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Disposizioni in materia di detenzione armi

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Il 14 settembre 2018, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10.08.2018, n. 104  “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETENZIONE”.

Il decreto prevede, tra le numerose modifiche apportate, che a partire  dal 14 settembre 2018  tutti i detentori di armi debbano produrre entro il 13 settembre 2019 certificazione medica di idoneità psicofisica per la detenzione di armi di cui all’art. 35 comma 7 del T.U.L.P.S.

Pertanto, si porta a conoscenza che, decorso tale termine, gli uffici di pubblica sicurezza provvederanno a diffidare i soggetti inadempienti a presentare il certificato entro 60 giorni dal ricevimento della diffida.

La certificazione medica è rilasciata, sulla base del certificato anamnestico del medico di famiglia, dal settore medico-legale delle Aziende Sanitarie Locali o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e va prodotta all’Ufficio di Polizia o Comando Carabinieri presso il quale sono state denunciate le armi detenute.

Successivamente dovrà essere presentata ogni 5 anni.
Il decreto prevede che la mancata presentazione del certificato medico comporti il ritiro delle armi, a seguito di specifico procedimento ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S..

Sono esclusi dall’obbligo tutti i titolari di licenza di porto di armi in corso di validità.

Per questi ultimi l’obbligo della presentazione della certificazione medica decorre dalla scadenza della licenza, se non rinnovata.


28/08/2019

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