13 settembre 2019 : termine perentorio per la presentazione della certificazione medica di cui all'art. 12 D.Lgl 10 agosto 2018 n.104
Tutti i detentori di armi hanno l’obbligo di presentare ogni 5 anni, all’Ufficio di Pubblica Sicurezza o al Comando dell’Arma dei Carabinieri presso cui hanno denunciato le armi detenute, la certificazione medica che attesti l’idoneità psicofisica alla detenzione. Quest’ultima dovrà essere rilasciata dal settore medico legale delle Aziende Sanitarie Locali, o da un medico militare, o della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dalla quale risulti che il soggetto non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Nella fase di prima applicazione della norma, è previsto che i detentori sono tenuti ad assolvere l’obbligo di presentazione del certificato entro il 13 settembre 2019, unitamente ad una copia dell’ultima denuncia delle armi in possesso. In caso di mancata presentazione il possessore verrà formalmente diffidato a presentare la certificazione richiesta nei successivi 60 giorni, trascorsi i quali verrà avviato un procedimento amministrativo finalizzato all’emanazione da parte del Prefetto di un provvedimento di divieto di detenzione armi.
Sono esenti da tale obbligo:
i detentori che siano anche titolari di licenza di porto d’armi in corso di validità;
i collezionisti di armi antiche;
i soggetti autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza.