OBBLIGO PER I CITTADINI ITALIANI O COMUNITARI
art. 12 Decreto Legge n. 59/1978
Chiunque cede la propria o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a 30 giorni, l’uso esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso ha l’obbligo di comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell’immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all’interessato. Nel caso di violazione delle disposizioni indicate si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 1.549.
percorso operativo:
compilare il modulo (a disposizione in questa pagina nello spazio "Documenti") - digitalizzarlo in formato PDF e inviarlo preferibilmente via @PEC all'indirizzo: anticrimine.quest.ud@pecps.poliziadistato.it oppure divisioneanticrimine.ud@poliziadistato.it o tramite la posta ordinaria (Raccomandata con ricevuta di ritorno), significando di ricorrere alla consegna a mano direttamente presso gli uffici della Questura, esclusivamente qualora l’utente non disponga di mezzi telematici idonei.