Per la più ampia diffusione sul territorio, si rende noto che il Ministero degli Affari Esteri, in attuazione delle modifiche dell’art. 14 della Legge 21 novembre 1967 n. 1185 e su parere del Ministero della Giustizia, dal 4 giugno 2014
Per la più ampia diffusione sul territorio, si rende noto che il Ministero degli Affari Esteri, in attuazione delle modifiche dell'art. 14 della Legge 21 novembre 1967 n. 1185 e su parere del Ministero della Giustizia, dal 4 giugno 2014 ha stabilito nuove istruzioni nel caso di viaggi all'estero da parte di minori non accompagnati da almeno uno dei genitori (o da chi ne fa le veci), per i quali è necessaria una menzione sul passaporto o una attestazione di accompagnamento, con riportati i nomi delle persone o dell'ente cui il minore è affidato.
Al riguardo, si forniscono le seguenti informazioni.
1. ISTRUZIONI OPERATIVE: DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO O MENZIONE SUL PASSAPORTO
I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro, qualora intendono concedere l'autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es: compagnia aerea o di navigazione), devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento (qui allegata) da presentare alla Questura o ad altri uffici incaricati.
La nuova procedura prevede il rilascio di una dichiarazione cartacea oppure l'iscrizione della menzione direttamente sul passaporto del minore. I richiedenti, pertanto, quando compilano il modulo di richiesta, dovranno selezionare o il rilascio di una dichiarazione cartacea o la menzione stampata direttamente sul passaporto del minore.
Nel primo caso (rilascio di una dichiarazione cartacea) la Questura provvederà poi a rilasciare l'attestazione della dichiarazione che l'accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità o altro documento valido per l'espatrio.
Nel secondo caso, invece, l'Ufficio provvederà a stampare sul passaporto del minore la menzione.
Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.
Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.
2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
La dichiarazione di accompagnamento è presentata agli uffici di cui all'art. 5 della L. 1185\1967 (per la Provincia di Sondrio: Questura di Sondrio o Settore Polizia di Frontiera di Tirano) dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria, che la sottoscrivono alla presenza del funzionario addetto.
La dichiarazione può essere anche presentata già sottoscritta, ma in tal caso è necessario allegare una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, debitamente firmata dal titolare.
Deve essere autenticata la firma del genitore o del tutore cittadino di un Paese non aderente all'Unione Europea e non regolarmente residente in Italia (presso sede di ambasciata o consolato italiano all'estero).
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le istanze alla pubblica amministrazione possono essere inoltrate anche per fax, per raccomandata R/R. e PEC in via telematica (con o senza firma digitale).
E' rimessa alla valutazione degli Uffici competenti la decisione se eventualmente richiedere, nel superiore interesse del minore, la presenza degli esercenti la responsabilità genitoriale.
Per ogni evenienza, si raccomanda di portare o inviare agli Uffici competenti, insieme alla dichiarazione di accompagno, anche una fotocopia del documento dei genitori o di chi ne fa le veci, del minore e degli accompagnatori.
3. LIMITI SPAZIO-TEMPORALI
La validità della dichiarazione è di norma circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore infra-quattordicenne, con destinazione determinata.
Il termine massimo di validità della dichiarazione - entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e la data di rientro - è di 6 (sei) mesi, salva la possibilità per l'Ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione).
La validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto o altro documento valido per l'espatrio (carta di identità) del minore.
Nel caso di viaggi che prevedono l'attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la potestà genitoriale o tutoria valutare - sulla base delle modalità del viaggio stesso - se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.
4. INFORMAZIONI DI INTERESSE
Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell'Ente cui il minore viene affidato.
Poiché la L.1185/1967 sui passaporti fa espresso riferimento ai "cittadini", la dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali (ovvero, in caso di residenza all'estero, i confini del Paese di residenza) con persona diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.
L'attestazione di accompagnamento o la menzione sul passaporto:
- non può essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale (ad esempio da Roma a Milano), cosa che invece alcune compagnie aeree continuano erroneamente a richiedere a causa di loro regolamenti interni;
- non è necessaria se si viaggia con gli esercenti la responsabilità genitoriale (madre o padre) o tutoria.
Ferma la necessità che sia indicato almeno un accompagnatore, è lasciata alla valutazione dei richiedenti di fornire il nominativo di due accompagnatori, i quali saranno tra loro alternativi.
Si ricorda che gli Uffici di Polizia di Frontiera non sono autorizzati al rilascio della dichiarazione di accompagno, pertanto, si rammenta di richiederla in Questura o altro Ufficio competente con congruo anticipo sul viaggio.
Con l'occasione, si precisa che, per viaggi in Italia, il minore italiano per viaggiare deve avere un suo documento personale; però, per le tratte nazionali, alcune compagnie aeree o di navigazione richiedono una specifica documentazione per il minore che viaggia accompagnato da persone diverse dai genitori.
Si sottolinea però che gli Uffici di Polizia, per legge, rilasciano la dichiarazioni di accompagno solo per i minori italiani che espatriano e non per viaggi sul territorio nazionale. Perciò, per non avere spiacevoli sorprese all'imbarco, è necessario - per i documenti - informarsi in anticipo presso le stesse compagnie per vedere cosa prevede il loro regolamento interno.
5. UFFICI COMPETENTI AL RILASCIO PER LA PROVINCIA DI SONDRIO
Per la Provincia di Sondrio, gli Uffici competenti a ricevere la dichiarazione di accompagnamento e pertanto a rilasciare la relativa attestazione o provvedere all'iscrizione della menzione sul passaporto sono:
1. Questura di Sondrio;
2. Settore Polizia di Frontiera di Tirano.
Si forniscono, nel prospetto affianco allegato, i necessari riferimenti dei citati Uffici con orari di apertura al pubblico.
Sondrio, 13 giugno 2014