Questura di Torino

  • Corso Vinzaglio n.10 - 10121 TORINO ( Dove siamo)
  • telefono: 01155881
  • email: Ufficio di Gabinetto: dipps184.00F0@pecps.poliziadistato.it

Permesso di soggiorno

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Permesso di soggiorno

SPORTELLO IMMIGRAZIONE _ MODALITA' DI ACCESSO

 

 

 

QUESTURA DI TORINO

UFFICIO IMMIGRAZIONE

dipps184.00p0@pecps.poliziadistato.it

 

NEWS

Dal 23 ottobre 2023 i servizi di seguito indicati, ad oggi erogati presso gli uffici di corso Verona n. 4, saranno trasferiti presso la Questura con accesso in via Tommaso Dorè n. 3:

 

  • Ritiro permesso di soggiorno:

          Per i titoli di soggiorno richiesti tramite kit postale:

          Il ritiro deve avvenire nella data e nell’ora indicati nel messaggio sms generato in automatico dal sistema.

          In tutti gli altri casi

          Dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 necessariamente muniti di ricevuta

 

  • Acquisizione istanza di protezione internazionale dal lunedì al giovedì alle ore 8.30;

 

  • Acquisizione istanza di cure mediche art. 28 d.p.r. 394/99 (ex art. 19 comma 2 lettera d d.l.vo 286/98) previo appuntamento rilasciato dallo Sportello dell'Ufficio Immigrazione di c.so Verona n.4

 

  • Acquisizione istanza cure mediche non differibili art. 19 comma 2 lettera d bis d.l.vo 286/98 previo appuntamento rilasciato dallo Sportello dell'Ufficio Immigrazione di c.so Verona n.4

 

  • Acquisizione istanze studio (per periodi superiori a 90 giorni, secondo la data e l’orario indicati sulla ricevuta di poste italiane s.p.a.).

 

 

EMERGENZA UCRAINA: SPORTELLO UFFICIO IMMIGRAZIONE DEDICATO CORSO VERONA N. 4 E PERMESSI DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE TEMPORANEA

Con Decreto Legge n.213 del 30 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.303, è stato disposto che i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, già rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2024.

Le informazioni relative alle modalità per richiedere il permesso di soggiorno per protezione temporanea da parte dei cittadini ucraini e delle altre categorie di aventi diritto potranno essere consultate nell’apposita sezione del sito della Questura di Torino al seguente link : https://questure.poliziadistato.it/it/Torino/articolo/6946230b21134229625126497

 

ВАЖЛИВО

Згідно постанови №16 від 2 березня 2023, статті 2, опублікованої в Офіційному Віснику №52, передбачається, що дозволи на проживання видані бенефіціарам тимчасового захисту відповідно до Виконавчого рішення Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року та термін дії яких закінчується 4 березня 2023 року, залишаються дійсними до 31 грудня 2023 року.

НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ: ОКРЕМЕ ВІДДІЛЕННЯ ІММІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ ПРОСПЕКТ ВЕРОНА 4(CORSO VERONA N. 4) ТА ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОЖИВАННЯ ДЛЯ ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

Інформацію щодо подання заявки для отримання дозволу на проживання для тимчасового захисту громадянами України та особами, що мають на це право, можна отримати у відповідному розділі сайту Імміграційної служби Головного управління поліції (Квестура) https://questure.poliziadistato.it/it/Torino/articolo/6946230b21134229625126497

 

BREXIT

 

Le informazioni relative alle modalità per richiedere i documenti di soggiorno per i cittadini del Regno Unito ed i loro familiari, beneficiari dei diritti riconosciuti dall’accordo di recesso, potranno essere richieste al link https://questure.poliziadistato.it/it/Torino/articolo/69460001152b16c9874022342

 

SPORTELLO IMMIGRAZIONE – MODALITA’ DI ACCESSO

 

Lo Sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino, sito in corso Verona n. 4, è aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

  • Dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.00;
  • Il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

I giorni di chiusura per festività sono: 1 gennaio, 1 e 25 aprile, 1 maggio, 24 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 25 e 26 dicembre.

 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE:

Per presentare la richiesta di Protezione Internazionale l'interessato dovrà presentarsi personalmente presso la Questura con accesso in via Tommaso Dorè n. 3,  dal lunedì al giovedì alle ore 8.30 

 

TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI AL SOGGIORNO DA RICHIEDERE DIRETTAMENTE ALLO SPORTELLO DI CORSO VERONA N. 4

