Questura di Terni

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Accesso ai documenti relativi ai rilievi degli incidenti stradali

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Comunicazione della Polizia Stradale

Nell'ambito delle procedure volte alla semplificazione di accesso agli atti da parte degli interessati, sono state modificate le modalità di ricezione delle istanze e di trasmissione degli atti relativi agli incidenti stradali rilevati dalla Polizia Stradale. Tali disposizioni riconoscono ai cittadini quel diritto, riconosciuto dalla norma, di inoltrare elettronicamente comunicazioni e/o istanze e ricevere, sempre elettronicamente, quegli atti cui chiede l'accesso. Tale procedura consentirà un notevole risparmio di tempo e di costi senza compromissione alcuna in ordine alla sicurezza ed alla garanzia di certificazione della spedizione, consegna e contenuto degli atti. I titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) potranno avanzare le richieste utilizzando tale procedura. Gli Uffici, ricevuta la richiesta tramite PEC, verificheranno la legittimazione del richiedente, soggetto cui è riconosciuto il diritto di accesso perché vanta "l'interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti". Dovrà, inoltre, essere verificato che l'incidente non abbia assunto rilevanza penale (mortale o con lesioni per le quali è stata sporta querela), caso nel quale la richiesta dovrà essere corredata anche da nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria. Se la richiesta proviene da soggetti terzi rispetto all'evento infortunistico (avvocati, investigatori privati, ecc.), la stessa dovrà essere corredata da delega rilasciata dall'interessato e dalla copia di un suo documento d'identità. In caso l'Ufficio cui viene inoltrata la richiesta fosse sprovvisto di PEC, andrà utilizzata la posta elettronica non certificata. Nessun onere di riproduzione è dovuto, anche nel caso in cui la richiesta di rilascio di copia informale sia presentata in formato cartaceo all'Ufficio di Polizia , ma contenga la specificazione che la copia degli atti sia emessa in formato elettronico da inviare ad un indirizzo PEC. Le richieste di copie conformi all'originale sono, invece, soggette sia al pagamento dell'imposta di bollo che dei costi di riproduzione, giacché il documento continuerà ad essere originato in formato cartaceo. Non potrà esser dato corso alle richieste provenienti da quei soggetti che non abbiano utilizzato la PEC. Si potrà far ricorso a richieste telematiche anche in caso si dovessero richiedere atti relativi ad attività di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi.


05/10/2011

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