Questura di Torino

  • Corso Vinzaglio n.10 - 10121 TORINO ( Dove siamo)
  • telefono: 01155891
  • email: Ufficio di Gabinetto: dipps184.00F0@pecps.poliziadistato.it

Permesso di soggiorno

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Permesso di soggiorno

SPORTELLO IMMIGRAZIONE _ MODALITA' DI ACCESSO

 

 

 

 

 

 

 

QUESTURA DI TORINO

UFFICIO IMMIGRAZIONE

dipps184.00p0@pecps.poliziadistato.it

 

- NEWS -

 

AVVISO PER L'UTENZA: 

INTEGRAZIONE PRATICA  

DAL 02 MAGGIO 2025, LE INTEGRAZIONI DOCUMENTALI DELLE PRATICHE AVVERRANNO SU APPUNTAMENTO, A SEGUITO DI RICHIESTA INVIATA ALL' ALL'INDIRIZZO PEC DEDICATO DIPPS184.0000@PECPS.POLIZIADISTATO.IT    ( LA COMUNICAZIONE PUO' AVVENIRE ANCHE TRAMITE MAIL PRIVATA )

NELLA MAIL L'UTENTE DEVE ALLEGARE:

⁃ FOTOCOPIA DELLA RICEVUTA POSTALE, DI PRENOTAFACILE O DI QUELLA RILASCIATA DALL'UFFICIO;

⁃ IL PREAVVISO DI RIGETTO DI CUI ALL'ART. 10 BIS l. 241/90 DEBITAMENTE NOTIFICATO ALL'INTERESSATO;

⁃ TUTTA LA DOCUMENTAZIONE INDICATA NEL PREAVVISO DI RIGETTO.  

 

L'UTENTE RICEVERÀ UNA MAIL DI RISPOSTA CON L'INDICAZIONE DEL GIORNO E DELL 'ORA IN CUI PRESENTARSI PRESSO LO SPORTELLO DI VIA FRATELLI RUFFINI N. 11.

L'APPUNTAMENTO DOVRÀ ESSERE RIGOROSAMENTE RISPETTATO.

 

LE RICHIESTE INCOMPLETE, DI INFORMAZIONI O DI ALTRA NATURA INVIATE SU QUESTA MAIL NON VERRANNO EVASE.

QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE POTRÀ ESSERE RICHIESTA SECONDO LE MODALITÀ INDICATE ALL'INTERNO DEL SITO.  

 

Emergenza Ucraina:

  • si avvisa che, per le istanze di rinnovo del permesso di soggiorno di protezione temporanea "emergenza Ucraina",   è necessario effettuare il pagamento del contributo di euro 30,46  tramite apposito bollettino postale (da portare il giorno dell'appuntamento fornito dal portale Prenota Facile);
  • tutti coloro che hanno già presentato domanda di rinnovo presso lo Sportello dell'Ufficio Immigrazione dovranno provvedere al pagamento del contributo (tramite apposito bollettino postale di euro 30,46) inviandone copia esclusivamente via email all'indirizzo dipps184.00p0@pecps.poliziadistato.it  allegando altresì copia della ricevuta di rinnovo e copia del passaporto;

 

Si avvisa che da lunedi 10 marzo 2025, lo Sportello dell'Ufficio Immigrazione di C.so Verona nr 4 non sarà più operativo, pertanto, tutte le attività ivi espletate saranno evase nel nuovo Sportello ubicato in Via Fratelli Ruffini nr 11, Torino. 

 

E’ attivo il portale prenotafacile per le richieste di permesso di soggiorno non postalizzate

Per poterne fruire è necessario registrarsi sul portale al seguente link: https://prenotafacile.poliziadistato.it

Si allega volantino divulgativo del portale, tradotto in lingue inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese e cirillico.

 

 

 

TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI AL SOGGIORNO DA RICHIEDERE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL PORTALE PRENOTA FACILE:

