715451 il lunedì, mercoledì e venerdì con orario 10.00 -13.00.
Di apertura al pubblico degli sportelli
Per il rilascio delle autorizzazioni
Documentazione
Documentazione
Documentazione
Documentazione
documentazione
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI SPORTELLI
QUESTURA – Santa Croce 500, Venezia
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DENUNCE (tel. 041-2715586, email: upgsp.ve@poliziadistato.it) | ||||||
Ricezione denuncia | Dal lunedì al sabato | 7:00-13:00
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UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.) (tel. 041-2715451) | ||||||
Informazioni e modulistica | Lunedì, mercoledì, venerdì | 10.00 – 13.00 | ||||
QUESTURA – via Nicolodi 21, Venezia - Marghera
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ARMI – LICENZE – PASSAPORTI
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Rilascio/Rinnovo | Dal martedì al venerdì | 8.30-12.00 | ||||
Rilascio/Rinnovo | martedì | 15.00-17.30 | ||||
STRANIERI
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Ritiro numero per presentare l’istanza di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno | Dal lunedì al venerdì | 8.30-9.30 | ||||
Ritiro permessi pronti | Dal martedì al venerdì Mercoledì | 8.30-9.30 15.00-16.00 | ||||
Sportello avvocati | Giovedì | solo su appuntamento richiesto via mail a: immig.quest.ve@pecps.poliziadistato.it (*) | ||||
(*) Richiesta per appuntamento con lo sportello legali da indirizzare al Sig. Dirigente l’Ufficio Immigrazione con scritto, nel testo della mail, Cognome – Nome - Luogo e Data di nascita dell’assistito, nonché mandato e delega all’avvocato. Ogni avvocato può trattare al massimo 5 pratiche ogni appuntamento.
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COMMISSARIATO P.S. DI MESTRE - via Ca’ Rossa 5, tel. 041/2692511
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Competenza territoriale: Mestre | ||||||
Ufficio Denunce | Lunedì, mercoledì e venerdì martedì e giovedì sabato, domenica e festivi | 8.30-13.00 e 15.00-17.00 8.30-13.00 8.30-13.00 | ||||
Ufficio Polizia Amministrativa: rilascio e rinnovo di passaporti, armi, licenze, denuncia di cessione fabbricato, infortuni sul lavoro | dal martedì al venerdì mercoledì pomeriggio | 8.30-12.00 15.00-17.00 | ||||
Ufficio Stranieri: solo per la dichiarazione di ospitalità e di presenza | dal martedì al venerdì mercoledì pomeriggio | 8.30-12.00 15.00-17.00 | ||||
COMMISSARIATO P.S. DI SAN MARCO - Castello 5053, Fond.ta S. Lorenzo, tel. 041/2705511
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Competenza territoriale: Venezia, Lido e Isole. | ||||||
Ufficio Denunce | dal lunedì al venerdì | 8.30-13.30 | ||||
Ufficio Denunce - Posto Fisso interforze c/o P.zza S.Marco | tutti i giorni | 8.00-20.00 | ||||
Ufficio Polizia Amministrativa: rilasci e rinnovi di passaporti, armi, licenze, denuncia di cessione fabbricato, infortunio sul lavoro | dal lunedì al venerdì mercoledì pomeriggio | 9.00-12.30 15.00-17.00 | ||||
Ufficio Stranieri: solo per la dichiarazione di ospitalità e di presenza | dal lunedì al venerdì mercoledì pomeriggio | 9.00-12.30 15.00-17.00 | ||||
COMMISSARIATO P.S. DI MARGHERA - via Cosenz 11, tel. 041/2580911
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Competenza territoriale: Marghera, Chirignago, Malcontenta. | ||||||
Ufficio Denunce | dal lunedì al venerdì per i pomeriggi o urgenze | 8.00-13.00 telefonare preventivamente | ||||
Ufficio Polizia Amministrativa: rilascio e rinnovo di licenze, armi, passaporti, denuncia di cessione fabbricato, infortunio sul lavoro | dal lunedì al venerdì mercoledì pomeriggio | 8.30-12.00 15.00-17.00 | ||||
Ufficio Stranieri: solo per dichiarazione di ospitalità e di presenza | dal lunedì al venerdì mercoledì pomeriggio | 8.30-12.00 15.00-17.00 | ||||
COMMISSARIATO P.S. DI JESOLO - via Sassaro 1, tel. 0421/38581
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Competenza territoriale: Jesolo, Cavallino – Treporti, Ceggia, Fossalta di Piave, Eraclea, Meolo, Musile di Piave, Quarto d’Altino, Noventa di Piave e Torre di Mosto | ||||||
Ufficio Denunce | Dal lunedì al venerdì lunedì e mercoledì anche Sabato e domenica | 8.30-13.30 15.00-18.00 8.30-13.30 | ||||
Ufficio Polizia Amministrativa: rilascio e rinnovo di licenze, armi, passaporti, denuncia di cessione fabbricato, infortunio sul lavoro Sportello on-line passaporti | dal lunedì al venerdì giovedì pomeriggio
lunedì martedì mercoledì e venerdì | 8.30-12.00 15.00-17.00
12.30-13.30 | ||||
Ufficio Stranieri:
| Martedì, mercoledì e giovedì (nuova procedura Permesso di Soggiorno Elettronico – per stranieri provvisti di appuntamento)
venerdì per dichiarazione di presenza
mercoledì pomeriggio ritiro dei permessi di soggiorno pronti
giovedì e venerdì – informazioni telefoniche | dalle 8.30 alle 12.00
dalle 8.30 alle 12.00
dalle 15.00 alle 17.00
dalle 12.45 alle 13.450 | ||||
COMMISSARIATO P.S. DI PORTOGRUARO - via Cimetta 2, tel. 0421/284311
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Competenza territoriale: Portogruaro, Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Saggitaria, Fossalta di Fossalta, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento (Bibione), Santo Stino di Livenza e Teglio Veneto | ||||||
Ufficio Denunce | dal lunedì al venerdì sabato domenica | 8.00-20.00 8.00-19.00 telefonare preventivamente | ||||
Ufficio Polizia Amministrativa: - rilascio e rinnovo di licenze, armi, passaporti. - denuncia di cessione fabbricato, infortuni sul lavoro | dal lunedì al venerdì mercoledì pomeriggio dal lunedì al sabato |
8.30-12.00 15.00-17.00 8.30-20.00 | ||||
Ufficio Stranieri: | lunedì, martedì, mercoledì e venerdì il mercoledì pomeriggio solo per le consegne dei permessi pronti | 8.30-10.30 15.00-17.00 | ||||
COMMISSARIATO DI CHIOGGIA - Corso del Popolo 973, tel. 041/5533811
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Competenza territoriale: Chioggia, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Camponogara, Cavarzere, Cona Fossò e Vigonovo | ||||||
Ufficio Denunce | dal lunedì al venerdì sabato, domenica e festivi | 8.30-13.30 e 15.00-18.00 8.30-13.30 | ||||
Ufficio Polizia Amministrativa: rilascio e rinnovo di licenze, armi, passaporti, denuncia di cessione fabbricato, infortunio sul lavoro | dal lunedì al venerdì
mercoledì | 8.30-12.00
15.00-17.30 | ||||
Ufficio Stranieri: | lunedì al venerdì (rilascio/rinnovo permesso di soggiorno)
mercoledì (ritiro permesso di soggiorno) | 8.30-12.00
8.30-12.00 |
TERMINI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Questura - via Nicolodi 21, Venezia - Marghera
UFFICIO ARMI
PROVVEDIMENTI | FONTE NORMATIVA | TERMINE DI LEGGE | TERMINE QUESTURA |
Licenza porto di fucile uso caccia | Art. 42, TULPS; Art. 22 L. 11/2/92 n. 157 | 90 gg. | 60 gg. per rilascio 30 gg. per rinnovo |
Licenza porto d’armi per tiro a volo | L.18.06.1969,n.323 | 90 gg. | 60 gg. per rilascio 30 gg. per rinnovo |
Licenza collezione armi comuni da sparo | Art.10,L. 18.04.1975, n.110 | 120 gg. | 30 gg. |
Licenza collezione armi antiche, artistiche o rare | Art. 31 TULPS e art.8 D.M. 14.4.1982 | 120 gg. | 30 gg. |
Licenza esportazioni armi comuni | Art.31 TULPS e art.16 D.M.18.4.1975, n. 110 | 90 gg. | 30 gg. |
Licenza importazioni armi comuni | Art. 31, TULPS | 90 gg. | 30 gg. |
Nulla osta all’acquisto di armi comuni in territorio italiano rilasciato a cittadino comunitario | Art. 6 c. 2 D.Lgs. 30/12/92 n. 527
| 90 gg. | 60 gg. |
Nulla osta all’acquisto di armi comuni | Art. 35, c. 4, TULPS | 90 gg. | 60 gg. |
Carta europea d’arma da fuoco | Art. 2, D.Lgs.30.12.1992, n.527 | 120 gg. | 15 gg. |
Accordo preventivo per l’introduzione di armi da fuoco da Stati Membri UE | D.Lgs. 30/12/92 n. 527 | 90 gg. | 30 gg. |
Autorizzazione al trasferimento di armi da fuoco verso altri Stati Membri UE | D.Lgs. 30/12/92 n. 527 | 90 gg. | 30 gg. |
UFFICIO LICENZE
PROVVEDIMENTI | FONTE NORMATIVA | TERMINE DI LEGGE | TERMINE QUESTURA |
Licenza agenzie d’affari e commissioni | Art. 115, TULPS | 60 gg. | 60 gg. |
Licenza esercizio industrie e commercio oggetti preziosi | Art. 127,TULPS | 60 gg | 60 gg |
Installazione “Iternet Point” (apparecchiature telematiche) | Art.7 D.L.27.07.05 nr..144 | 60 gg. | 60 gg |
Nulla osta al volo da diporto o sportivo | Art.9 D.L. 27.07.05 nr.144 | 30 gg. | 30 gg. |
Licenza agenzia raccolta scommesse | Art.88 T.U.L.P.S. | 30 gg. | 30 gg. |
UFFICIO PASSAPORTI
PROVVEDIMENTI | FONTE NORMATIVA | TERMINE DI LEGGE | TERMINE QUESTURA |
Rilascio/Rinnovo Passaporti | L. 21/11/1967 nr.1185 | 15 gg. | 10 / 15 gg.
