Per locazioni inferiori ai 30 giorni
Il T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) all'art. 109 prevede espressamente in capo "ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali" l'obbligo di "comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate”.
Il decreto legge 4 ottobre 2018 nr. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018 nr. 132, all’articolo 19-bis, ha chiarito che gli obblighi previsti nell’art. 109 T.U.L.P.S. in tema di registrazione e comunicazione alla Questura competente delle generalità delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, si applichino anche “con riguardo ai locatari o sublocatari che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni”.
Dal 15 maggio scorso è disponibile un ulteriore modulo di abilitazione Web Alloggiati, riservato ai soggetti che intendono locare per periodi inferiori ai 30 giorni (suscettibili di iscriversi nelle tipologie negoziali di cui agli artt. 1571 e 1594 C.C.), e che non svolgono attività in forma imprenditoriale.
Il Portale Alloggiati Web della Polizia di Stato, dall’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Interno del 7 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17.01.2013, è l’unico sistema previsto per la comunicazione dei dati delle persone alloggiate presso strutture ricettive e parificate, entro 24 ore successive dal loro arrivo e, comunque, all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore.
Per ottenere le credenziali di accesso al Portale occorre inviare un’istanza, corredata da quanto specificatamente richiesto, esclusivamente in formato PDF, utilizzando i moduli allegati, all’indirizzo: gab.quest.ts@pecps.poliziadistato.it,
Una volta ottenute le credenziali per accedere al Servizio Alloggiati Web, che saranno inviate via e-mail all’indirizzo indicato sul modulo di adesione, basterà collegarsi al sito internet: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it e seguire le istruzioni riportate sui manuali presenti nella Sezione Supporto Tecnico del Portale.
Oltre alla modulistica, sono presenti su questo sito le “informazioni generali” relative al servizio e le “F.A.Q.”
E’ importante che i dati delle persone alloggiate siano trasmessi alla Questura esclusivamente quando è presente l’avviso di sospensione del servizio nella sezione “news” del Portale Alloggiati. Non verranno prese in considerazione le schedine non inserite per problemi riferibili ai computers della struttura ricettiva.
La sanzione penale prevista per la violazione dell’art. 109 T.U.L.P.S. è indicata nell’art. 17 dello stesso Testo Unico: arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206,00.
Non rientrano nell’obbligo previsto dall’art. 109 T.U.L.P.S., le cessioni di un immobile o parte di esso - indipendentemente dalla durata - che avvengono a titolo di liberalita’ o sulla base di rapporti di carattere gratuito (es. comodato d’uso, ospitalita’) per le quali deve essere trasmessa alla Questura la modulistica prevista per le “cessioni fabbricato”.
In allegato i moduli per la richiesta delle credenziali.