L’obbligo della comunicazione è stato assorbito dalla registrazione del contratto
Sono cambiate le modalità di comunicazione di cessione di fabbricato all'Autorità di Pubblica Sicurezza previste dall'art. 12 del d. m. 21 marzo 1978, n.59, convertito dalla legge 18 marzo 1978, n. 191.
In pratica, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 23/2011 - disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale - art. 3, l'obbligo della comunicazione è stato assorbito dalla registrazione del contratto di locazione.
Stessa procedura anche per i contratti di vendita così come previsto dal Decreto Legge n. 70/2011 - prime disposizioni urgenti per l'economia - art. 5 co. 1 lett. d) e co. 4.
L'obbligo di comunicazione diretta all'Autorità di P. S. (ai sensi del co. 6 dell'art. 3 d. lgs. 23/2011), resta solo per le locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresao di arti e professioni o concesse in comodato d'uso o ospitalità.