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Autorizzazione all’espatrio di minori anni 14 senza genitori |
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Rilascio Passaporti Collettivi | L. 21/11/1967 nr.1185 | 15 gg. | 15 gg. |
UFFICIO IMMIGRAZIONE
PROVVEDIMENTI | FONTE NORMATIVA | TERMINE DI LEGGE |
Permessi di soggiorno | (T.U. 286/98) | 45 gg. Poste/Questura/ Zecca dello Stato |
P.S. a lunga durata Ex Carta di Soggiorno | (D.P.R. 394/99) | 45gg Poste/Questura/ Zecca dello Stato. |
UFFICIO PASSAPORTI
http://www.poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto/
Documentazione
- orari uffici e competenza territoriale della provincia
- appuntamento on line passaporti
-elenco di altri documenti validi per l'espatrio
https://www.poliziadistato.it/statics/12/elenco_stati-_30_08_2011.pdf
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Il passaporto ordinario è valido per tutti i paesi i cui Governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla Legge e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.
Per i minori degli anni 14, tuttavia, l’uso del passaporto ordinario individuale è subordinato alla condizione che gli stessi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
QUESTURA via A. Nicolodi 21 Venezia – Marghera tel. 041/2715838 | ||
Competenza territoriale: Dolo, Fiesso D’Artico, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Santa Maria di Sala, Salzano, Scorzè, Spinea, Stra | ||
Ufficio Passaporti: | dal martedì al venerdì martedì | 8.30-12.00 15.00-17.00 |
Sportello passaporti on -line | dal martedì al venerdì | 8.30-12.00 |
COMMISSARIATO P.S. DI MESTRE via Ca’ Rossa 5 Venezia - Mestre tel. 041/2692511 | ||
Competenza territoriale: Mestre, Favaro Veneto, Tessera, Trivignano, Zelarino | ||
Ufficio Passaporti: | dal martedì al venerdì mercoledì | 8.30-12.00 15.00-17.00 |
COMMISSARIATO P.S. DI SAN MARCO Castello 5053 Venezia tel. 041/2705511 | ||
Competenza territoriale: Venezia centro storico, Lido e Isole | ||
Ufficio Passaporti | lunedì, martedì. giovedì e venerdì mercoledì | 9.00-12.30 15.00-17.00 |
Sportello passaporti on -line | mercoledì | 9.00-12.30 15.00-17.00 |
COMMISSARIATO P.S. DI MARGHERA Via Cosenz 11 Venezia - Marghera tel. 041/2580911 | ||
Competenza territoriale: Chirignago, Gazzera, Marghera, Malcontenta | ||
Ufficio Passaporti | lunedì, martedì e venerdì mercoledì | 8.30-12.30 15.00-18.00 |
COMMISSARIATO P.S. DI JESOLO via P. Sassaro 1 tel. 0421/38581 | ||
Competenza territoriale: Jesolo, Cavallino – Treporti, Ceggia, Fossalta di Piave, Eraclea, Meolo, Musile di Piave, Quarto d’Altino, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto | ||
Ufficio Passaporti | dal lunedì al venerdì giovedì | 8.30-12.00 15.00-17.00 |
Sportello on-line passaporti | lunedì, martedì, mercoledì e venerdì | 12.30-13.30 |
COMMISSARIATO P.S. DI PORTOGRUARO via Cimetta 2 tel. 0421/284311 | ||
Competenza territoriale: Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, Portogruaro, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza e Teglio Veneto | ||
Ufficio Passaporti | dal lunedì al venerdì mercoledì | 8.30-12.00 15.00-17.00 |
Sportello on-line passaporti | dal lunedì al venerdì | 9.00-10.00 |
COMMISSARIATO P.S. DI CHIOGGIA Corso del Popolo 973 tel. 041/5533811 | ||
Competenza territoriale: Chioggia, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Camponogara, Cavarzere, Cona, Fossò, Vigonovo | ||
Ufficio Passaporti | dal lunedì al venerdì mercoledì | 8.30-12.00 15.00-17.30 |
Sportello on-line passaporti | dal lunedì al venerdì | 8.30-12.00 |
PRENOTAZIONI APPUNTAMENTO ON LINE DEI PASSAPORTI
La Direttiva Generale per l’attività amministrativa e per la gestione relativa all’anno 2010 del Ministro dell’Interno, tra le azioni rivolte alla ottimizzazione dei servizi, ha previsto, la predisposizione di un sistema di prenotazioni “on line” per il rilascio del passaporto elettronico.
Detto sistema denominato “Agenda passaporto” consente ai cittadini attraverso una postazione remota (computer) di registrarsi e compilare, direttamente via web, la domanda per ottenere il passaporto elettronico, prenotando contestualmente l’appuntamento presso l’Ufficio Passaporti nel giorno ed orari desiderati, mediante il calendario/agenda elettronico, già predisposto dall’Ufficio Passaporti della Questura.
Quindi, i cittadini residenti nella Provincia di Venezia possono accedere all’agenda passaporto mediante il sito: https://www.passaportonline.poliziadistato.it/, che consente loro, oltre a prenotare l’ora ed il giorno dell’appuntamento, di ottenere una corsia privilegiata che li agevoli nello svolgimento di tutti quegli adempimenti preliminari correlati al rilascio del passaporto elettronico, presentandosi all’Ufficio per l’acquisizione delle impronte digitali, della fotografia e della firma.
Tale servizio, dal 18 novembre 2011 è attivo presso l’Ufficio Passaporti della Questura di Venezia.
RILASCIO DEL PASSAPORTO
Richiedente maggiorenne:
- 2 fotografie con le seguenti caratteristiche:
- recenti
- la dimensione verticale del volto (fronte-mento) deve essere compresa tra i 26-30 mm
- l’inquadratura del volto deve comprendere anche la parte superiore delle spalle
- il volto deve essere inquadrato frontalmente, non ruotato né inclinato da un lato
- mantenere la simmetria delle spalle e della capigliatura
- le orecchie, se non sono coperte dai capelli, devono essere entrambe visibili
- gli occhiali non devono avere riflessi e solo con la montatura trasparente
- la luminosità della foto deve essere frontale, omogenea e non deve presentare riflessi o forti toni troppo chiari o troppo scuri la foto deve essere entro le dimensioni seguenti: 50x45 mm – 45 x 35 mm (vedi normative ICAO)
- istanza rilascio passaporto scaricabile dal sito:
https://www.poliziadistato.it/statics/35/modello_308_maggiorenni_sito_polizia.pdf
- 1 marca da bollo (contributo amministrativo) dell’importo di € 73,50
- versamento di € 42,50 (costo del libretto) sul c/c postale n. 67422808 intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro con causale: Importo per il rilascio del passaporto elettronico (il bollettino precompilato è presente negli uffici postali)
- originale e copia della carta di identità del richiedente
- vecchio passaporto (verrà annullato e restituito)
Nel caso in cui il richiedente abbia figli minori, quale che sia il suo stato civile (coniugato, separato, divorziato, convivente o non convivente) bisogna inoltre allegare:
- atto di assenso all’espatrio da parte dell’altro genitore, scaricabile dal sito:
- https://www.poliziadistato.it/statics/43/atto_assenso_genitori.pdf
- copia della carta di identità dell’altro genitore (con firma in originale)
In caso di rifiuto da parte dell’altro genitore a sottoscrivere l’assenso all’espatrio, bisognerà rivolgersi al Giudice Tutelare competente per territorio per richiedere il relativo Nulla Osta all’espatrio
A far data dal 25 novembre 2009 i minori non possono più essere inseriti nel passaporto dei genitori (D.L. nr. 135/2009) dovranno pertanto essere in possesso di un proprio documento valido per l’espatrio.
Richiedente minore degli anni 18:
- Richiesta sottoscritta dai genitori o dagli esercenti la patria potestà, scaricabile dal sito:
https://www.poliziadistato.it/statics/12/modulo-minori-finale-ott.pdf
- 2 fotografie recenti (Vedi caratteristiche indicate per i richiedenti maggiorenni)
- Versamento di € 42,50 (costo del libretto) sul c/c postale n.67422808 intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro con causale: Importo per il rilascio del passaporto elettronico
- originale e copia della carta di identità del richiedente minorenne
- 1 marca da bollo (contributo amministrativo) dell’importo di € 73,50
Per i minori di anni 14 è necessario inserire il nominativo degli accompagnatori (solitamente i genitori cognome, nome, luogo e data di nascita)
Il passaporto per i minori degli anni 18 avrà una validità:
- di tre anni per i minori fino a tre anni di età
- di cinque anni per i minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni
ESPATRIO MINORE
ATTENZIONE: PER I MINORI FARE RIFERIMENTO A QUANTO SCRITTO NEL SITO DELLA POLIZIA DI STATO. (http://www.poliziadistato.it/articolo/view/191/ )
Condizioni per l'espatrio del minore
Fino al compimento dei 14 anni i minori possono espatriare solo se:
- accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci (es: tutore)
- in viaggio con almeno un genitore se sul passaporto del minore sono riportati i nominativi di almeno uno dei genitori in qualità di accompagnatore Se il nome del genitore non è riportato sul passaporto del minore, al momento dell'espatrio lo stesso genitore deve poter dimostrare il rapporto di parentela attraverso, ad esempio, l'esibizione dello stato di famiglia o dell'estratto di nascita del minore. Per gli esercenti la responsabilità genitoriale occorre munirsi di documentazione della nomina a tutore o dell'atto di affido.
- affidati ad un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno
- affidati con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea)
Compiuti i 14 anni di età i minori possono viaggiare senza accompagnatori sia in ambito UE che per destinazioni extra UE.
(Accade che alcune compagnie aeree richiedano un documento di accompagnamento anche nei casi non previsti dalla normativa vigente, al riguardo si precisa che non è possibile per le Questure rilasciare alcun tipo di documentazione. Si consiglia, ad ogni modo di prendere contatti con la compagnia per evitare per evitare spiacevoli sorprese all'imbarco).
La dichiarazione di accompagnamento
I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es: compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la “dichiarazione di accompagnamento” che resterà agli atti della Questura.
N.B. Ora è possibile prenotarsi su Agenda passaporto anche per richiedere la dichiarazione di accompagnamento. https://www.passaportonline.poliziadistato.it .
Quando il documento sarà pronto per il ritiro il cittadino verrà avvisato dal sistema via e-mail
La procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l'iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore. I richiedenti quando compilano il modulo di richiesta devono selezionare o il rilascio di una dichiarazione cartacea o la menzione stampata direttamente sul passaporto del minore.
Nel primo caso la Questura provvederà a rilasciare dopo 15 giorni l’attestazione della dichiarazione che l'accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità oppure nel secondo caso stampando sul passaporto del minore la menzione. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti al momento dell'istanza, salvo diversa indicazione per giustificati motivi degli stessi Uffici competenti al rilascio del passaporto. In caso di contrasto tra le modalità scelte dalla pubblica autorità con quanto richiesto dal cittadino, risulta prevalente l'indicazione effettuata dall'autorità stessa.
Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.
Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.
Occorre portare allo sportello in Questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche una fotocopia del documento dell'accompagnatore (documento che deve essere firmato per verificare la corrispondenza della firma), dei genitori e del minore.
Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell'Ente cui il minore viene affidato.
