In conseguenza delle modifiche normative in materia di commercio (D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222), si comunica che dal 2 novembre 2018 le istanze volte al rilascio delle licenze per il commercio di oggetti preziosi dovranno obbligatoriamente essere presentate allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune territorialmente competente (non più in Questura), utilizzando la modalità telematica o compilando il modulo scaricabile dal link nella sezione documenti. Il Comune provvederà all’inoltro dell’istanza alla Questura.
L’obbligo di presentazione al SUAP del Comune di competenza riguarda inoltre:
- l’attività di commercio di armi comuni
- la comunicazione degli incaricati alla vendita presso il domicilio dei consumatori (c.d. attività di vendita porta a porta).
Potranno essere presentate in Questura o, in alternativa, presso il suddetto SUAP del Comune, le istanze e le comunicazioni per le attività inerenti:
- il gioco (scommesse, VLT e bingo)
- le agenzie d’affari (recupero crediti, pubblici incanti, agenzia matrimoniale e di pubbliche relazioni)
I relativi moduli sono disponibili anche sul sito “Polizia di Stato”, nel settore “Licenze”.
Si ricorda infine che la competenza per le attività di Agenzia di Affari ex art. 115 TULPS diverse da quelle di recupero crediti, pubblici incanti, agenzia matrimoniale e di pubbliche relazioni è stata trasferita alla Regione Friuli Venezia Giulia, presso i cui uffici dovranno essere pertanto presentate le relative comunicazioni di inizio attività (D. Lgs.vo n. 23 del 16 febbraio 2018).