  • Rinnovo permesso di soggiorno per protezione temporanea emergenza Ucraina;
  • Conversione del permesso di soggiorno da protezione sussidiaria a motivi di lavoro subordinato/autonomo;
  • Primo rilascio del permesso di soggiorno elettronico a seguito di decisione positiva;
  • Permesso di soggiorno elettronico (Protezione Sussidiaria e Protezione Speciale);
  • Rinnovo del permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo;
  • Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario e di cittadino italiano "mobile", non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE (Art. 10 D.lgs 30/2007);
  • Permesso di soggiorno per cure mediche (Art. 19, comma 2, lettera d-bis, D.lgs 286/98);
  • Permesso di soggiorno per gravidanza (Art. 28 D.P.R. 394/99 in combinato disposto con Art. 19, comma 2, lettera d, D.lgs 286/98);
  • Carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario o cittadino italiano "mobile" non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE (Art. 17, 23 D.lgs 30/2007);
  • Permesso di soggiorno per attesa ricorso pendente ex Art. 35 del D.lgs 25/2008;
  • Permesso di soggiorno per assistenza minori (Art. 31, comma 3, D.lgs 286/98);
  • Documento di viaggio per rifugiati/apolidi e titolo di viaggio per stranieri;
  • Rilascio del titolo di soggiorno per i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord beneficiari dell'Accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito, in vigore dal 1° febbraio 2020;
  • Rilascio del titolo di soggiorno per i familiari dei cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord che si sono avvalsi dell'Accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito;
  • Permesso di soggiorno per familiari di cittadini italiani "statici", ai sensi dell'Art. 23, comma 1-bis, del D.lgs n. 30 del 2007.

Il servizio consente di ottenere un appuntamento con l’indicazione dello Sportello, della data e dell’orario in cui presentarsi.

 

TIPOLOGIE DI AUTORIZZAZIONI AL SOGGIORNO DA RICHIEDERE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE KIT POSTALE:

  • Adozione
  • Affidamento (solo rinnovo)
  • Apolidia (solo rinnovo)
  • Asilo politico (solo rinnovo)
  • Attesa riacquisto cittadinanza italiana ( previa dichiarazione di presenza da rendere entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso sul T.N.)
  • Attesa occupazione
  • Conversione di permesso di soggiorno elettronico ad altro titolo (Lavoro subordinato Lavoro autonomo Famiglia Studio Residenza elettiva
  • Lavoro autonomo
  • Lavoro subordinato
  • Lavoro stagionale
  • Lavoro casi particolari previsti art. 27 T.u. immigrazione
  • Missione ( per soggiorni superiori ai 90 giorni)
  • Motivi familiari  per familiare straniero di cittadino comunitario (Italiano o dell’Unione Europea) ex  D.L.vo 30/07   Carta di soggiorno UE  solo rinnovo
  • Motivi familiari  per straniero convivente con parente entro il 2° grado cittadino italiano ex art. 28 DPR 394/99 (art. 19 co 2 lettera C D. L.vo 286/98) solo rinnovo
  • Motivi familiari con figlio minore cittadino italiano, residente in Italia art. 30 co 1 lettera d del D.L.vo 286/98 solo rinnovo
  • Motivi familiari con cittadino straniero regolarmente soggiornante artt. 29 e 30 D.L.vo 286/98 solo rinnovo
  • Motivi familiari con genitore regolare per minore straniero dai 14 ai 18 anni ex art. 31 del D.leg.vo 286/98 solo rinnovo
  • Motivi familiari ex legge 47/17 per minore straniero non accompagnato ed affidato a parente entro il 4 grado solo rinnovo
  • Motivi religiosi
  • Permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
  • Residenza elettiva
  • Ricerca scientifica
  • Studio ( per periodi superiori ai 90 giorni) 
  • Tirocinio e formazione professionale
  • Duplicato ed aggiornamento di qualsiasi  permesso di soggiorno elettronico,  del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e della Carta di soggiorno UE 

Il deposito delle istanze di rilascio, rinnovo, conversione, aggiornamento e duplicato delle autorizzazioni al soggiorno di cui sopra deve essere richiesto esclusivamente con inoltro dello specifico kit postale.

All’atto della presentazione di qualsiasi istanza qualora non risulti essere completa di tutta la documentazione indicata sulla stessa (sul modulo consegnato in fase di richiesta di appuntamento),  ai sensi della Legge 241/90, si provvederà a fissare un nuovo appuntamento.

Si rappresenta che non è possibile richiedere un anticipo della data dell’appuntamento ricevuto se non per comprovate e documentate/documentabili esigenze di salute e/o lavorative; eventuali richieste in tal senso dovranno essere inoltrate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica  dipps184.00P0@pecps.poliziadistato.it  con indicazione nell'oggetto dell'urgenza della richiesta e la  documentazione a supporto (di carattere sanitario o lavorativa) allegata.

 

EMERGENZA UCRAINA

La richiesta del primo permesso di soggiorno per protezione temporanea è da effetturare allo Sportello dell'Ufficio Immigrazione di Via Tommaso Dorè nr.3 dal Lunedì al Giovedì (orario 08.30-13.30)

 CATEGORIE DI PERSONE AVENTI DIRITTO A RICHIEDERE IL PERMESSO PER PROTEZIONE TEMPORANEA:

  • Cittadini ucraini e loro familiari residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;

  • Apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina e loro familiari, beneficiari di protezione internazionale o nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.

  • Apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

Tali categorie di persone devono dimostrare (attraverso il timbro di ingresso sul passaporto o altra documentazione alternativa) di essere sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

La documentazione da presentare allo Sportello per il rilascio del primo permesso di soggiorno per protezione temporanea è la seguente:

  • Passaporto in corso di validità in originale; in mancanza di tale documento occorre rivolgersi alle rappresentanze consolari dell’Ucraina in Italia;
  • Fotocopia integrale del passaporto;
  • Dichiarazione di ospitalità;
  • Dichiarazione di presenza se già presentata;
  • Documentazione attestante il vincolo genitoriale o di parentela per i minori;
  • Nr. 4 fototessere;
  • Modulo di richiesta scaricabile online compilato;
  •  Non è previsto il pagamento dell’imposta di bollo per la presentazione di questa tipologia di istanza.

Al termine della trattazione dell’istanza allo Sportello al richiedente verrà rilasciata una ricevuta, munita di foto e codice fiscale, che sarà utilizzabile anche per poter accedere alle prestazioni di carattere sanitario.

 

I permessi per protezione temporanea già concessi ai profughi dall'Ucraina possono essere rinnovati, su richiesta degli interessati, fino al 4 marzo 2026. Gli stessi permessi possono essere, inoltre, convertiti in permessi per motivi di lavoro. 
Lo prevede il Decreto Milleproroghe (DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), pubblicato il 27 dicembre scorso in Gazzetta Ufficiale. 

Tramite il portale prenotafacile  (https://prenotafacile.poliziadistato.it) è possibile prenotare l'appuntamento per il rinnovo permesso di soggiorno per protezione temporanea emergenza Ucraina.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

La documentazione da presentare allo Sportello per il rilascio di un permesso per protezione temporanea è la seguente:

  • Passaporto in corso di validità in originale; in mancanza di tale documento occorre rivolgersi alle rappresentanze consolari dell’Ucraina in Italia;
  • Fotocopia integrale del passaporto;
  • bollettino postale di euro 30,46
  • Marca da bollo da euro 16,00
  • Dichiarazione di ospitalità o residenza;
  • Documentazione attestante il vincolo genitoriale o di parentela per i minori;
  • Nr. 4 fototessere.
  • In caso di conversione a lavoro subordinato è necessiario allegare la documentazione attestante l'attività lavorativa e la ricevuta dell'avvenuto pagamento di euro 80,46 su apposito bollettino postale.

 

BREXIT

Tramite il portale prenotafacile    (https://prenotafacile.poliziadistato.it) è possibile richiedere l'appuntamento per il rilascio dei seguenti titoli :

  • Rilascio del titolo di soggiorno per i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord beneficiari dell'Accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito, in vigore dal 1° febbraio 2020

  • Rilascio del titolo di soggiorno per i familiari dei cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord che si sono avvalsi dell'Accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito

 

RICHIESTA CARTA DI SOGGIORNO  UE EX D.L. 30 - 2007 FORMATO ELETTRONICO 

  • Documento di identità in corso di validità

  • 4 fotografie formato tessera
  •  Ricevuta del bollettino postale attestante il  pagamento  di euro 30.46  su c/c n° 67422402, intestato a MEF DIP.TO DEL TESORO VERSAMENTO DOVUTO RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO – causale IMPORTO PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI SOGGIORNO – ACCORDO DI RECESSO UE/UK;
  • Attestazione della propria iscrizione anagrafica, rilasciata dal Comune di residenza, che dimostri l’iscrizione anagrafica entro il 31/12/2020 o, in alternativa, autocertificazione della propria iscrizione in anagrafe entro il 31/12/2020 e di non essere stato successivamente cancellato, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000;

 

RICHIESTA CARTA DI SOGGIORNO  UE EX D.L. 30 2007 FORMATO ELETTRONICO _ Per FAMILIARE del cittadino del Regno Unito

  •   Documento di identità in corso di validità

  •   4 fotografie formato tessera
  •   Ricevuta del bollettino postale attestante il  pagamento  di euro 30.46  su c/c n° 67422402, intestato a MEF DIP.TO DEL TESORO VERSAMENTO DOVUTO RILASCIO CARTA DI SOGGIORNO – causale IMPORTO PER IL                RILASCIO DELLA CARTA DISOGGIORNO – ACCORDO DI RECESSO UE/UK;
  •  copia del documento di soggiorno in formato elettronico rilasciato dalla Questura al cittadino del Regno Unito o, in alternativa, copia dell’attestazione di iscrizione anagrafica del cittadino del Regno Unito al 31/12/2020; 
  •  documento dell’Autorità competente del paese di origine o di provenienza che attesti la qualità di familiare* del cittadino del Regno Unito;

     

*Per familiare ai sensi dell’art. 2 del D. L.vo 30/2007si intende:

a)     il coniuge,

b)     il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione/Regno Unito, un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato  membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante spiante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Sato membro ospitante;

c)     i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b),

d)    gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alle lettera b  

e)     ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all’art. 2 punto 2 del D. L.vo 30/2007, se è a carico  o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione/ Regno Unito  titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che  il cittadino dell’Unione/Regno Unito lo assista personalmente;

f)      il partner con cui il cittadino dell’Unione/ Regno Unito abbia una relazione stabile debitamente attestata

 

 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Per presentare la richiesta di Protezione Internazionale l'interessato dovrà presentarsi personalmente presso lo Sportello di Via Tommaso Dorè nr.3 alle ore 07.00 dal lunedì al giovedì con a seguito di dichiarazione di domicilio in Torino e provincia ai sensi dell'art.5 D.L.vo 142/15

 

 

ORARI DEGLI SPORTELLI DELL'UFFICIO IMMIGRAZIONE DISLOCATI SUL TERRITORIO CITTADINO 

 

SPORTELLO DI VIA TOMMASO DORÈ 3:

dal Lunedì al Giovedì (orario 08.30-17.30) , Venerdì (orario 08.30-13.00)

 

SPORTELLO DI VIA FRATELLI RUFFINI 11

dal Lunedì al Giovedì (orario 08.30-13.30) tratterà l’acquisizione delle istanze di rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno relativi al settore asilo politico e per documenti/titoli di viaggio.

dal Lunedì al Venerdì (orario 8.30 -10.30) attività di informazione e integrazioni documentali o eventuali memorie conseguenti alla comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10 bis L. 241/90

il Martedì e il Giovedì (orario 13.00-16.00) tratterà le richieste di appuntamento relative al settore famiglia/minori

 

SPORTELLO DI VIA BOTTICELLI  116:

dal Lunedì al Venerdì (orario 8.30 – 13.30) effettuerà le consegne dei permessi di soggiorno elettronici e cartacei, nonché dei documenti/titoli di viaggio

 

I giorni di chiusura per festività anno 2025 sono:  1 gennaio, 6 gennaio, 21 e 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno, 15 agosto, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre

 

 

 

CONSULTAZIONE DELLA PRATICA

 

Le istanze inviate tramite gli uffici postali, le convocazioni, gli appuntamenti o lo stato della pratica, potranno essere verificati sul sito www.portaleimmigrazione.it , accedendo con il numero di assicurata della propria ricevuta.

In relazione alle istanze presentate direttamente agli Sportelli, per le quali è stata rilasciata ricevuta, le verifiche sullo stato della pratica potranno essere effettuate sul sito www.poliziadistato.it , accedendo con il numero di pratica posto in alto a sinistra della ricevuta.

 

DICHIARAZIONE DI PRESENZA

 

Le dichiarazioni di presenza per i soggiorni di breve durata, per motivi di visita, affari, turismo e studio che non superano i 90 giorni, dovranno essere presentate personalmente presso lo Sportello di Via Fratelli Ruffini 11. Per questa tipologia di autorizzazioni non è necessario prendere appuntamento ed il rilascio è subordinato alla presentazione della seguente documentazione:

  • Passaporto
  • Documento dell’ospitante
  • Dichiarazione di ospitalità. Secondo quanto disposto dall’art. 7, D.lgs. n. 286/98 (per cittadini extra-comunitari), dovrà essere effettuata entro quarantotto ore e con comunicazione scritta (via e-mail tramite p.e.c. oppure con raccomandata a/r oppure personalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza in base all’indirizzo dell’immobile pertanto, se l'immobile è sito nella città di Torino, dovrà recarsi al Commissariato di Pubblica Sicurezza competente (tramite il seguente link potrà reperire gli indirizzi p.e.c. dei Comm.ti della P.S. di Torino https://questure.poliziadistato.it/servizio/commissariati/5730dc9d25f6d157787896 ); in provincia è necessario rivolgersi alla Polizia Municipale.

 

N.B. La dichiarazione di presenza deve essere presentata da tutti coloro che, anche se muniti di visti di ingresso, entrano in Italia provenendo da altro Paese Schengen, in quanto il timbro apposto sul passaporto dalla Polizia di Frontiera di un Paese Schengen diverso dall’Italia non sostituisce la dichiarazione di presenza.

Qualora, invece, il cittadino straniero entri nel territorio nazionale direttamente da un Paese extra Schengen, tale dichiarazione è sostituita dal timbro apposto sul passaporto dalla Polizia di Frontiera Italiana al momento dell’ingresso in Italia.

La dichiarazione, inoltre, non è necessaria qualora il cittadino straniero soggiorni presso strutture alberghiere o altre strutture ricettive ai sensi dell’art. 109 TULPS, poiché in tal caso vale come dichiarazione di presenza la dichiarazione fatta dall’albergatore.

 

DICHIARAZIONE DI OSPITALITA'

Ospitalità a cittadini extracomunitari: adempimenti per i privati che, a qualsiasi titolo, forniscono alloggio.

Secondo quanto disposto dall’art. 7, D.lgs. n. 286/98 (per cittadini extra-comunitari), dovrà essere effettuata entro quarantotto ore e con comunicazione scritta (via e-mail tramite p.e.c. oppure con raccomandata a/r oppure personalmente   all'autorità locale di pubblica sicurezza in base all’indirizzo dell’immobile pertanto, se l'immobile è sito nella città di Torino, dovrà recarsi al Commissariato di Pubblica Sicurezza competente (tramite il seguente link potrà reperire gli indirizzi p.e.c. dei Comm.ti della P.S. di Torino https://questure.poliziadistato.it/servizio/commissariati/5730dc9d25f6d157787896 ); in provincia è necessario rivolgersi alla Polizia Municipale.

La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.

La comunicazione scritta deve comprendere, oltre alle generalità del denunciante quelle dello straniero, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione e l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona straniera è alloggiata od ospitata.

N.B.: Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio "Alloggiati Web".

 

INFORMAZIONI / DEPOSITO DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

 

La documentazione ad integrazione dell’istanza o eventuali memorie conseguenti alla comunicazione dei motivi ostativi di cui all’art. 10 bis L. 241/90 dovrà essere depositata direttamente dall’interessato presso lo Sportello di Via Fratelli Ruffini nr 11 dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 10.30 

 

 

RITIRO DEI TITOLI DI SOGGIORNO

 

Per i titoli di soggiorno richiesti tramite kit postale:

  • Il ritiro dei predetti deve avvenire nella data e nell’ora indicati nel messaggio sms generato in automatico dal sistema.

In tutti gli altri casi

  • le consegne dei permessi di soggiorno elettronici e cartacei nonché dei documenti/titoli di viaggio avvengono dalle ore 08.30 alle ore 13.30 presso lo Sportello di Via Botticelli n. 116.

 

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI

L’istanza di accesso agli atti, ai sensi della Legge 241/90, dovrà essere presentata all’Ufficio Contenzioso sito presso la Questura di Torino- Ufficio Immigrazione Via Grattoni n. 3, nel solo giorno di giovedì, dalle ore 08.30 alle ore 13.00, esclusivamente dal diretto interessato o dal legale munito di delega con firma autenticata.

 

CONTRIBUTO PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

L’emissione di un titolo di soggiorno elettronico, indipendentemente dall’onere o meno del versamento del contributo riportato di seguito, comporta altresì il versamento di un importo pari ad euro 30.46 per il formato elettronico. 

Il contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto ammonta a :

  1. Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
  2. Euro 50,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
  3. Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi degli artt. 27, comma 1, lett. a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27 sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni, a dirigenti ed a lavoratori specializzati.

La richiesta di duplicato di una autorizzazione al soggiorno in corso di validità non richiede il versamento del contributo.

Ai fini di una positiva definizione della richiesta del permesso di soggiorno, ove previsto, dovrà essere corredata del versamento del prescritto contributo.

 

PATRONATI

Gli utenti che necessitano di ausilio per la compilazione della modulistica da presentare presso gli Uffici Postali potranno rivolgersi ai Patronati ubicati in questo Capoluogo.

 


06/12/2024
(modificato il 30/04/2025)

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