Poiché la L.1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai "cittadini", la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all'estero, i confini del paese di residenza) con persona diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.
Ciò significa che:
- Non può essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale (ad esempio da Roma a Milano), cosa che invece alcune compagnie aeree continuano erroneamente a richiedere a causa di loro regolamenti interni
- Non è necessaria se si viaggia con gli esercenti la responsabilità genitoriale (madre o padre) o tutoria. Va precisato che ciò è indipendente dal fatto che il nome dei suddetti sia riportato alla pagina 5 del passaporto del minore di 14 anni, ma in tal caso al controllo di frontiera sarà necessario dimostrare di essere l'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria (ad esempio con atto di nascita, stato di famiglia, sentenza etc.)
- Ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata alla valutazione dei richiedenti di fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.
La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall'ufficio che emette la dichiarazione.
In particolare:
- il termine massimo di validità della dichiarazione - entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro - è di 6 mesi.
- la validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore e comunque il 14° anno di età.
- nel caso di viaggi che prevedono l'attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare - sulla base delle modalità del viaggio stesso - se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.
La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente.
N.B. Gli uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagno, pertanto ricordatevi di richiederla in Questura o in commissariato con congruo anticipo sul viaggio.
Inoltre, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 38, commi 1 e 3 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate solamente via PEC o tramite il Comune di residenza. In tutti i casi comunque gli Uffici competenti al rilascio del passaporto possono richiedere su propria valutazione la presenza dei richiedenti.
UFFICIO IMMIGRAZIONE
http://www.poliziadistato.it/articolo/1076-Stranieri/
consegna permessi di soggiorno
documentazione necessaria in base alle diverse tipologie di permesso di soggiorno richiesto:
permessi di soggiorno da richiedere direttamente agli sportelli dell’ufficio immigrazione
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L’Ufficio Immigrazione della Questura di Venezia rilascia e rinnova le autorizzazioni al soggiorno dei cittadini stranieri, presenti sul locale territorio nazionale. L’Ufficio Immigrazione ha sede presso la Questura, in Via Nicolodi n. 21, Marghera, Venezia ed effettua i seguenti orari:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 08.00 alle 13.30 precisando quanto segue:
- Per le istanze provenienti da Ente Poste l’orario è dalle 08.00 alle 13.30, previo ritiro del ticket elimina coda;
- Le istanze prive di appuntamento dovranno essere presentate tassativamente entro le ore 09.30 dei giorni suindicati (solo presso l’Ufficio Immigrazione Questura Venezia). Le modalità di trattazione delle predette istanze sarà soggetta a valutazione.
N.B. Per le istanze presentate tramite Ente Poste è indicato l’ufficio territorialmente competente (Ufficio immigrazione Questura Venezia/Commissariato di PS Chioggia/ Commissariato di PS Portogruaro/Commissariato di PS Jesolo).
Consegna permessi di soggiorno
Il ritiro dei permessi di soggiorno avverrà nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Il ticket elimina coda potrà essere ritirato dalle ore 08.00 alle ore 09.30. Nella giornata di mercoledì lo sportello consegne sarà aperto anche il pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30 per il ritiro del ticket elimina coda.
All'utenza 041/2715511 è attivo uno sportello telefonico, con un risponditore automatico, che osserva i seguenti orari: dalle 15.00 alle 16.00, da lunedi a venerdì.
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Gli appuntamenti legali potranno essere richiesti all’indirizzo pec immig.quest.ve@pecps.poliziadistato.it, indicando le generalità del cittadino straniero difeso, fornendo i recapiti dello studio legale e allegando copia del mandato. Gli appuntamenti saranno fissati settimanalmente, nel giorno di giovedì, dalle 09.00 alle 12.00, e verranno confermati a mezzo di pec. Si precisa che ogni legale potrà discutere un massimo di cinque pratiche per appuntamento.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN BASE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO RICHIESTO.
N.B. La documentazione dovrà essere presentata in originale e in copia. Qualora necessario, l’Ufficio Immigrazione si riserva di richiedere ulteriore documentazione relativa all’istanza presentata
IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO L’INTERESSATO SI PRESENTERA’ ALL’UFFICIO IMMIGRAZIONE MUNITO DI:
- passaporto in corso di validità;
- permesso di soggiorno (se già in possesso);
- 4 foto tessera (più 4 foto per ogni figlio minore inserito e/o da inserire nel permesso di soggiorno);
- originale della ricevuta dell'assicurata postale della spedizione del kit più foglio di convocazione rilasciati da Poste Italiane;
- originali dei documenti inviati a mezzo kit postale;
- in caso di figli minori inseriti e/o da inserire nel permesso di soggiorno, gli stessi dovranno essere presenti il giorno dell’appuntamento.
1.1. LAVORO:
PRIMO RILASCIO
- copia del passaporto (solo delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- copia del modello 209 (già compilata e timbrata dallo Sportello Unico);
- copia dell’ultima busta paga o bollettini INPS (se in possesso);
- dichiarazione di ospitalità vidimata dall’Autorità di P.S.;
- convocazione di Poste.
RINNOVO
- copia del passaporto (solo delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- copia del permesso di soggiorno;
- copia modello UNILAV o denuncia rapporto di lavoro domestico;
- copia delle ultime tre buste paga o bollettini INPS;
- copia visura camerale aggiornata (per lavoro autonomo);
- modello fiscale “PERSONE FISICHE” con ricevuta di spedizione telematica (per lavoro autonomo);
- modello fiscale “CERTIFICAZIONE UNICA” (per lavoro dipendente);
- In caso di “lavoro autonomo - impresa familiare” è necessario: atto pubblico relativo alla costituzione dell’impresa familiare, ex art.230 bis C.C. (atto notarile o scrittura privata autenticata) e copia comunicazione unica “comunicata” ex Legge n.40/2007;
- certificato di residenza aggiornato;
- convocazione di Poste;
1.2. ATTESA OCCUPAZIONE
- copia del passaporto (solo delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- copia del permesso di soggiorno;
- copia della certificazione relativa allo status occupazionale rilasciata al lavoratore dal Centro per l’Impiego competente;
- documentazione comprovante l’erogazione di prestazioni di sostegno al reddito;
- certificato di residenza aggiornato;
- convocazione di Poste;
1.3. FAMIGLIA
PRIMO RILASCIO
- copia del passaporto (solo delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- copia del modello 209 (già compilata e timbrata dallo Sportello Unico);
- copia del N.O. per ricongiungimento familiare;
- copia del permesso di soggiorno del familiare che ha richiesto il ricongiungimento familiare;
- dichiarazione di ospitalità vidimata dall’Autorità di P.S.;
- convocazione di Poste.
RINNOVO
- copia del passaporto (solo delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- copia del permesso di soggiorno;
- copia del permesso di soggiorno del capofamiglia;
- certificato di stato di famiglia aggiornato;
- se trattasi di genitori ultrasessantacinquenni entrati in Territorio Nazionale dopo il 05/11/2008 è indispensabile l’assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a garantire la copertura sanitaria di tutti i rischi nel territorio nazionale o, in alternativa, l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale;
- convocazione di Poste.
1.4. STUDIO
PRIMO RILASCIO
- copia del passaporto (solo delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- documentazione vidimata dall'Ambasciata/Consolato Italiano ove è indicata la tipologia di studio;
- polizza assicurativa prevista per la copertura di spese mediche per la durata del soggiorno;
- dichiarazione di ospitalità vidimata dall’Autorità di P.S.;
- convocazione di Poste.
RINNOVO
- copia del passaporto (solo delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- certificato d’iscrizione universitario con indicazione degli esami sostenuti;
- documentazione relativa ai mezzi di sostentamento (borse di studio, rimesse dall'estero, C/C bancari, ecc.);
- polizza assicurativa prevista per la copertura di spese mediche per la durata del soggiorno;
- certificato di residenza aggiornato o dichiarazione di ospitalità vidimata dall’Autorità di P.S.;
- convocazione di Poste.
1.5. RESIDENZA ELETTIVA
PRIMO RILASCIO
- copia del passaporto (solo delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- dichiarazione di ospitalità vidimata dall’Autorità di P.S.;
- convocazione di Poste.
RINNOVO
- copia del passaporto (solo delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- documentazione relativa ai mezzi di sostentamento;
- certificato di residenza o dichiarazione di ospitalità vidimata dall’Autorità di P.S.;
- convocazione di Poste.
1.6. PERMESSO DI SOGGIORNO A LUNGA DURATA CE PER LAVORO
N.B. per richiedere il permesso di soggiorno a lunga durata lo straniero deve essere in possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, da almeno 5 anni
- copia del passaporto (solo delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- copia del permesso di soggiorno;
- copia modello UNILAV o denuncia rapporto di lavoro domestico;
- copia delle ultime tre buste paga o bollettini INPS;
- copia visura camerale aggiornata (per lavoro autonomo);
- modello fiscale “PERSONE FISICHE” con ricevuta di spedizione telematica (per lavoro autonomo);
- modello fiscale “CERTIFICAZIONE UNICA” (per lavoro dipendente);
- certificato di stato famiglia aggiornato;
- test di italiano (vedi DECRETO 4 giugno Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'art. 9 del d.to legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 22, lettera i della legge n. 94/2009);
- certificato di idoneità alloggio aggiornato nel caso vi siano figli minori inseriti e/o da inserire nel permesso;
- convocazione di Poste.
1.7. PERMESSO DI SOGGIORNO A LUNGA DURATA CE PER FAMIGLIA
- copia del passaporto (solo delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- copia del permesso di soggiorno;
- copia del permesso di soggiorno del coniuge o genitore;
- copia modello UNILAV o denuncia rapporto di lavoro domestico del coniuge o genitore;
- copia delle ultime tre buste paga o bollettini INPS del coniuge o genitore;
- copia visura camerale aggiornata (per lavoro autonomo) del coniuge o genitore;
- modello fiscale “PERSONE FISICHE” con ricevuta di spedizione telematica (per lavoro autonomo) del coniuge o genitore;
- modello fiscale “CERTIFICAZIONE UNICA” (per lavoro dipendente) del coniuge o genitore;
- certificato di stato famiglia aggiornato;
- test di italiano (vedi DECRETO 4 giugno Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'art. 9 del d.to legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 22, lettera i della legge n. 94/2009);
- certificato di idoneità alloggio aggiornato;
- convocazione di Poste.
