Il decreto Legislativo 121 del 29.09.2013 entrato in vigore dal 5 novembre 2013 tra le altre cose ha stabilito che: "i soggetti detentori di armi, devono produrre il certificato medico previsto per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco, salvo che non sia stato già' prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorsi i diciotto mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente."
Pertanto le persone che detengono armi, di qualsiasi tipo o genere dovranno produrre, all'Ufficio di P.S. (Questura o Commissariato) e dove questo non sia presente al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, il previsto certificato medico che potrà essere rilasciato o da un Ufficiale Sanitario, o da un Medico della Polizia di Stato o da un Medico militare. Preventivamente la persona dovrà munirsi del certificato anamnestico che dovrà essere rilasciato dal medico di base.
La norma in vigore sulle armi suddivide le stesse in armi comuni da sparo ed armi bianche, le armi comuni da sparo si distinguono anche in: armi comuni, armi sportive ed armi venatorie; vengono anche considerate armi bianche tutte le sciabole dotate di punta anche se sprovviste di filo.
Si coglie l'occasione per ricordare gli obblighi di Legge per chi acquista o entra in possesso di un'arma, pertanto entro le 72 ore successive dovrà presentarsi presso l'Ufficio di Polizia competente per territorio per presentare la denuncia di detenzione, in duplice copia, entrambe sottoscritte in originale.