L'11 novembre, a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la Legge 158 recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Tra le varie norme che formano la citata Legge si evidenzia il divieto di vendita di alcolici ai minori di anni 18. In particolare si fa obbligo a chiunque vende bevande alcoliche di richiedere, in caso di dubbio, l'esibizione di un documento di identità all'acquirente che ne attesti la maggiore età. Si evidenzia che la legge punisce a titolo di reato la vendita di bevande alcoliche a persone minori di anni 16. Con l'entrata in vigore della Legge 158 chiunque somministra alcolici a soggetti di età compresa tra i sedici anni ed i 18 anni non compiuti viene sanzionato amministrativamente con una pena pecuniaria che va da da 250 a 1000 euro; in caso di reiterazione la sanzione pecuniaria viene raddoppiata e si applica anche la sospensione per tre mesi della licenza di somministrazione. Dal 1° gennaio 2013 inoltre entra in vigore il divieto di vendita di tabacchi ai minori di anni 18. Anche in questo caso coloro che vendono tabacchi hanno l'obbligo, in caso di dubbio, di richiedere il documento d'identita' all'acquirente che non sia palesemente maggiorenne. La sanzione prevista per coloro che vendono tabacchi a minorenni va da 250 a 1000 euro, sanzione raddoppiata e con sospensione per tre mesi della licenza in caso di reiterazione.
LA QUESTURA INFORMA: SCATTATO IL DIVIETO DI VENDITA ALCOLICI AI MINORI DI ANNI 18
17/11/2012