2. PERMESSI DI SOGGIORNO DA RICHIEDERE DIRETTAMENTE AGLI SPORTELLI DELL’UFFICIO IMMIGRAZIONE
N.B. Qualora necessario, l’Ufficio Immigrazione si riserva di richiedere ulteriore documentazione relativa all’istanza presentata
2.1. PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI PROTEZIONE SUSSIDIARIA PRIMO RILASCIO PER ASILO POLITICO
- marca da bollo da 16€;
- bollettino postale da 30,46€ per rilascio permesso di soggiorno elettronico;
il pagamento del bollettino da 30,46€ è richiesto anche per i figli minorenni inseriti/da inserire;
- 4 foto tessera (più 4 foto per ogni figlio minore inserito e/o da inserire nel permesso di soggiorno);
- permesso di soggiorno (se già in possesso) + copia;
- in caso di figli minori inseriti e/o da inserire nel permesso di soggiorno, gli stessi devono essere presenti il giorno dell’appuntamento;
- copia della decisione della commissione territoriale umanitaria ed eventuale sentenza del tribunale;
- passaporto/titolo di viaggio (se in possesso) + copia;
- certificato di residenza o dichiarazione di ospitalità vidimata dall’Autorità di P.S.
2.2. STATO DI GRAVIDANZA
- marca da bollo da 16€;
- bollettino postale da 40€ per rilascio permesso di soggiorno;
- 4 foto tessera;
- certificato medico con indicata la data presunta del parto;
- permesso di soggiorno (se già in possesso) + copia;
- passaporto in originale + copia (solo delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- certificato di residenza o dichiarazione di ospitalità vidimata dall’Autorità di P.S.
2.3. CONIUGE DI CITTADINO ITALIANO O COMUNITARIO
PRIMO RILASCIO
- marca da bollo da 16€;
- 4 foto tessera;
- passaporto in originale + copia (solo delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- permesso di soggiorno (se già in possesso) + copia;
- certificato di matrimonio;
i certificati rilasciati da stati extracomunitari devono essere tradotti e legalizzati dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di origine (ex art.2 D.P.R. 394/99), oppure con Apostille.
- copia documento d’identità in corso di validità del coniuge italiano/comunitario;
- attestazione d’iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione se il coniuge è cittadino comunitario (NON italiano);
- certificato di residenza aggiornato del coniuge italiano/comunitario;
- dichiarazione di ospitalità vidimata dall’autorità di P.S. (per il cittadino che si regolarizza).
RINNOVO
- marca da bollo da 16€;
- 4 foto tessera;
- permesso di soggiorno + copia;
- passaporto in originale + copia (solo delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- copia documento d’identità in corso di validità del coniuge italiano/comunitario;
- certificato di stato di famiglia aggiornato.
2.4. FIGLIO (FINO A 21 ANNI DI ETA’) DI CITTADINO ITALIANO/COMUNITARIO OPPURE DI CONIUGATO CON CITTADINO ITALIANO/COMUNITARIO
PRIMO RILASCIO
- marca da bollo da 16€;
- 4 foto tessera;
- passaporto in originale + copia (solo delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- permesso di soggiorno (se già in possesso) + copia;
- estratto per riassunto del certificato di nascita del figlio/a (con paternità e maternità); se il figlio è minorenne e uno dei genitori non è presente in Italia deve produrre atto di assenso vidimato dall’ambasciata italiana (al fine di far rimanere stabilmente in Italia il minorenne);
i certificati rilasciati da stati extracomunitari devono essere tradotti e legalizzati dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di origine (ex art.2 D.P.R. 394/99), oppure con Apostille.
- copia documento d’identità in corso di validità del genitore regolarmente residente;
- copia permesso di soggiorno del genitore (se in possesso);
- attestazione d’iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione se il genitore è cittadino comunitario (NON italiano);
- certificato di residenza aggiornato del genitore regolarmente residente;
- dichiarazione di ospitalità vidimata dall’autorità di P.S. (per il cittadino che si regolarizza).
RINNOVO
- marca da bollo da 16€;
- 4 foto tessera;
- permesso di soggiorno + copia;
- passaporto in originale + copia (solo delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- copia documento d’identità in corso di validità del genitore regolarmente residente;
- certificato di stato di famiglia aggiornato.
2.5. FIGLIO (CON PIU’ DI 21 ANNI DI ETA’) DI CITTADINO ITALIANO
PRIMO INGRESSO
- marca da bollo da 16€;
- bollettino postale da 80,46€ per rilascio permesso di soggiorno elettronico;
- 4 foto tessera;
- passaporto in originale + copia (solo delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- permesso di soggiorno (se già in possesso) + copia;
- estratto per riassunto del certificato di nascita del figlio/a (con paternità e maternità);
i certificati rilasciati da stati extracomunitari devono essere tradotti e legalizzati dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di origine (ex art.2 D.P.R. 394/99), oppure con Apostille.
- copia documento d’identità in corso di validità del genitore italiano;
- certificato di residenza aggiornato del genitore italiano;
- dichiarazione di ospitalità vidimata dall’autorità di P.S. (per il cittadino che si regolarizza);
RINNOVO
Da effettuare a mezzo kit postale.
- copia permesso di soggiorno;
- copia passaporto (solo delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- copia documento d’identità in corso di validità del genitore italiano;
- certificato di stato di famiglia aggiornato.
2.6. NONNO/NONNA DI CITTADINO ITALIANO
PRIMO RILASCIO
- marca da bollo da 16€;
- bollettino postale da 80,46€ per rilascio permesso di soggiorno elettronico;
- 4 foto tessera;
- passaporto in originale + copia (solo delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- permesso di soggiorno (se già in possesso) + copia;
- documentazione attestante il rapporto di parentela;
i certificati rilasciati da stati extracomunitari devono essere tradotti e legalizzati dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di origine (ex art.2 D.P.R. 394/99), oppure con Apostille.
- copia documento d’identità in corso di validità del nipote italiano;
- certificato di residenza aggiornato del nipote italiano;
- dichiarazione di ospitalità vidimata dall’autorità di P.S. (per il cittadino che si regolarizza);
RINNOVO
Da effettuare a mezzo kit postale.
- copia permesso di soggiorno;
- copia passaporto (solo delle pagine coi dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- copia documento d’identità in corso di validità del nipote italiano;
- certificato di stato di famiglia aggiornato.
2.7 RICHIEDENTI ASILO
Primo rilascio
- passaporto in corso di validità (se già in possesso);
- 4 foto tessera (più 4 foto per ogni figlio minore inserito e/o da inserire nel permesso di soggiorno);
- dichiarazione di ospitalità corredata da fotocopia di documento d’identità dell’ospitante e contratto di abitazione.
RINNOVO
- passaporto in corso di validità (se già in possesso);
- 4 foto tessera (più 4 foto per ogni figlio minore inserito e/o da inserire nel permesso di soggiorno);
- dichiarazione di ospitalità corredata da fotocopia di documento d’identità dell’ospitante e contratto di abitazione.
- Eventuale documentazione del legale inerente lo stato del procedimento (se avviato ricorso).
N.B. I richiedenti asilo dovranno presentarsi da lunedì al venerdì alle ore 08.00.
UFFICIO ARMI
http://www.poliziadistato.it/articolo/312-Armi
Informazioni generali le regole per essere in regola
Documentazione per:
- licenza porto di fucile per uso caccia (modulo)
- licenza porto d’arma per tiro a volo (modulo)
- denuncia di acquisto e detenzione di armi presso Commissariati di P.S. Stazioni carabinieri competenti
- nulla osta all’acquisto di armi (modulo)
- carta europea delle armi da fuoco (modulo)
- licenza di trasporto armi sportive
- nulla osta al trasporto armi su carta di riconoscimento per i componenti di società del tiro a segno riconosciute
- licenza di collezione di armi da sparo comuni da sparo-sportve-antiche-artistiche e rare
- licenza di importazione ed esportazione definitiva di armi comuni da sparo
Accordi preventivi, tessera trasporto armi, licenza esportazione temporanea di armi uso caccia o sportivo
- nulla osta per gli esplosivi di II e III categoria - Prefettura
- nulla osta per gli esplosivi di I , IV e V categoria - Prefettura
- autorizzazione per i fuochi artificiali
- nulla osta all’attività di fochino
I possessori di licenza di porto d'armi o di nulla osta cosa possono comprare o possedere? Chi entra in possesso di armi da privati o per eredità deve essere titolare di licenza? In questo delicato settore le informazioni non sono mai troppe visto i numerosi quesiti che i cittadini ci rivolgono. Per questo gli esperti della polizia cercano di rendere la materia sulle armi più chiara.
Innanzitutto prima di detenere un'arma dobbiamo comprarla e per fare ciò la legge ci impone il possesso di una autorizzazione di polizia: Licenza di porto d'armi o Nulla osta. Serve anche a chi la riceve in eredità o da un privato.
Una volta acquisita l'arma o le munizioni, queste devono essere denunciate entro le 72 ore successive in Questura, in Commissariato, o in mancanza, alla stazione dei Carabinieri.
Pertanto è opportuno chiarire che il porto d'armi e il nulla osta permettono l'acquisto, il trasporto e la detenzione dell'arma e delle munizioni mentre la denuncia è una comunicazione obbligatoria per informare l'Autorità di pubblica sicurezza dove le armi e munizioni verranno custodite.
Il possessore di licenza di porto d'armi o di nulla osta, può comprare e detenere:
3 armi comuni da sparo;
6 armi classificate ad uso sportivo sia lunghe che corte;
Un numero illimitato di fucili e carabine con calibro non inferiore a 5,6 mm con "bossolo a vuoto" di altezza non inferiore a 40 mm cioè sono quelle classificate da caccia (art. 13 della legge 157 del 1992);
8 armi complessive tra: antiche di importanza storica prodotte prima del 1890 o con avancarica, originali; artistiche che presentano particolari finiture o fattezze come ricami in oro o pietre preziose; rare che siano in un numero limitato di esemplari - può esserlo anche la singola arma legata ad un particolare evento o personaggio storico (D.M. 14 aprile 1982), costruite prima del 1890, ma anche di fattura successiva purché il modello risulta antecedente al 1890.
200 cartucce per arma comune (art. 97 Regolamento TULPS);
1.500 cartucce per fucili da caccia (art. 97 Regolamento TULPS) a palla spezzata, con denuncia. Fino a 1000 senza denuncia. Per cartucce a palla unica anche se da caccia occorre sempre la denuncia.
5 chili di polvere da caricamento.
IL TRASPORTO E IL PORTO DELL'ARMA
Per trasporto si deve intendere lo spostamento delle armi fuori dalla proprietà privata, senza averne la disponibilità all'uso (es. l'arma chiusa nel portabagagli); solo i titolari delle licenze di porto d'armi per difesa personale possono, invece, portare l'arma per farne un uso immediato.
I titolari di porto di fucile uso caccia sono legittimati a farlo solo per andare a caccia o presso un campo di tiro a volo o poligono di tiro purché la licenza di caccia stessa sia in corso di validità e quindi sia stata pagata la prevista tassa di concessione governativa attualmente di € 173,16 relativa all’anno in corso di validità della licenza
Il titolare di un nulla osta è autorizzato a trasportare l'arma solo dal luogo di acquisto a quello di detenzione, mentre chi ha un qualsiasi porto d'armi può trasportare fino ad un massimo di 6 armi contemporaneamente senza vincoli di orario o di percorso.
