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Permesso di soggiorno

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Dal 10 marzo in vigore l'accordo di integrazione per il permesso di soggiorno a punti.

In vigore da oggi l'accordo di integrazione che dà attuazione al cosiddetto "permesso di soggiorno a punti" disciplinato dall'art. 4-bis, comma 2 del Testo Unico sull'immigrazione. Riguarda esclusivamente i cittadini extracomunitari che fanno ingresso in Italia per la prima volta dal 10 marzo 2012, che abbiano una età compresa fra i 16 e i 65 anni e chiedano il rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
La domanda di rilascio del permesso di soggiorno dovrà essere corredata dall'accordo di integrazione che sarà firmato dallo straniero presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura o presso l'Ufficio Immigrazione della Questura, a seconda della tipologia di permesso soggiorno.
Nel caso di minore che ha compiuto 16 anni, l'accordo è firmato dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale.
Quando viene sottoscritto l'accordo, allo straniero vengono assegnati 16 crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata. Entro due anni dovrà impegnarsi a raggiungere un livello di conoscenza dell'italiano pari ad un livello A2, ad acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione italiana e, più in generale, ad integrarsi all'interno del tessuto economico-sociale del nostro Paese.
Lo straniero, entro tre mesi dalla stipula dell'accordo, deve seguire un corso gratuito di formazione civica e informazione sulla vita civile, di durata tra cinque e dieci ore.
Attenzione: i crediti possono anche diminuire in caso di: condanna penale anche non definitiva (da due a 25 punti), applicazione di misure di sicurezza personali (da 6 a 10 punti) e illeciti amministrativi e tributari (da 2 a 8 punti).


10/03/2012

20/11/2024 16:34:21