  • Affidamento solo primo rilascio
  • Apolidia
  • Asilo politico e protezione sussidiaria solo primo rilascio
  • Asilo politico con ricorso al Tribunale Ordinario od alla Corte di Cassazione
  • Assistenza minore art. 31 co 3 D. L.vo 286/98
  • Conversione permesso soggiorno al compimento del 18 anno di età ex art. 32 D.L.vo 286/98
  • Cure mediche art. 28 DPR 394/99 (ex art. 19 co 2 lettera D D.L.vo 286/98) ; (l'acquisizione dell'istanza sarà formalizzata successivamente presso la Questura con accesso in via Tommaso Dorè n. 3) 
  • Cure mediche non differibili art. 19 co 2 lettera D bis D. L.vo 286/98 (l'acquisizione dell'istanza sarà formalizzata successivamente presso la Questura con accesso in via Tommaso Dorè n. 3) 
  • Minore età per minore straniero non accompagnato (rilascio e rinnovo)
  • Motivi familiari  per familiare straniero di cittadino comunitario (Italiano o dell’Unione Europea) ex  D.L.vo 30/07   Carta di soggiorno UE  solo primo rilascio
  • Motivi familiari  per straniero convivente con parente entro il 2° grado cittadino italiano ex art. 28 DPR 394/99 (art. 19 co 2 lettera C D. L.vo 286/98) solo primo rilascio
  • Motivi familiari con figlio minore cittadino italiano, residente in Italia art. 30 co 1 lettera d del D.L.vo 286/98 solo primo rilascio
  • Motivi familiari con cittadino straniero regolarmente soggiornante  (conversione da turismo o da altro PS scaduto da non oltre un anno) artt. 29 e 30 D.L.vo 286/98 solo primo rilascio
  • Motivi familiari con genitore regolare per minore straniero dai 14 ai 18 anni ex art. 31 del D.leg.vo 286/98 solo primo rilascio
  • Motivi familiari ex legge 47/17 per minore straniero non accompagnato ed affidato a parente entro il 4 grado solo primo rilascio
  • Protezione speciale ex art. 32 co.3 del D. L.vo 25/2008
  • Protezione speciale art. 19 comma 1.1 1.2 D.Lvo 286/98
  • Regime transitorio ex art. 1 co.9 del D. L.vo 113/2018 solo primo rilascio
  • Titolo di viaggio (richiesta e rinnovo)
  • Vacanza-lavoro

 

La presentazione delle istanze di rilascio, di rinnovo, di conversione, di aggiornamento e duplicato delle autorizzazioni al soggiorno di cui sopra deve essere richiesto personalmente allo sportello di corso Verona n. 4 nei seguenti giorni ed orari:

  • Martedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
  • Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
  • Le cooperative dovranno presentarsi per richiedere gli appuntamenti il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

All’atto della presentazione di qualsiasi istanza qualora non risulti essere completa di tutta la documentazione indicata sulla stessa (sul modulo consegnato in fase di richiesta di appuntamento),  ai sensi della Legge 241/90, si provvederà a fissare un nuovo appuntamento.

Si rappresenta che non è possibile richiedere un anticipo della data dell’appuntamento ricevuto se non per comprovate e documentate/documentabili esigenze di salute e/o lavorative; eventuali richieste in tal senso dovranno essere inoltrate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica  dipps184.00P0@pecps.poliziadistato.it  con indicazione nell'oggetto dell'urgenza della richiesta e la  documentazione a supporto (di carattere sanitario o lavorativa) allegata.

 

TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI AL SOGGIORNO DA RICHIEDERE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE KIT POSTALE :

  • Adozione
  • Affidamento (solo rinnovo)
  • Apolidia (solo rinnovo)
  • Asilo politico (solo rinnovo)
  • Attesa riacquisto cittadinanza italiana ( previa dichiarazione di presenza da rendere entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso sul T.N.)
  • Attesa occupazione
  • Conversione di permesso di soggiorno elettronico ad altro titolo (Lavoro subordinato Lavoro autonomo Famiglia Studio Residenza elettiva

 

  • Lavoro autonomo
  • Lavoro subordinato
  • Lavoro stagionale
  • Lavoro casi particolari previsti art. 27 T.u. immigrazione
  • Missione ( per soggiorni superiori ai 90 giorni)
  • Motivi familiari  per familiare straniero di cittadino comunitario (Italiano o dell’Unione Europea) ex  D.L.vo 30/07   Carta di soggiorno UE  solo rinnovo
  • Motivi familiari  per straniero convivente con parente entro il 2° grado cittadino italiano ex art. 28 DPR 394/99 (art. 19 co 2 lettera C D. L.vo 286/98) solo rinnovo
  • Motivi familiari con figlio minore cittadino italiano, residente in Italia art. 30 co 1 lettera d del D.L.vo 286/98 solo rinnovo
  • Motivi familiari con cittadino straniero regolarmente soggiornante artt. 29 e 30 D.L.vo 286/98 solo rinnovo
  • Motivi familiari con genitore regolare per minore straniero dai 14 ai 18 anni ex art. 31 del D.leg.vo 286/98 solo rinnovo
  • Motivi familiari ex legge 47/17 per minore straniero non accompagnato ed affidato a parente entro il 4 grado solo rinnovo
  • Motivi religiosi
  • Permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
  • Residenza elettiva
  • Ricerca scientifica
  • Studio ( per periodi superiori ai 90 giorni) . Dal 23 ottobre 2023 l'acquisizione dell'istanza sarà formalizzata presso la Questura con accesso in via Tommaso Dorè n. 3
  • Tirocinio e formazione professionale
  • Duplicato ed aggiornamento di qualsiasi  permesso di soggiorno elettronico,  del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e della Carta di soggiorno UE 

Il deposito delle istanze di rilascio, rinnovo, conversione, aggiornamento e duplicato delle autorizzazioni al soggiorno di cui sopra deve essere richiesto esclusivamente con inoltro dello specifico kit postale.