SE VOGLIO DETENERE PIÙ ARMI DI QUELLE PREVISTE
Con la licenza di collezione, rilasciata dal Questore, si possono superare i limiti di detenzione sopra indicati.
SE VOGLIO DETENERE PIÙ MUNIZIONI DI QUELLE PREVISTE
Anche per avere una quantità superiore di munizioni, rispetto ai limiti fissati (art. 97 del Regolamento del TULPS), occorre una speciale licenza di deposito che viene rilasciata dal Prefetto. Tale autorizzazione si ottiene solo in presenza di particolari motivazioni legate alle attività sportive o professionali del richiedente.
SE VOGLIO AVERE ARMI PROPRIE DIVERSE DA QUELLE DA SPARO
Il porto d'armi o il nulla osta occorrono anche per acquistare armi proprie diverse da quelle da sparo, quali, ad esempio, spade, pugnali, sciabole, stiletti, sfollagente, mazze ferrate, bastoni animati, storditori elettrici, noccoliere o tirapugni, ecc.
Per questo genere di armi la legge impone l'obbligo della denuncia e non prevede limiti nella quantità e, di conseguenza, non necessita dell'ulteriore licenza di collezione.
SE VOGLIO AVERE ARMI AD ARIA COMPRESSA
Non occorre alcun titolo per acquistare e detenere le armi a modesta capacità offensiva e non sono soggette a denuncia di possesso e a limiti di quantità (solo a maggiorenni).
Sono quelle ad aria o gas compresso con potenza inferiore ai 7,5 joule e quelle repliche di armi ad avancarica a colpo singolo. Per acquistarle in un'armeria basta dimostrare la maggiore età. Non rientrano tra queste le armi ad aria o gas compresso in grado di sparare a raffica.
La normativa in materia (D.M. 362 del 2001), vieta, invece, espressamente, le armi ad aria o gas compresso il cui proiettile possa contenere altre sostanze come quelle, ad esempio, in grado di sparare sfere di plastica contenenti liquidi macchianti destinate ai giochi di guerra (splash contact), indipendentemente dalla potenza.
Ciò significa che, nel nostro Paese, tale genere di armi sono sempre da considerarsi come armi comuni da sparo e, come tali, soggette all'obbligo di iscrizione nel Catalogo nazionale delle Armi comuni da sparo. Il loro acquisto e trasporto, qualora in regola con i requisiti previsti dall'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sarebbe, quindi, riservato ai soli possessori di licenza di porto d'armi. Ad oggi, tuttavia, nessuna arma di questo genere risulta catalogata in Italia.
La licenza autorizza al porto dell’arma fuori della propria abitazione e su tutto il territorio nazionale nei periodi di apertura della caccia ed al trasporto su tutto il territorio nazionale sempre. Competente al rilascio è la Questura della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza o domicilio.
L’istanza, compilata sull’apposito modulo, deve essere corredata della seguente documentazione:
- certificato di abilitazione all’esercizio venatoria rilasciata, a seguito di esame, dall’Ufficio Caccia e Pesca della provincia di Venezia (non richiesto se trattasi di rinnovo);
- certificato medico di idoneità psico-fisica (in bollo da € 16,00) rilasciato dall’ULSS - Settore Igiene Pubblica di residenza, oppure da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico della Polizia di Stato o dei Vigili del Fuoco;
- 2 fotografie formato tessera, di cui una legalizzata;
- ricevuta di versamento di € 1,27 sul c/c n. 3301 intestato alla Tesoreria dello Stato, sede di Venezia, per il costo del libretto del porto d’armi;
- ricevuta di versamento di € 173,16 sul c/c postale nr. 8003 intestato all’Ufficio del Registro – Tasse di Concessioni Governative – Roma;
- fotocopia di un documento di identità personale;
- 2 marche da bollo da € 16,00 (una per l’istanza e l’altra per la licenza di porto di fucile).
La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, ha una validità di sei anni ed ha efficacia attraverso il pagamento annuale della tassa di Concessione Governativa.
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Il sottoscritto _________________________________, nato a _____________________________,
il _____________, residente a _________________________ in via_________________________,
CHIEDE
il rilascio
il rinnovo
della licenza di porto di fucile per uso caccia a due colpi a più di due colpi
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, dichiara:
- di NON trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 43 del Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, nr. 773;
- di NON essere stato ammesso a prestare servizio civile per obiezione di coscienza;
- di aver comunicato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, l’intenzione di conseguire il titolo di polizia di cui sopra;
- di essere in possesso del certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dal T.S.N. poligono di __________________ in data _______________ tel __________________;
- di aver assolto all’iscrizione del /i proprio/i figlio/i minore/i alla scuola dell’obbligo.
Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.10.2000, nr. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.
Data ________________
In fede
_______________________________
TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.06.1931, NR. 773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.
ART. 11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
- a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non h a ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la persona dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta).
Le autorizzazioni di polizia devono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
ART. 12: Le persone che hanno l’obbligo di provvedere all’istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di aver ottemperato all’obbligo predetto.
ART. 43: Oltre a quanto stabilito dall’art. 11, non può essere conceduto la licenza di portare armi:
- a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione;
- a chi ha riportato condanna alla pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
- a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona condotta) o non dà affidamento di non abusare delle armi.
A tal fine allega:
- Certificato di abilitazione all’esercizio venatorio (non richiesto se trattasi di rinnovo);
- Certificato medico di idoneità psico-fisica (in bollo da € 16,00) rilasciato dall’ULSS – Settore Igiene Pubblica di residenza, oppure da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico della Polizia di Stato;
- Autocertificazione del congedo militare se avvenuto entro i 10 anni precedenti oppure del certificato di idoneità al maneggio delle armi, rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale (non richiesto se trattasi di rinnovo);
- Nr: 2 fotografie formato tessera, di cui una legalizzata;
- Ricevuta di versamento di € 1,27 sul c/c nr. 3301 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Venezia, quale costo del libretto di porto d’armi;
- Ricevuta di versamento di € 173,16 sul c/c postale nr. 8003 intestato a “Ufficio Registro Tasse di Concessione Governative – Roma”;
- Fotocopia di un documento di identità personale;
- Nr. 2 marche da bollo da € 16,00 (una per l’istanza e l’altra per la licenza di porto di fucile).
La licenza autorizza il porto di arma lunga per l’esercizio dello sport del tiro a volo.
Competente al rilascio è la Questura della Provincia in cui il richiedente ha la sua residenza o il domicilio.
L’istanza, compilata sull’apposito modulo, deve essere corredata della seguente documentazione:
- certificato medico di idoneità psico-fisica (in bollo da € 16,00) rilasciato dall’ULSS - Settore Igiene Pubblica – di residenza, oppure da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico della Polizia di Stato o dei Vigili del Fuoco (il certificato viene rilasciato previa presentazione del certificato anamnestico del medico di famiglia);
- Autocertificazione del congedo militare se avvenuto entro i 10 anni precedenti oppure del certificato di idoneità al maneggio delle armi, rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale (non richiesto se trattasi di rinnovo);
- 2 fotografie formato tessera, di cui una legalizzata;
- ricevuta di versamento di € 1,27 sul c/c nr. 3301 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Venezia, quale costo del libretto di porto d’armi;
- fotocopia di un documento di identità personale;
- 2 marche da bollo da € 16,00 (una da apporre sull’istanza e l’altra sulla licenza di porto di fucile).
La licenza viene rilasciata entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza e può essere rinnovata ogni sei anni.
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Il sottoscritto _________________________________, nato a _____________________________,
il _____________, residente a _________________________ in via_________________________,
CHIEDE
Ù± il rilascio
Ù± il rinnovo
della licenza di porto di fucile per l’esercizio dello sport di tiro a volo.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445, dichiara:
- di NON trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11,12 e 43 del Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, nr. 773;
- di NON essere stato ammesso a prestare servizio civile per obiezione di coscienza.
- di aver comunicato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, l’intenzione di conseguire il titolo di polizia di cui sopra;
- di essere in possesso del certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dal T.S.N. poligono di __________________ in data _______________ tel __________________;
- di aver assolto all’iscrizione del /i proprio/i figlio/i minore/i alla scuola dell’obbligo.
Dichiara, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.10.2000, nr. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.
Data ________________
In fede
_______________________________
TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.06.1931, NR. 773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.
ART. 11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
- a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non h a ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la persona dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta).
Le autorizzazioni di polizia devono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultate circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
ART. 12: Le persone che hanno l’obbligo di provvedere all’istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di aver ottemperato all’obbligo predetto.
ART. 43: Oltre a quanto stabilito dall’art. 11, non può essere conceduto la licenza di portare armi:
- a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione;
- a chi ha riportato condanna alla pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
- a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona condotta) o non dà affidamento di non abusare delle armi.
A tal fine allega:
1) certificato medico di idoneità psico-fisica (in bollo da €16,00) rilasciato dall’ULSS - Settore Igiene Pubblica di residenza, oppure da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico della Polizia di Stato;
2) fotocopia del congedo militare o, in mancanza, certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale (non richiesto se trattasi di rinnovo);
3) 2 fotografie formato tessera, di cui una legalizzata;
4) ricevuta di versamento di € 1,27 sul c/c postale nr. 3301 intestato “Tesoreria Provinciale dello Stato” – Venezia, quale costo del libretto di porto d’armi;
5) fotocopia di un documento di identità personale;
6) 2 marche da bollo da € 16,00 (una per l’istanza e l’altra per la licenza di porto di fucile).
Chiunque acquisti o detenga un’arma, munizioni o materie esplodenti, anche se già titolare di licenza di porto di pistola o di fucile, deve presentare denuncia sull’apposito modulo entro 72 ore dall’acquisto http://img.poliziadistato.it/docs/armi_comuni-denuncia_detenzione.pdf al Commissariato di P.S. o al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.
La denuncia viene annotata in un registro e tale registrazione viene riportata sulla copia della denuncia restituita all’interessato.
Il nulla osta all’acquisto di armi, autorizza all’acquisto (a qualsiasi titolo) e al trasporto di armi.
Competente al rilascio è la Questura della provincia di residenza ove l’istanza, motivata e compilata sull’apposito modulo deve essere presentata corredata della seguente documentazione:
- certificato medico di idoneità psico-fisica (in bollo da € 16,00) rilasciato dall’ULSS - Settore Igiene Pubblica – di residenza, oppure da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico della Polizia di Stato o dei Vigili del Fuoco (il certificato viene rilasciato previa presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia);
solo per le armi da sparo:
- Certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione del Tiro a segno Nazionale (tale abilitazione non è richiesta se l’interessato acquisisce le armi per soli scopi affettivi e quindi prive di munizioni).
Il nulla osta non è necessario quando il richiedente è titolare di licenza di porto d’armi in corso di validità.
Nella richiesta di nulla osta si deve dichiarare il motivo per cui la persona intende acquistare armi.
Il Nulla osta è rilasciato entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza.
OGGETTO: RICHIESTA RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL’ACQUISTO / EREDITA’ DI ARMI.
Il/La sottoscritto/a |
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nato/a il |
| a |
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prov. | ( ), | residente in |
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prov. | ( ), | via/piazza |
| n. |
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di professione |
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con la presente chiede il rilascio del nulla osta per l’acquisto / eredità della seguente arma e del relativo munizionamento: | |||||||||||
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Il motivo dell’acquisto è (1): |
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luogo e data |
| firma |
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Note:
(2) Ai sensi dell’art. 8 – 1° comma – della legge 18.04.1975, n. 110, la domanda di nulla osta per l’acquisto di armi e munizioni deve indicare il motivo della richiesta;
Documenti da allegare:
- certificato medico di idoneità psico-fisica (in bollo da €16,00) rilasciato dall’USSL di residenza o da un medico militare in servizio permanente effettivo oppure da un medico della Polizia di Stato;
- copia autentica del congedo militare oppure, in mancanza, certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciata da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale
Si tratta di un titolo di polizia che estende a tutti i Paesi dell’Unione Europea la validità delle autorizzazioni alla detenzione, al trasporto ed al porto di armi lunghe.
La Questura è competente per il rilascio della Carta Europea e l’istanza, compilata sull’apposito modulo, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- 2 fotografie formato tessera, di cui una legalizzata (non richieste in caso di rinnovo);
- ricevuta di versamento di € 0,83 sul c/c postale n. 3301 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, sede di Venezia, per il costo della carta Europea (non richiesto in caso di rinnovo);
- fotocopia della licenza di porto d’armi in corso di validità;
- fotocopie della ricevuta di versamento della tassa di CC.GG. di € 173,16 relativa all’anno in corso di validità della licenza (solo se trattasi di licenza per uso caccia);
- fotocopia della denuncia di detenzione delle armi;
- fotocopia di un documento di identità;
- 2 marche da bollo da € 16,00 ciascuna.
La carta Europea D’Armi da fuoco, che viene rilasciata entro 120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, ha una validità massima di 5 anni fermo restando che segue la scadenza della licenza di porto di fucile.
Il sottoscritto _________________________________, nato a _____________________________,
il ___________, residente a _________________________ in via___________________________,
titolare di licenza di porto di fucile per uso _______________, nr.___________, rilasciatagli in data
____________ da______________________________, con la presente istanza chiede
™ il rilascio ™ il rinnovo ™ l’aggiornamento
della Carta Europea d’armi da fuoco, in attuazione della direttiva del Consiglio della Comunità Europea 91/477 CCE del 17.06.1991, con l’inserimento delle sottoelencate armi:
N. | Tipo di arma | Marca | Calibro | Matricola carcassa | Matricola canna |
1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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10 |
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Data_______________ In fede
_________________________
Alla richiesta si deve allegare:
- Nr. 2 fotografie formato tessera, di cui una legalizzata (non richiesto in caso di rinnovo);
- Ricevuta di versamento di € 0,83 sul c/c postale nr. 3301 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia, quale costo della Carta Europea d’armi da fuoco (non richiesto in caso di rinnovo);
- Fotocopia della licenza di porto d’armi (per uso caccia o per uso sportivo);
- Fotocopia della ricevuta di versamento della tassa di concessione governativa di € 173,16 quale rinnovo della licenza per l’anno in corso (solo se trattasi di licenza per uso di caccia);
- Fotocopia della denuncia di detenzione armi;
- Fotocopia di un documento di identità personale;
- Nr. 2 marche da bollo da € 16,00 (una da apporre sull’istanza e l’altra sulla Carta Europea).
Le marche da bollo non sono richieste se trattasi di aggiornamento della Carta Europea
N.B. La validità della Carta Europea d’armi da fuoco è legata a quella della licenza di porto di fucile (per uso di caccia o per uso sportivo) ma, comunque, non può superare i cinque anni.
NULLA OSTA AL TRASPORTO DELL’ARMA SU CARTA DI RICONOSCIMENTO PER I COMPONENTI DI SOCIETÀ DEL TIRO A SEGNO RICONOSCIUTE |
Il Nulla Osta al trasporto dell’arma viene apposto dall’Autorità di P.S. sulla carta di riconoscimento emessa dal presidente di una società di tiro a segno riconosciuta.
Esso autorizza il titolare della carta a trasportare l’arma, dall’abitazione al campo di tiro, solo nei giorni stabiliti per le esercitazioni sociali.
Il modulo è scaricabile all’indirizzo internet:
http://img.poliziadistato.it/docs/armi_comuni-acquisto-porto-trasporto-collezione.pdf e va presentato alla Questura corredato della seguente documentazione:
- certificato medico di idoneità psico-fisica (in bollo da € 16,00) rilasciato dall’ULSS - Settore Igiene Pubblica – di residenza, oppure da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico della Polizia di Stato o dei VV.FF (il certificato viene rilasciato previa presentazione di certificato anamnestico del medico di famiglia);
- carta di riconoscimento rilasciata dalla sezione del Tiro a Segno Nazionale.
Il nulla osta viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza e deve essere rinnovato ogni anno.
LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI COMUNI DA SPARO LICENZA DI COLLEZIONE DI ARMI ANTICHE-ARTISTICHE O RARE |
Chi vuole detenere armi da sparo, corte o lunghe, in numero superiore a quelle consentite per legge (TRE armi comuni, SEI armi sportive, OTTO armi antiche (cioè quelle ad avancarica e quelle fabbricate prima del 1890), artistiche o rare e comunque costruite prima del 1890, ma anche di fattura successiva purché il modello risulta antecedente al 1890. e un numero illimitato di armi comuni da caccia) deve richiedere la prescritta licenza al Questure della Provincia del luogo dove le armi vengono custodite.
L’istanza va compilata sull’apposito modulo scaricabile all’indirizzo internet:
http://img.poliziadistato.it/docs/armi_comuni-acquisto-porto-trasporto-collezione.pdf e dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- certificato medico (in bollo) di idoneità psico-fisica rilasciato dalla A.S.L., dal quale risulti che il richiedente non è affetto da vizi o malattie mentali che fanno diminuire la capacità di intendere e di volere;
- dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo alla custodia delle armi;
- 2 marche da bollo da € 16,00.
La licenza è rilasciata dalla Questura entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta e ha carattere permanente.
Non è consentita la detenzione del munizionamento per le armi oggetto della collezione.
LICENZA DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE definitiva DI ARMI COMUNI DA SPARO |
ESPORTAZIONE: la licenza autorizza all’esportazione definitiva di armi nei Paesi non facenti parte dell’Unione Europea.
L’esportazione temporanea è ammessa solo per motivi venatori o sportivi, nel limite di 3 armi comuni da sparo e 200 munizioni.
IMPORTAZIONE: la licenza autorizza all’importazione definitiva di armi comuni da Paesi non facenti parte dell’Unione Europea.
Se il numero di armi importate nello stesso anno solare è superiore a TRE, è necessario ottenere una ulteriore autorizzazione dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.
Competente al rilascio dell’autorizzazione è la Questura, la quale si esprimerà entro 90 giorni dalla data di ricezione dell’istanza.
Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea il 14 marzo 2012 hanno adottato il seguente regolamento che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni.
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Il sottoscritto _________________________________, nato a _____________________________,
il _____________, residente a _________________________ in via_________________________,
CHIEDE
il rilascio dell’autorizzazione ed esportare temporaneamente in ____________________________,
per uso venatorio e a reimpostare nel territorio nazionale le sottonotate armi comuni da sparo:
Nr. | Tipo di arma | Marca | Calibro | Matricola carcassa | Matricola canna |
1 |
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2 |
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3 |
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A tal fine allega:
- fotocopia della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
- fotocopia della ricevuta di versamento della tassa di CC.GG. di € 173,16 quale rinnovo della licenza per l’anno in corso;
- fotocopia della denuncia di detenzione delle armi;
- nr. 2 marche da bollo da € 16,00 (una da applicare sulla domanda e una per l’autorizzazione).
Data ______________________
In fede
_______________________________
NULLA OSTA PER L’ACQUISTO DI ESPLOSIVI DELLA II E III CATEGORIA PER USI CIVILI
Il nulla osta autorizza all’acquisto di materiale esplodente nella quantità autorizzata dall’Autorità locale di P.S. (Questura, Commissariato di P.S. o Sindaco) del luogo di acquisto della polvere o dal Corpo Nazionale delle Miniere. Competente al rilascio è la Questura ove l’istanza, compilata sull’apposito modulo, deve essere presentata corredata della seguente documentazione:
- legittimazione a richiedere il rilascio, qualora il richiedente operi in nome e per conto di una società;
- certificazione dell’Autorità locale di P.S. prevista dall’art. 104 del regolamento di esecuzione del TULPS e autorizzazione del Corpo Nazionale delle Miniere;
- eventuale relazione tecnico descrittiva delle modalità adottate al fine di mantenere efficienti le difese antifurto del materiale esplodente nel periodo di giacenza nel luogo di lavorazione, ai sensi degli articoli 20 e 20 bis Legge n. 110 del 18.04.1975;
- due marche da bollo di € 16,00 ciascuna.
Il nulla osta viene rilasciato entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
NULLA OSTA PER L’ACQUISO DI ESPLOSIVI DELLA I, IV E V CATEGORIA
Il nulla osta autorizza all’acquisto, anche sotto forma di cartucce, di prodotti esplodenti della I categoria (polvere pirica e prodotti affini), IV categoria (artifici e prodotti affini) e V categoria (munizioni e giocattoli pirici).
Competente al rilascio è la Questura in cui il richiedente ha la sua residenza o domicilio.
Nell’istanza deve essere indicato il motivo per cui si intende acquistare e detenere l’esplosivo e devono essere allegate due marche da bollo di € 16,00 ciascuna.
AUTORIZZAZIONE ALL’ACCENSIONE DI FUOCHI O
AD ESPLODERE FUOCHI ARTIFICIALI
La licenza autorizza le accensioni pericolose (falò) o lo sparo di materiali esplodenti (fuochi artificiali). Competente al rilascio è l’Autorità locale di P.S. (Questura, Commissariato di P.S. o Sindaco).
L’istanza deve essere presentata corredata della seguente documentazione:
- relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche del materiale che si intende accendere e delle attrezzature eventualmente impiegate;
- copia della licenza di fochino relativa alla persona a cui è stato affidato il compito di accensione dei fuochi artificiali;
- due marche da bollo di € 16,00 ciascuna.
