Questura di Venezia

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UFFICIO IMMIGRAZIONE: CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

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dal 09/06/2017 nuovi importi

In data 9 giugno 2017 è entrato in vigore il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno che ha reintrodotto il contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dei cittadini stranieri di età superiore ad anni diciotto.

Il contributo ammonta a

  • € 40,00 per permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi ed inferiore o pari ad un anno;
  • € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni;
  • € 100 per il solo rilascio dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti ed i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli artt. 27, comma 1, lett. (a), 27 – quinquies, comma 1, lett. (a) e (b) e 27 sexies, comma 2, del D. lgs 286/98 e succ. mod.-

Rimane invariato il costo di €30,46 per la produzione del permesso di soggiorno elettronico, anche per i minori, che va aggiunto all'importo del contributo.

Sono esenti dal pagamento del suddetto contributo:

  • I cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
  • I cittadini stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett b) del D. lgs 286/98 (“figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso”);
  • I cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché i loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall’art.36, comma 1, D.lgs. 286/98 (“Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché' documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse”);
  • I cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
  • I cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità, nonchè i cittadini stranieri richiedenti il duplicato del permesso di soggiorno in corso di validità.

Il contributo è dovuto anche per le istanze presentate in data antecedente al 9 giugno 2017 che sono ancora in fase istruttoria, e, precisamente, il cui permesso di soggiorno non è stato ancora consegnato.

Pertanto anche ai cittadini stranieri che debbano solo ritirare il loro titolo di soggiorno è fatto obbligo di corrispondere il suddetto contributo.

Riferimenti normativi:

  • Decreto Ministero della Economia e delle Finanze del 5 maggio 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 131 del 8/6/2017);
  • Circolare Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere prot. 0018780 del 09/06/2017.

17/07/2017
(modificato il 24/06/2019)

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