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NOVITA’ PER IL CODICE DELLA STRADA

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Da lunedì 3 novembre, sono entrate in vigore le norme che consentiranno l'identificazione certa del soggetto effettivamente responsabile della circolazione del veicolo e di eventuali violazioni al Codice della strada. E' in vigore infatti, la nuova normativa che regola le variazioni nominative degli intestatari delle carte di circolazione per disponibilità dei veicoli per un periodo superiore a 30 giorni, per tutti quei casi che interverranno a decorrere dalla predetta data, con esclusione quindi di quegli atti precedentemente perfezionati. Le nuove disposizioni normative ora in vigore, ovvero art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada e art. 247-bis del Regolamento di esecuzione, prevedono l'obbligo per chi ha la disponibilità di un veicolo, intestato ad una persona diversa, per più di 30 giorni consecutivi, di comunicare agli Uffici della motorizzazione civile i suoi dati per l'annotazione nella carta di circolazione e nell'Archivio nazionale dei veicoli. In caso di concessione di un veicolo a titolo di comodato e quindi assoggettato alla normativa in esame, e che rappresenta l'ipotesi più ricorrente, c'è da considerare sempre il periodo temporale di utilizzo superiore a 30 giorni e che lo stesso avvenga in modo esclusivo, personale e continuativo. A tal proposito occorre precisare che per il momento le norme non si applicano ai veicoli che effettuano attività di autotrasporto ed, inoltre, che la legge esenta da tale obbligo i componenti del nucleo familiare purché conviventi. Nessuna norma impedisce l'utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di una persona diversa dall'intestatario della carta di circolazione. L'utilizzatore, o il proprietario da questo delegato, potrà provvedere alla richiesta di annotazione entro 30 giorni dall'atto o fatto da cui deriva l'utilizzo del veicolo, pena una sanzione pecuniaria da 705 euro a 3.526 euro. Le novità sono visibili anche sul sito della POLIZIA DI STATO.
05/11/2014

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