RICHIESTA DI NULLA OSTA PER ATTIVITÀ DI FOCHINO
(art. 8, comma 3, D.L. 27.7.2005, n.144 convertito nella legge 31.7.2005, n.155)
ALLA QUESTURA DI ______
Il sottoscritto/La sottoscritta
Cognome______________________________ nome ___
data di nascita _____________________ comune di nascita _______________________________
provincia o nazione _____ residenza _____________________________________
via/piazza n° civico _________ tel ________________________
domicilio ____________________________________________
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cod. fiscale
chiede:
• Il nulla osta per l’esercizio dell’attività di fochino
A tal fine precisa di:
• aver presentato o di aver intenzione di presentare domanda di accertamento della capacità tecnica presso la Commissione Tecnica Provinciale Materie Esplodenti presso la Prefettura U.T.G
• di voler presentare la dichiarazione di inizio attività al Comune di
e allega:
• la certificazione sanitaria prevista dall’articolo 35 del Testo Unico delle leggi di P.S. (certificato attestante che l’interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, rilasciato dal medico della A.S.L. o da un medico militare o di polizia)
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445, DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12, E 43 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON R.D. 18.6.1931, n.773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo).
DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI.
Data_______________________ ________________________________
Il dichiarante
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE
OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO AL DIPENDENTE ADDETTO*
IL SOTTOSCRITTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, ATTESTA CHE L’ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO /A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*SI RICHIAMA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE INDICATE DALL'ART.38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445.
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DATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_____________________________________
IL DIPENDENTE ADDETTO
UFFICIO LICENZE
http://www.poliziadistato.it/articolo/206-licenze_Nulla_osta/
- fabbricazione e commercio di preziosi, preziosi all’ingrosso, oggetti con montature o guarnizioni in metallo prezioso
- produzione,duplicazione,vendita,noleggio,ecc. di dischi, videocassette, musicassette, ecc. (modulo)
Si tratta di un’attività giuridica o materiale, da svolgere su mandato, nel campo di recupero crediti, agenzia matrimoniale, pubblici incanti e pubbliche relazioni.
Ai fini del rilascio della licenza/autorizzazione è necessario presentare istanza in bollo presso la Questura o presso il competente Commissariato di P.S., sull’apposito modello scaricabile all’indirizzo internet http://img.poliziadistato.it/docs/Modulo_agenzia_affari.pdf e corredata della seguente documentazione:
- legittimazione a presentare la denuncia, qualora l’interessato operi in nome e per conto di
- una società;
- potere di disposizione dei locali in cui sarà esercitata l’attività (contratto di acquisto, locazione, ecc.);
- agibilità dei locali e conformità alla loro destinazione d'uso, rilasciata dal comune;
- sorvegliabilità dei locali, da provare con allegati planimetrici;
- planimetria dei locali;
- tabella delle operazioni autorizzate, comprensiva di tariffe conformi alle regole attuali di mercato, in duplice copia e di cui una in bollo;
- deposito cauzionale di € 2.582,28 vincolato a favore della Questura di Venezia o competente Commissariato di P.S.;
- deposito cauzionale su libretto postale vincolato a favore dell'Ufficio Territoriale del governo;
- registro delle operazioni da fare vidimare nel capoluogo in questura.
- “registro giornale degli affari”
- 2 marche da bollo € 16,00
Per più dettagliate informazioni si consiglia di prendere contatti, anche mediante le vie brevi, con gli uffici di polizia preposti.
FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI: PREZIOSI, PREZIOSI ALL’INGROSSO, OGGETTI CON MONTATURE O GUARNIZIONI IN METALLO PREZIOSO |
Devono essere in possesso di questa licenza coloro che commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di oggetti preziosi.
Si precisa, inoltre, che tale licenza è obbligatoria per i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in Italia, nonché ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.
Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).
La competenza al rilascio della licenza è del Questore.
La licenza ha durata permanente.
Ai fini del rilascio della licenza/autorizzazione è necessario presentare istanza in bollo presso la Questura o presso il competente Commissariato di P.S., compilata sull’apposito modello scaricabile all’indirizzo internet http://img.poliziadistato.it/docs/Modulo_oggetti_preziosi.pdf e corredate della seguente documentazione:
1) copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa sul conto corrente postale nr. 8003 intestato all’Ufficio del Registro – Tasse di Concessioni Governative – Roma
2) dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione
3) dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesta la propria qualità di commesso viaggiatore o piazzista ovvero dichiara di essere iscritto nel ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.
4) dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società.
5) dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 131 del T.U.L.P.S.
6) potere di disposizione dei locali in cui sarà esercitata l’attività (contratto di acquisto, locazione, ecc.); ovvero dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività.
Inoltre:
- legittimazione a presentare la denuncia, qualora l’istante operi in nome e per conto di una società;
- registro delle operazioni per l’acquisto e la vendita di oggetti preziosi usati;
- dichiarazione attestante la messa in opera di un sistema di sicurezza idoneo;
- planimetria dei locali.
Per più dettagliate informazioni si consiglia di prendere contatti, anche mediante le vie brevi, con gli uffici di polizia preposti.
La licenza viene rilasciata previa presentazione dell’istanza in bollo presso la Questura o presso il competente Commissariato di P.S., compilata sull’apposito modello http://img.poliziadistato.it/docs/modulo_esercizio_scommesse.pdf e corredata della seguente documentazione:
- legittimazione a richiedere il rilascio, qualora l’istante operi in nome e per conto di una società;
- disponibilità dei locali (contratti di acquisto, locazione ecc.);
- concessione dell’esercizio di scommesse da parte dei competenti Organi dello Stato;
- una marca da bollo da € 16,00.
Per più dettagliate informazioni si consiglia di prendere contatti, anche mediante le vie brevi, con gli uffici di polizia preposti.
PRODUZIONE, DUPLICAZIONE, VENDITA, NOLEGGIO, ECC. DI DISCHI, VIDEOCASSETTE, MUSICASSETTE, ECC. |
Per svolgere l’attività di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto è necessario il preventivo avviso all’Autorità di pubblica sicurezza (Questura o Commissariato di P.S.).
Il titolare dell’attività, quindi, deve essere iscritto nel registro previsto dall’art. 75 bis del T.U.L.P.S., tenuto dalla Questura o dal Commissariato di P.S. nella cui zona ha sede l’attività.
L’avviso deve essere presentato, in duplice copia, a mezzo dell’apposito modulo, cui vanno allegate le fotocopie del documento di riconoscimento e del codice fiscale dell’interessato.
Per più dettagliate informazioni si consiglia di prendere contatti, anche mediante le vie brevi, con gli uffici di polizia preposti.
Denominazione ditta
OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell’art. 75 bis del T.U.L.P.S.
- Legge 18 agosto 2000 nr. 248 – art. 8 comma 2 -
ALLA QUESTURA DI VENEZIA
Ill.mo Signor Questore,
Il sottoscritto _____________________________________________, nato il _________________
a __________________________ residente a ____________________ provincia ______________
in via ___________________________ nr. ______, codice fiscale __________________________
in qualità di titolare della ditta _____________________________________, con sede in ________
___________________ via _______________________________ nr. ________.-
DA’ AVVISO
che intende esercitare, ai fini di lucro, l’attività di vendita, di noleggio e di cessione a qualsiasi titolo di nastri, videocassette, dischi, musicassette o altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive, sequenze d’immagini in movimento e che intende detenere tali oggetti ai fini delle attività anzidette
CHIEDE
che la S.V. rilasci ricevuta della presente, attestando l’eseguita iscrizione nell’apposito registro.
In ______________, lì ______________.-
In fede
________________________________
Consente al richiedente di poter conseguire il nulla osta per l'ammissione all'esame di idoneità per il volo sportivo.
Competente a ricevere la richiesta è la Questura della provincia in cui risiede l’interessato o il Commissariato di P.S. di zona.
La richiesta deve essere presentata compilando l’apposito modulo, in duplice esemplare, di cui uno in bollo, allegando:
- certificato medico di idoneità psico-fisica;
- copia di un documento di riconoscimento del richiedente;
- copia del codice fiscale;
- una marca da bollo da € 16,00.
Per più dettagliate informazioni si consiglia di prendere contatti, anche mediante le vie brevi, con gli uffici di polizia preposti.
RICHIESTA DI NULLA OSTA PER ATTIVITÀ DI VOLO
(art. 8, comma 3, D.L. 27.7.2005, n.144 convertito nella legge 31.7.2005, n.155)
ALLA QUESTURA DI _______________________
Il sottoscritto/La sottoscritta
cognome______________________________________ nome ____________________________________
data di nascita _____________________ comune di nascita _____________________________ provincia o
nazione _____________________________________ residenza ___________________________________
via/piazza ___________________________________ n° civico _________ tel. _______________________
domicilio _______________________________________________________________________________
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cod. fiscale
chiede
• Il nulla osta per l’ammissione all’attività di addestramento pratico ai fini di rilascio__________
________________________________________________________________________________
(specificare il titolo di abilitazione al volo di specifico interesse)
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445, DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12, E 43 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON R.D. 18.6.1931, n.773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo).
DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI.
Data_______________________ ________________________________
Il dichiarante
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE
OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO AL DIPENDENTE ADDETTO*
IL SOTTOSCRITTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, ATTESTA CHE L’ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA DAL SUNNOMINATO /A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*SI RICHIAMA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE INDICATE DALL'ART.38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445.
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______________________________________
IL DIPENDENTE ADDETTO
http://questure.poliziadistato.it/file/4091_4484.pdf
http://questure.poliziadistato.it/Venezia/articolo-6-659-4091-1.htm
La modifica apportata all’art. 109 del T.U.L.P.S. dal D. Lgs. 05/12/2011 e il Decreto del Ministro dell’Interno del 7 gennaio 2013, pubblicato nella G.U. del 17 gennaio 2013, hanno disposto l’obbligo, in capo alle strutture ricettive, di trasmettere le generalità delle persone alloggiate esclusivamente con mezzi informatici/telematici, avvalendosi, dopo aver prodotto specifica domanda e aver ricevuto la necessaria certificazione digitale, di un apposito sistema web oriented esposto su rete internet denominato Alloggiati Web.
La richiesta di autorizzazione alla trasmissione telematica dei dati di persone alloggiate in strutture ricettive, dovrà essere presentata o inviata via e-mail dal titolare, dal gestore o dal legale rappresentante dell’esercizio ricettivo/alberghiero, ai Commissariati di P.S. secondo la loro competenza territoriale:
COMMISSARIATO CHIOGGIA (e-mail: commissariatochioggia.ve@poliziadistato.it):
Chioggia, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Camponogara, Cavarzere, Cona, Fossò e Vigonovo.
COMMISSARIATO JESOLO (e-mail: commissariatojesolo.ve@poliziadistato.it):
Jesolo, Cavallino-Treporti, Ceggia, Fossalta di Piave, Eraclea, Meolo, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Noventa di Piave, San Donà di Piave e Torre di Mosto.
