1) SOCIAL NETWORK – reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. e pericoli
inerenti uso indebito (furto o clonazione) di identità
Accade sempre più spesso che sui social network utenti attivino profili (ad es. Facebook) non solo
con nomi di fantasia, ma soprattutto con nomi riferiti a persone conosciute verso le quali si vuole
procurare un danno o un discredito. per attuare ciò si copiano immagini e foto personali dal profilo
reale della vittima e poi, una volta pubblicato il profilo falso, si aggiungono informazioni personali
testuali e commenti chat relativi all’ambito personale della vittima stessa (di cui ovviamente si
conoscono specifiche avendone conoscenza diretta reale) inducendo così confusione o peggio
conflittualità rispetto a amici o conoscenti, verso i quali, non di rado, dal profilo falso partono
anche insulti o offese (sempre via chat) che innescano poi denunce per diffamazione etc.
Impersonare su Facebook o su social network l’identità di un’altra persona reale, presentandosi ed
agendo attivamente sfruttandone nome e specifiche è un grave reato (infatti procedibile d’ufficio).
Variante ancor più grave – cumulativa rispetto al reato precedente - avviene nel caso in cui
indebitamente si sottraggano o copino le credenziali ID (username e password) di accesso a profili
Facebook o email e, senza creare alcun che di altro, vi si acceda a insaputa del reale titolare
agendo (ovvero comunicando con terzi o attuando iniziative sui social network) utilizzando
l’identità della vittima, in parallelo a quest’ultimo oppure sottraendo gli account. In questo caso si
configura anche il reato di accesso informatico abusivo.
Si raccomanda la cura attenta e scrupolosa delle login personali di accesso a social network ed
email, gestendo con cura processi di automazione conservazione password – preferibilmente da
evitare assolutamente – sui dispositivi informatici personali (smartphone/tablet/pc) e quelli
comuni (pc ufficio o pc di amici) e pubblici.
2) ACQUISITI ON LINE – truffe da mancata consegna di beni o per falsi siti di
e-commerce.
E’ noto che i siti di vendite oggetti usati online sono fonti di sempre più frequenti truffe a danno
degli acquirenti. Accade in misura minore sui siti web gestiti in forma ristretta (es. ebay) mentre
sono ad oggi assi più diffusi sui siti web di annunci con gestione inserzioni in forma tenue (es.
subito.it) o peggio libera (bacheche libere prive di ogni registrazione dell’inserzionista.
Cruciale è che gli utenti compratori valutino dapprima la congruità reale del bene acquistato
diffidando da eccessive scontistiche e soprattutto preferendo ed attivandosi per un contatto diretto
reale con il venditore e dunque visionando direttamente il bene da acquistare. A seguire, posto che
anche ciò da solo non è garanzia di bontà dell’acquisto, è bene compiere tutte le possibili verifiche
sui beni (specie quelli registrati tipo auto e moto) e anche sulle generalità fornite dal venditore.
Accade sovente infatti che vengano posti in vendita beni effettivamente esistenti ma di proprietà di
terzi ignari (es. vendita online di auto pubblicizzati da concessionari auto nei loro siti web o su
portali specifici di settore).
Infine attenzione alle specifiche di pagamento, a prescindere dall’importo, sia che si tratti di
caparre che di importo completi : verificare scrupolosamente DOVE vanno a finire i soldi; il fatto
che venga fornito un codice iban di un conto, non significa assolutamente che titolare e
destinazione dei soldi sia a seguire tracciabile essendovi molti strumenti di pagamento oggigiorno
al mero portatore o conti esistenti solo online (carte ricaricabili di vari gestori e intermediari);
detta situazione, sfruttata al meglio da truffatori abili nell’uso di detti strumenti, esitato pagamenti
che una volta attuati sono poi di fatto irreperibili e non recuperabili o bloccabili.
Attenzione dunque a verificare bene le specifiche di pagamento del beneficiario: ad esempio se
compro un oggetto da un tizio di Milano, come mai da verifica il pagamento confluisce su un conto
attivo a Roma??? Sono verifiche accurate da compiere PRIMA del pagamento in quanto una volta
che i soldi sono versati non vi è più modo di recuperarli (a meno di un intervento rapidissimo,
entro 24 ore dell’istituto bancario del pagante).
