Questura di Trieste

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Comunicazione relativa alla presenza di cittadini extracomunitari

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Questura

La Questura di Trieste è da sempre impegnata nell’assicurare un efficiente servizio ai cittadini sia nell’espletamento dell’attività del controllo del territorio sia nell’assicurare un rapido e corretto rapporto con l’utenza in merito allo svolgimento delle necessarie attività connesse al rilascio di autorizzazioni di polizia e/o amministrative.

In tale ultimo ambito, particolare attenzione viene rivolta all’espletamento delle attività che attengono il rilascio dei permessi di soggiorno agli stranieri e agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge in materia di presenza di stranieri e dichiarazione di ospitalità e cessione fabbricati.

In merito, al fine di assicurare un migliore servizio riducendo, per quanto possibile, i necessari tempi di rilascio, e nell’intento di evitare spiacevoli disservizi, è necessario ricordare a tutta la cittadinanza alcune indicazioni di legge, circa le modalità di presentazione della necessaria documentazione ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e dell’adempimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità di P.S.  della presenza di stranieri e dell’ospitalità accordata agli stessi.

Al riguardo, si fa particolare riferimento alla presentazione del dichiarazione di  cessione fabbricato/ospitalità da parte di cittadini italiani e/o stranieri presenti nella provincia di Trieste.

In merito, si precisa quanto segue:

  • in base all’art. 147 del R.D. 18/06/1931 nr. 773 (T.U.L.P.S.) in relazione all’art. 7 comma 2 bis del D.Legislativo 286/98 e modificato dalla legge 189/2000 “chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.” Il predetto termine di comunicazione è perentorio e non sono ammessi ritardi.

            Detta comunicazione, deve comprendere, oltre le generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata e/o ospitata o presta servizio, con la relativa copia del contratto d’affitto, ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. La violazione di tali disposizioni comporta la sanzioni amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

            Quindi la sopracitata norma di legge, riguarda qualsiasi persona (italiana, comunitaria o extracomunitaria che:  ospiti un extracomunitario a qualsiasi titolo cioè sia per mera ospitalità sia per un contratto di affitto, anche se la persona ospitata sia un parente (madre, padre, figlio, moglie, marito ecc); ceda la proprietà o il godimento di beni immobili (per esempio un contratto di affitto di un’abitazione anche se lo straniero non vi viva ma comunque detenga la disponibilità della stessa, un affitto di un azienda o un garage o un magazzino o un terreno; assuma personale di servizio come ad esempio una badante o un cameriere extracomunitario.

            Si precisa che a decorrere dal 14 aprile 2011, data di entrata in vigore del Decreto Legge 70/2011, è decaduto l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cessione fabbricato all’Autorità di P.S. rispettivamente per i contratti di locazione registrati e per la vendita di immobili registrati con affittuari/acquirenti italiani o comunitari.

            Resta comunque l’obbligo della presentazione del modulo “cessioni fabbricato” entro le 48 ore per chi ospiti per più di 30 giorni o affitti, con tipologie di contratto non registrato, cittadini italiani o comunitari.


07/08/2017

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