In attesa di ulteriori specifiche disposizioni relative al soggiorno regolare, in corso di adozione, secondo la legge italiana, i cittadini ucraini che entrano in Italia sono tenuti a dichiarare la propria presenza sul Territorio Nazionale, presentando in Questura l’apposito modulo allegato, debitamente compilato, entro 8 giorni dall’ingresso nel nostro Paese.
Unitamente alla dichiarazione di presenza deve essere presentato il passaporto o documento equivalente. Si consiglia, ove possibile, di preparare una fotocopia del documento.
Al riguardo, l’Ambasciata della Repubblica di Ucraina ha comunicato che i cittadini di quel Paese che fuggono dalla guerra sprovvisti di documenti possono chiedere di essere identificati presso i Consolati ucraini in Italia, utilizzando l’apposito modulo allegato.
Inoltre, la stessa Ambasciata ha comunicato che, in riferimento al tempo di guerra, il Gabinetto dei Ministri d’Ucraina ha emanato una delibera relativa alla proroga della validità dei passaporti ucraini fino a cinque anni e all’inserimento dei minori di 16 anni sul passaporto dei genitori.
Secondo la legge italiana, le persone che ospitano gli stranieri sono tenuti a darne comunicazione scritta entro 48 ore, compilando il modulo allegato e consegnandolo in Questura oppure inoltrandolo all’indirizzo pec anticrimine.quest.ts@pecps.poliziadistato.it oppure tramite raccomandata postale all’indirizzo “Questura di Trieste – Divisione Anticrimine – Ufficio Cessione Fabbricato – Via Matteo Demenego e Pierluigi Rotta 2 – 34100 – Trieste”.
I suddetti adempimenti verranno effettuati presso la Questura di Trieste – Ufficio Immigrazione – Via del Teatro Romano n. 4.
ORARI DI APERTURA PER LE PRATICHE DEI CITTADINI UCRAINI
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00
Il sabato dalle 8:00 alle 11:30.