COMMISSARIATO P.S. MARGHERA (e-mail: comm.marghera.ve@poliziadistato.it):
Marghera e le frazioni di Chirignago, Malcontenta, Ca'Sabbioni e Fusina, i comuni di Dolo, Fiesso d'Artico, Mira Pianiga, Salzano, Spinea e Strà.
COMMISSARIATO P.S. MESTRE (e-mail: commissariatomestre.ve@poliziadistato.it):
Mestre e le frazioni di Asseggiano, Campalto, Ca' Noghera, Dese, Favaro Veneto, Trivignano, Tessera e Zelarino, i comuni di Campolongo Maggiore, Marcon, Martellago, Mirano, Noale, Santa Maria di Sala e Scorzè.
COMMISSARIATO PORTOGRUARO (e-mail: comm.portogruaro.ve@pecps.poliziadistato.it):
Portogruaro, Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento (Bibione), Santo Stino di Livenza e Teglio Veneto.
COMMISSARIATO P.S. SAN MARCO (e-mail: commissariatosanmarco.ve@poliziadistato.it):
Centro Storico Veneziano e isole della Giudecca, Lido, Pellestrina, Murano, Burano e Isole minori.
Il modulo, individuabile tra le casistiche di seguito riportate, è scaricabile da questo sito, nell’area “Documenti” (in alto a destra):
- per tutte le strutture ricettive: MODULO N° 1;
- per i proprietari di case e di appartamenti per vacanze che intendono avvalersi della possibilità di ottenere un’unica credenziale di accesso al servizio Alloggiati Web, anziché tante credenziali quanti sono gli alloggi gestiti: MODULO N° 2;
- per le agenzie, alle quali si rivolgono i proprietari delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico che non gestiscono tali strutture in forma diretta e che intendono avvalersi della possibilità di ottenere un’unica credenziale di accesso al servizio Alloggiati Web: MODULO N° 3;
- per appartamenti dati la locazione turistica come da art. 27 bis LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 45 Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni: MODULO Privato locatore
Le credenziali di accesso, “Utente” e “Password”, unitamente alle istruzioni per l’utilizzo, verranno consegnate direttamente dal Commissariato di P.S. competente o inviate, dallo stesso, all'indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza per l'autorizzazione alla trasmissione telematica dei dati,
Al primo accesso, il gestore della struttura ricettiva/alberghiera, collegandosi al sito https://alloggiatiweb.poliziadistato.it - “Accedi al Servizio”, dovrà “scaricare” ed installare un certificato digitale utilizzando "Nome Utente" (userid) e "Password" rilasciate dall’Ufficio competente.
Una volta installato il certificato digitale il gestore della struttura ricettiva potrà inviare le schedine alloggiati accedendo al sito https://alloggiatiweb.poliziadistato.it - “Accedi al Servizio” - “Area di Lavoro”.
Per maggiori informazioni possono essere consultati e scaricati i manuali tecnici di supporto accedendo all’area - “Supporto Tecnico” - “Manuali” del sito https://alloggiatiweb.poliziadistato.it.
ISTRUZIONI PER LE STRUTTURE RICETTIVE
Dopo aver ricevuto le credenziali, inviate in allegato, accedere al sito https://alloggiatiweb.poliziadistato.it.
All’interno della pagina iniziale del servizio Alloggiati sono presenti i seguenti link di maggiore interesse:
- “RSS News Alloggiati” che deve essere consultata quotidianamente in quanto al suo interno vengono pubblicate le novità e le eventuali sospensioni del servizio necessarie per l’eventuale aggiornamento del sistema;
- “Accedi al Servizio”;
- “Supporto Tecnico”.
Al primo accesso procedere all’installazione del certificato digitale, come indicato nel manuale tecnico consultabile nell’area “manuali tecnici di supporto” al seguente link https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/TechSupp.aspx.
Successivamente effettuare la trasmissione dei dati delle persone alloggiate in “Accedi al Servizio” - “Area di Lavoro”. Si precisa che le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive devono essere trasmesse a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive al loro arrivo e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore.
Nell’area “Supporto Tecnico” (https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/TechSupp.aspx) è consultabile il manuale “Guida all’utilizzo del servizio di invio delle schedine”.
Si ribadisce che il campo “Appartamento” è di esclusivo utilizzo dei proprietari e gestori di case e appartamenti per vacanze, che hanno chiesto il rilascio di un’unica credenziale, con la quale trasmettere i dati delle persone alloggiate presso le molteplici unità abitative che hanno in gestione e
che utilizzano l’inserimento on-line. In questo caso, nel suddetto campo, dovrà essere obbligatoriamente indicata l’esatta ubicazione (località - via - numero civico - piano – numero interno/identificativo dell’appartamento) dell’unità abitativa occupata dal soggetto di cui si sta compilando la schedina.
Nel caso in cui le suddette strutture utilizzino l’invio file, fino al 15 ottobre 2013, sarà loro cura indicare nel campo relativo alla residenza dell’ospite, in luogo di quest’ultima, l’indirizzo completo (località - via - numero civico - piano - numero interno/identificativo dell’appartamento) dell’unità abitativa dove la persona viene alloggiata.
È possibile, nella medesima giornata in cui è stata effettuata la trasmissione, accedere alla sezione “Analisi Invii”, al fine di effettuare il riscontro delle schedine inviate, vengono infatti visualizzati tutti nominativi inviati, ordinabili per nominativo o per ora di invio.
Dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato l’invio delle schedine, e per 30 giorni, saranno disponibili le ricevute digitali che attestano il NUMERO di schedine correttamente trasmesse. Ovviamente sono presenti solo i file relativi ai giorni in cui la struttura ha effettuato trasmissioni.
Ogni riga della tabella contiene il numero di protocollo, la data di riferimento, il numero di schedine
inviate ed il pulsante per il “download”.
Le ricevute sono firmate digitalmente con un certificato pubblico della Polizia di Stato, la struttura dovrà avere cura di conservarle per 5 anni.
Solo nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web, che impediscano la trasmissione secondo le modalità previste dall’art. 2 del D.M. 07/01/2013, ovvero utilizzando il portale Alloggiati, la comunicazione delle generalità dei soggetti alloggiati può essere effettuata a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata ai Commissariati di P.S. secondo la loro competenza territoriale:
- COMMISSARIATO CHIOGGIA
(tel. 041/5533811, fax 041/5533810, e-mail: commissariatochioggia.ve@poliziadistato.it):
Chioggia, Campolongo Maggiore, Campagna Lupia, Camponogara, Cavarzere, Cona, Fossò e Vigonovo.
- COMMISSARIATO JESOLO
(tel. 0421/385811, fax 0421/3858210, e-mail: commissariatojesolo.ve@poliziadistato.it):
Jesolo, Cavallino-Treporti, Ceggia, Fossalta di Piave, Eraclea, Meolo, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Noventa di Piave, San Donà di Piave e Torre di Mosto.
- COMMISSARIATO P.S. MARGHERA
(tel. 041/2580911, fax 041/2580944, e-mail: comm.marghera.ve@poliziadistato.it):
Marghera e le frazioni di Chirignago, Malcontenta, Ca'Sabbioni e Fusina, i comuni di Dolo, Fiesso d'Artico, Mira Pianiga, Salzano, Spinea e Strà.
- COMMISSARIATO P.S. MESTRE
(tel. 041/2692511, fax 041/2692554, e-mail: commissariatomestre.ve@poliziadistato.it):
Mestre e le frazioni di Asseggiano, Campalto, Ca' Noghera, Dese, Favaro Veneto, Trivignano, Tessera e Zelarino, i comuni di Marcon, Martellago, Mirano, Noale, Santa Maria di Sala e Scorzè.
- COMMISSARIATO PORTOGRUARO
(tel. 0421/284311, fax 0421/284309, e-mail: comm.portogruaro.ve@pecps.poliziadistato.it):
Portogruaro, Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento (Bibione), Santo Stino di Livenza e Teglio Veneto.
- COMMISSARIATO P.S. SAN MARCO
(tel. 041/2705511, fax 041/2705519, e-mail: commissariatosanmarco.ve@poliziadistato.it):
Centro Storico Veneziano e isole della Giudecca, Lido, Pellestrina, Murano, Burano e Isole minori.
La trasmissione dei suddetti dati via fax o e-mail è da relegare a ipotesi assolutamente eccezionali e da comprovare da parte delle strutture ricettive interessate, in particolare:
- i problemi relativi alla funzionalità di un computer in uso alla struttura ricettiva devono essere superati installando il certificato digitale su un altro PC;
- i problemi con il file generato in automatico dai vari gestionali in uso alle strutture ricettive, devono essere superati utilizzando la funzionalità invio on-line che permette di inserire una schedina alla volta;
- per quanto riguarda le sospensioni del servizio Alloggiati Web necessarie per l’aggiornamento del sistema, si precisa che le stesse sono comunicate con congruo anticipo nell’area “RSS News Alloggiati” presente nella pagina iniziale del portale Alloggiati (https://alloggiatiweb.poliziadistato.it) e la loro durata generalmente non supera le 4 ore, quindi gli utenti devono utilizzare il portale Alloggiati appena lo stesso riprenderà a funzionale correttamente.
Si precisa che non è giustificato il mancato invio “on-line” per guasto temporaneo al sistema informatico, salvo che non superi le 24 ore previste dalla legge per gli inserimenti; in sostanza l’invio via fax o e-mail è ammesso soltanto se l’avaria si protrae per il suddetto arco temporale e non se è presente solo all’atto dell’inserimento.
La richiesta di reset delle credenziali utilizzate per accedere al servizio Alloggiati Web, dovrà essere inviata esclusivamente via e-mail all’indirizzo questura.settoretelematico.ve@poliziadistato.it, specificando nell’oggetto “Richiesta di reset credenziali Alloggiati Web e User name della struttura ricettiva”. L’ufficio competente, provvederà
quindi ad inviare la nuova password all’indirizzo e-mail comunicato al momento della registrazione.
Si precisa che non saranno prese in considerazione richieste pervenute telefonicamente.
Nel caso vengano riscontrati errori nella scheda riepilogativa delle credenziali per l’accesso al servizio, trasmessa dal Commissariato di P.S. competente per territorio, inviare a quest’ultimo, immediatamente, una e-mail contenente le modifiche da apportare.
Per qualsiasi problema di natura tecnica, che non abbia trovato soluzione consultando preventivamente i manuali messi a disposizione nell’area “Supporto Tecnico” del portale al link https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/TechSupp.aspx, contattare l’U.P.G.A.I.P. della Questura di Venezia all’utenza telefonica 0412715684 con orario 9/12 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all’indirizzo questura.settoretelematico.ve@poliziadistato.it, specificando nell’oggetto “Richiesta di supporto tecnico e User name della struttura ricettiva”.