CHIARIMENTI SULLA RECENTE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
In riferimento alla recente decisione con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da alcune associazioni di consumatori avverso l'Ordinanza di archiviazione del TAR del Lazio riferita alla obbligatorietà di sottoscrizione di una carta di pagamento/credito con la tessera del tifoso, si precisa che la citata sentenza non inficia in alcun modo il programma "tessera del tifoso". La pronuncia del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, infatti, si limita a censurare in linea di principio l'inscindibilità tra il rilascio della tessera del tifoso, istituita per finalità di prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi, e la sottoscrizione di uno strumento di pagamento bancario. La sentenza fa pertanto riferimento solo a detto ultimo caso, quindi solo allorquando le società sportive hanno richiesto per il rilascio della tessera la sottoscrizione della carta di pagamento. Non interessa quindi la società del "Giulianova Calcio" i cui tifosi dovranno avere perciò la tessera se vogliono recarsi in trasferta. In riferimento alla recente decisione con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da alcune associazioni di consumatori avverso l'Ordinanza di archiviazione del TAR del Lazio riferita alla obbligatorietà di sottoscrizione di una carta di pagamento/credito con la tessera del tifoso, si precisa che la citata sentenza non inficia in alcun modo il programma "tessera del tifoso". La pronuncia del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, infatti, si limita a censurare in linea di principio l'inscindibilità tra il rilascio della tessera del tifoso, istituita per finalità di prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi, e la sottoscrizione di uno strumento di pagamento bancario. La sentenza fa pertanto riferimento solo a detto ultimo caso, quindi solo allorquando le società sportive hanno richiesto per il rilascio della tessera la sottoscrizione della carta di pagamento. Non interessa quindi la società del "Giulianova Calcio" i cui tifosi dovranno avere perciò la tessera se vogliono recarsi in trasferta. In riferimento alla recente decisione con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da alcune associazioni di consumatori avverso l'Ordinanza di archiviazione del TAR del Lazio riferita alla obbligatorietà di sottoscrizione di una carta di pagamento/credito con la tessera del tifoso, si precisa che la citata sentenza non inficia in alcun modo il programma "tessera del tifoso". La pronuncia del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, infatti, si limita a censurare in linea di principio l'inscindibilità tra il rilascio della tessera del tifoso, istituita per finalità di prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi, e la sottoscrizione di uno strumento di pagamento bancario. La sentenza fa pertanto riferimento solo a detto ultimo caso, quindi solo allorquando le società sportive hanno richiesto per il rilascio della tessera la sottoscrizione della carta di pagamento. Non interessa quindi la società del "Giulianova Calcio" i cui tifosi dovranno avere perciò la tessera se vogliono recarsi in trasferta.TESSERA DEL TIFOSO
16/12/2011