OBBLIGHI DELL’OSPITANTE E DEL DATORE DI LAVORO
Art. 7 Decreto Legislativo n. 286/1998
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alla generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto e del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.
Percorso operativo
compilare il modulo (a disposizione in questa pagina nello spazio "Documenti") - digitalizzarlo in formato PDF e inviarlo preferibilmente via @PEC all'indirizzo:
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