con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, si è conclusa l’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa e svolta dalla DIGOS della Questura Aretusea, scaturita all’esito delle consultazioni elettorali del 2018
Con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, si è conclusa, il 18 marzo 2021, l’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa e svolta dalla DIGOS della Questura Aretusea, scaturita all’esito delle consultazioni elettorali del 2018, per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Siracusa.
Nella circostanza, l’elezione a sindaco di Francesco Italia si era concretizzata al turno di ballottaggio a cui erano arrivati i candidati Ezechia Reale e Francesco Italia, entrambi beneficiari -già al primo scrutinio- dei maggiori consensi.
Il risultato della competizione elettorale, tuttavia, veniva contestato dal candidato perdente, che presentava sia ricorso al T.A.R. Sicilia-Sezione di Catania, sia un esposto alla Procura della Repubblica di Siracusa.
Preliminarmente il Tar, preso atto che il ricorrente aveva indicato in maniera puntuale, tra le altre cose, le sezioni interessate dalla contestazione e le omissioni/errori nella verbalizzazione (non meramente formali), ma anche il rischio che si fossero contabilizzati voti frutto della cd. “scheda ballerina”, sufficienti a contestare la genuinità del risultato finale, disponeva una verificazione in contraddittorio con le parti, affidandola alla Prefettura di Siracusa.
A conclusione di tale verifica il TAR, dichiarando l’illegittimità delle operazioni elettorali comunali svoltesi in data 10 giugno 2018 limitatamente a nove sezioni, ove erano state complessivamente scrutinate n.3964 schede, disponeva il loro annullamento e, per conseguenza, annullava i verbali dell’Ufficio Elettorale Centrale recanti l’ammissione al ballottaggio per l’elezione a Sindaco dei candidati Italia e Reale, la proclamazione a Sindaco del primo e, infine, quella degli eletti al Consiglio Comunale. Contestualmente, per i restanti profili, i motivi del ricorso venivano invece dichiarati inammissibili o infondati.
Il Sindaco eletto ricorreva dinnanzi al C.G.A. e l’organo di giustizia, definitivamente pronunciando, rigettava le originarie ragioni di ricorso dell’Avv. Ezechia Paolo Reale, escludendo evidenze della c.d. scheda ballerina.
A tale complesso iter amministrativo, si sovrapponeva la delicata attività di indagine, scaturita a seguito dell’esposto presentato dall’Avv. Reale, che richiedeva in sede penale l’individuazione e la punizione degli autori materiali delle presunte irregolarità contestate anche in sede amministrativa.
L’attività di indagine, coordinata dalla Procura e svolta dalla DIGOS, attraverso l’escussione di testi, l’acquisizione di atti e documenti, questi ultimi oggetto di un’accurata analisi, ha consentito di individuare alcuni componenti i seggi elettorali il cui operato è risultato non conforme a quanto previsto dalle norme in materia.
La normativa della delicata materia elettorale ha sicuramente un certo grado di complessità, e gli oneri di verbalizzazione sono, inoltre, cospicui, e non sempre, né per chiunque, può essere chiara l’utilità delle molteplici indicazioni che figurano di volta in volta prescritte. Una maggiore attenzione da parte di chi chiede -e viene scelto- a svolgere tali incarichi (presidente, vice presidente o semplice scrutinatore) avrebbe potuto evitare gravose indagini di natura amministrativa e penale che, a distanza di anni, hanno potuto solo individuare gli autori di tali violazioni della normativa.
In particolare, le indagini hanno riguardato complessivamente 30 indagati: per 22 di essi il PM, alla luce dei riscontri raccolti, ha ritenuto i fatti, seppur costituenti reato, sussumibili sotto la definizione di “fatti di lieve entità”, tanto da richiedere l’archiviazione; mentre ai rimanenti 8, in concorso, tra Presidenti e Segretari di alcune Sezioni Elettorali interessate dalle irregolarità, veniva notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, in relazione alla violazione degli artt.90 D.P.R. 570/60 e 110 C.P, per avere alterato il risultato della votazione della sezione di pertinenza: B.C. di anni 48, V.D. di anni 37, B.V. di anni 44, T.A. di anni 37, V.A. di anni 46, R.A. di anni 54, L.F.S. di anni 58 e L.S. di anni 50.