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Osservanza del periodo di isolamento fiduciario di giorni 14 previsto dall’art. 1 del DL 16.05.2020 n.33

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Isolamento fiduciario rientro dall'estero

Si informa che negli ultimi giorni il personale di questo Ufficio Immigrazione ha dovuto dare corso alla contestazione di più illeciti amministrativi - espressamente puniti dall’art. 4 co. 1 del Decreto Legge 25.03.2020 n.19 (conv. con modif. in legge 22.05.2020 n.35) richiamato dall’art.2 c.1 del DL 33/2020 e s.m.i - in virtù della riscontrata mancata osservanza del periodo di isolamento fiduciario di giorni 14 previsto dall’art.1 del DL 16.05.2020 n.33  (misure di contenimento in vigore dal 18.05.2020 e fino al 31.07.2020), convertito con modifiche nella Legge 14.07.2020 n.74 (GU n.177 del 15.07.2020), da parte di cittadini stranieri, presentatisi presso questo front-office e provenienti o transitati da paesi esteri per i quali vigono limitazioni relativamente all’ingresso sul territorio italiano. A tal riguardo vale rammentare che come disposto dall'ordinanza Min. Salute 9 luglio 2020 - confermato dal DPCM 14 luglio 2020 - e dall'ordinanza 16 luglio 2020, se si arriva da Paesi europei sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione, anche per turismo, da e per i seguenti Stati:

  • Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)
  • Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera)
  • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
  • Andorra, Principato di Monaco
  • Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Se si arriva da Paesi non europei l’ingresso in Italia da Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Schengen continua ad essere consentito, con obbligo di motivazione, solo per:

  • comprovate esigenze lavorative
  • di assoluta urgenza
  • motivi di salute
  • comprovate ragioni di studio.

Dal 1° luglio 2020 è consentito in ogni caso senza dover specificare alcuna motivazione l'ingresso nel territorio nazionale di:

  • cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay (Montenegro e Serbia dal 16 luglio sono stati inseriti nella lista dei Paesi a rischio con divieto di ingresso e transito in Italia)
  • cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari.

Resta comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano ovvero che vi abbiano soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia.

E’ previsto sia consentito soltanto fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico ma è consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Tuttavia, chi entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario.

Esistono delle eccezioni, ovvero categorie di cittadini che, pur provenendo da Paesi che lo richiederebbero, non hanno l’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso nel nostro Paese. Tra questi, il personale sanitario, il personale di mezzi di trasporto e i funzionari dell’Ue (elenco completo sul sito del Ministero degli esteri).  (Ordinanza del ministro della Salute del 30 giugno 2020, DPCM 14 luglio 2020)

Quando non è permesso l'ingresso in Italia

Arrivi da Paesi a rischio

Dal 9 al 31 luglio è vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia. Il divieto non riguarda i cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020. (Ordinanza del ministro della Salute del 9 luglio 2020, DPCM 14 luglio 2020)

Altri casi in cui non permesso l'ingresso nel nostro Paese:

  • diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
  • presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio:
    • febbre ≥ 37,5°C e brividi
    • tosse di recente comparsa
    • difficoltà respiratorie
    • perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto
    • raffreddore o naso che cola
    • mal di gola
    • diarrea (soprattutto nei bambini)
  • contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio;
  • aver soggiornato, nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia, in Stati o territori esteri diversi da:
    • Stati membri dell'Unione Europea: oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria
    • Stati non UE parte dell'accordo di Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera
    • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
    • Andorra, Principato di Monaco
    • Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
    • Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay.

N.B. Per informazioni via via aggiornate si suggerisce in ogni caso di consultare il sito del Ministero della Affari esteri e della Cooperazione internazionale


27/07/2020

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