 

CONSULTAZIONE DELLA PRATICA

 

Le istanze inviate tramite gli uffici postali, le convocazioni, gli appuntamenti o lo stato della pratica, potranno essere verificati sul sito www.portaleimmigrazione.it , accedendo con il numero di assicurata della propria ricevuta.

In relazione alle istanze presentate direttamente allo Sportello in Corso Verona 4, per le quali è stata rilasciata ricevuta, le verifiche sullo stato della pratica potranno essere effettuate sul sito www.poliziadistato.it , accedendo con il numero di pratica posto in alto a sinistra della ricevuta.

 

DICHIARAZIONE DI PRESENZA

 

Le dichiarazioni di presenza per i soggiorni di breve durata, per motivi di visita, affari, turismo e studio che non superano i 90 giorni, dovranno essere presentate personalmente presso lo Sportello di Corso Verona n. 4. Per questa tipologia di autorizzazioni non è necessario prendere appuntamento ed il rilascio è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:

  • Passaporto
  • Documento dell’ospitante
  • Dichiarazione di ospitalità (da richiedere presso il Commissariato di PS competente per giurisdizione) o contratto di affitto di unità immobiliare in corso di validità.

 

N.B. La dichiarazione di presenza deve essere presentata da tutti coloro che, anche se muniti di visti di ingresso, entrano in Italia provenendo da altro Paese Schengen, in quanto il timbro apposto sul passaporto dalla Polizia di Frontiera di un Paese Schengen diverso dall’Italia non sostituisce la dichiarazione di presenza.

Qualora, invece, il cittadino straniero entri nel territorio nazionale direttamente da un Paese extra Schengen, tale dichiarazione è sostituita dal timbro apposto sul passaporto dalla Polizia di Frontiera Italiana al momento dell’ingresso in Italia.

La dichiarazione, inoltre, non è necessaria qualora il cittadino straniero soggiorni presso strutture alberghiere o altre strutture ricettive ai sensi dell’art. 109 TULPS, poiché in tal caso vale come dichiarazione di presenza la dichiarazione fatta dall’albergatore.

 

DICHIARAZIONE DI OSPITALITA'

Ospitalità a cittadini extracomunitari: adempimenti per i privati che, a qualsiasi titolo, forniscono alloggio.

Ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.

La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.

N.B.: Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web".

 

INFORMAZIONI / DEPOSITO DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

 

La documentazione ad integrazione dell’istanza o eventuali memorie conseguenti alla comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10 bis L. 241/90 dovrà essere depositata direttamente dall’interessato presso lo Sportello di Corso Verona n. 4 :

  • Nella data e nell’ora indicati nell’appuntamento fissato da questo Ufficio;
  • In mancanza di appuntamento dalle ore 8.00 alle ore 10.30, dal lunedì al giovedì.

​Le informazioni sullo stato della pratica potranno essere richieste allo Sportello:

  • Dalle ore 08.00 alle ore 10.30 dal lunedì al giovedì.

 

RITIRO DEI TITOLI DI SOGGIORNO

 

Per i titoli di soggiorno richiesti tramite kit postale:

 

  • Il ritiro dei predetti deve avvenire nella data e nell’ora indicati nel messaggio sms generato in automatico dal sistema.

 

In tutti gli altri casi

 

  • Dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 necessariamente muniti di ricevuta

 

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

 

L’istanza di accesso agli atti, ai sensi della Legge 241/90, dovrà essere presentata all’Ufficio Contenzioso sito presso la Questura di Torino- Ufficio Immigrazione Via Grattoni n. 3, nel solo giorno di martedì, dalle ore 09.30 alle ore 11.30, esclusivamente dal diretto interessato o dal legale munito di delega con firma autenticata.

 

CONTRIBUTO PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

 

Il contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto ammonta a :

 

  1. Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
  2. Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
  3. Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi degli artt. 27, comma 1, lett. a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27 sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni, a dirigenti ed a lavoratori specializzati.

 

La richiesta di duplicato di una autorizzazione al soggiorno in corso di validità non richiede il versamento del contributo.

L’emissione di un titolo di soggiorno elettronico, indipendentemente dall’onere o meno del versamento del contributo predetto, comporta altresì il versamento di un importo pari ad euro 30.46 per il formato elettronico(es. richiesta di duplicati, titoli di soggiorno per minori, titoli di soggiorno espressamente esentati dal pagamento del contributo).

Tutte le pratiche di soggiorno presentate dovranno recare corrisposto, ai fini di una positiva definizione delle medesime, il versamento del prescritto contributo.

 

PATRONATI

Gli utenti che necessitano di ausilio per la compilazione della modulistica da presentare presso gli Uffici Postali potranno rivolgersi ai Patronati ubicati in questo Capoluogo.

 


18/03/2008
(modificato il 21/02/2024)

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