Parimenti pericolosa la trappola dei cosiddetti falsi siti di e-commerce, che pur esibendo online
prodotti (in genere materiale elettronico, ma anche abbigliamento, scarpe e accessori) a prezzi
vantaggiosi, una volta completata la procedura “a carrello” con pagamento online, di fatto non
consegnano alcun bene ed anzi il pagamento risulta confluire in stati esteri, con ingente difficoltà
di individuazione degli autori specie per difetto di procedibilità giudiziaria all’estero della
normativa nazionale.
Proprio in questi giorni si segnala la presenza del sito truffa ZMERCATO.COM , che inganna gli
utenti presentandosi anche con inserzioni su Facebook come rivenditore di una nota catena di
abbigliamento e facendo confluire i pagamenti in Cina, ed anzi
prelevando più volte i soldi dalle carte di credito dei compratori, tramite avviso trabocchetto con
messaggio “pagamento non andato a buon fine – ripetere l’operazione” che comporta pagamenti
plurimi (e plurimi danno) a carico dei compratori ignari.
Le verifiche dell’affidabilità dei siti di e-commerce deve essere attuata adeguatamente PRIMA DI
PROCEDERE ALL’ACQUISTO, e NON DOPO, come fa la maggioranza, invocando di aver
verificato (POI) che il sito era truffaldino!
Succede perfino che certi siti web utilizzino l’identità di un esercizio commerciale reale,
sfruttandone nome e indirizzo della sede a insaputa del reale proprietario (che quasi sempre non
dispone di un sito aziendale relativo e tantomeno di attività e-commrce inerente), avviando così una
falsa impresa online a danno dell’impresa reale, attuando ovviamente truffe a danno di clienti, che
poi si rivolgono all’azienda reale che si ritrova coinvolta pur essendo all’oscuro dell’intera
vicenda.
3) TRUFFE A DANNO DELLE AZIENDE – VARIAZIONE DEI CONTI CORRENTI
DESTINATARI DI BONIFICI E PAGAMENTI DI FATTURE E FORNITURE
Si chiama MAN IN THE MAIL e riprende la nota tecnica hacker nota come man in the middle e
coinvolge aziende nel corso dei pagamenti e bonifici di fatture nazionali e internazionali a propri
fornitori. In sostanza all’azienda vittima giunge una email simile con indirizzo verosimile a quella
del reale beneficiario ordinario, in cui con tono confidenziale consolidato dall’abitualità del
rapporto commerciale, si invita a versare il pagamento non sul solo conto corrente ma su un nuovo
conto corrente di cui vengono indicate le specifiche. L’azienda destinataria, confidando nella
veridicità della comunicazione, procede al successivo pagamento seguendo le nuove istruzioni e
cadendo nel tranello che risulterà doppio. Infatti il supposto pagamento corretto effettuato (sia
nazionale che internazionale) confluirà, quasi sempre, in conto bancario di altro stato estero a
favore di beneficiari ignoti che riscuoteranno il denaro dileguandosi. L’azienda truffata non si
vedrà consegnare il bene richiesto (non essendo giunto al reale fornito re alcun pagamento), patirà
ritardi produttivi con relative conseguenze e dovrà sborsare nuova pari somma di denaro per
nuovo acquisto.
Si ricorda infine che la denuncia alle forze dell’ordine, che può essere sporta dal cittadino presso
qualsiasi uffici denunce della Polizia di Stato, dei Carabinieri, Guardia di Finanza e anche altri corpi e
che è necessario presentarsi di persona (la denuncia online è solo un atto preliminare che deve essere
confermato di persona con identificazione completa del procedente e dei fatti lamentati) con ricevute di
beni acquistati e pagamenti svolti. Detta denuncia penale, più precisamente querela, prevede da parte di
inquirenti e magistratura la ricerca del colpevole dei fatti illeciti, non il recupero automatico della
somma patita dal denunciante. Per la restituzione dei soldi versati è necessario che le indagini si
concludano con successo individuando il responsabile, e che questo una volta processato venga
condannato dal Giudice con obbligo di risarcire il maltolto. Qualora non si riesca ad individuare
precisamente il colpevole, ovvero qualora questi non venga infine condannato, o peggio che questo
anche se condannato risulti nullatenente, il denunciante non otterrà alcuna restituzione di denaro.
In aggiunta il denunciante per agire in giudizio invocando i proprio diritti deve presenziare in giudizio
con l’assistenza di un legale a sue spese (costituzione di parte civile) ed anche testimoniare. Infatti,
come da recente sentenza di Cassazione a sezione unite, la mancata comparizione in udienza del
querelante convocato per testimoniare e confermare le accuse, determina in automatico l’estinzione del
processo.