Questura di Siena

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CARTA DEI SERVIZI QUESTURA DI SIENA

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Informazioni e moduli per la trasmissione dati di alloggiati in strutture ricettive ed in appartamenti privati concessi per “locazioni brevi

 

Chi gestisce una struttura ricettiva (alberghiera, paralberghiera ed extralberghiera) è soggetto agli obblighi di comunicazione delle presenze previsti dall’art.109 TULPS (cfr. testo presente anche a lato) e dal DM 07.01.2013 come modificato dal DM 16.09.2021 (testo coordinato non ufficiale a lato).

In particolare ha l’obbligo:

  • di non dare alloggio a persone prive di documenti validi di identificazione;
  • di identificare compiutamente all’arrivo ogni cliente con un valido documento;
  • di inoltrare le generalità (non dunque la copia dei suoi documenti) tassativamente entro 24 ore dall’arrivo (od entro 6h nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore tramite sistema telematico o informatico).

Per agevolare gli utenti con strutture ubicate in questa provincia, con una semplice domanda in carta libera (1) (clicca su modello “C” o a lato nella “Carta Servizi”), una volta autorizzati, sarà possibile trasmettere i dati necessari in modalità telematica direttamente al sito nazionale della Polizia di Stato denominato “ALLOGGIATI WEB” ed adeguato dal 18.01.2022 al nuovo DM.

Nota 1: Per ridurre le dimensioni dei documenti da inviare in formato “PDF” si rappresenta che non è necessario scannerizzare a colori e/o ad alte risoluzioni (fare attenzione in fase di scansione che il documento di 2 pagine sia stato correttamente ed interamente acquisito fronte/retro).

Il sistema, già attivo in via sperimentale nella nostra provincia sin dal giugno 2006 e da tempo esteso a tutto il territorio nazionale, non ha alcun costo. E’ sufficiente infatti un normale personal computer od un dispositivo mobile collegato alla rete internet ed un qualsiasi browser per navigare.
Sul portale sono presenti utili guide a colori che spiegano, in maniera chiara ed esaustiva, le modalità di accesso al sito e di inserimento dei dati (anche in unico file di testo tramite “software gestionali” in uso all’esercente).


A chi si applicano gli obblighi di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate

L’art.109 TULPS citato si applica ad “esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive (2), comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma”.

Nota 2: Per una elencazione delle diverse tipologie di strutture ricettive vedasi la Legge Regionale Toscana 20.12.2016 n.86.

APPARTAMENTI PRIVATI

Come ormai altrettanto noto, in virtù di alcune circolari ministeriali degli scorsi anni e poi da ultimo per effetto dell’interpretazione autentica dell’art.109 TULPS da parte del Legislatore (cfr. art.19 bis DL 113/2018, conv. in L. 132/2018, vds in calce), anche coloro che concedono in locazione o sub-locazione unità immobiliari o parti di esse per una durata inferiore ai 30 – trenta – giorni sono tenuti a segnalare gli arrivi dei propri clienti con la stessa tempistica tramite il predetto portale nazionale (3). 

Nota 3: Come chiarito in recenti circolari agevolmente rinvenibili in rete, al di fuori del “perimetro” di operatività dell’art.109 TULPS come interpretato dal Legislatore, trovano invece applicazione - a seconda dei casi - gli altri e diversi oneri di legge nei confronti dell’Autorità Locale di P.S. (art.12 DL 59/1978 e s.m.i. oppure per gli stranieri art.7 Dlgs 286/1998 e s.m.i. o l’art.193 reg. esec. TULPS per case di cura e istituti sanitari). Si rimanda alle rispettive disposizioni di legge.  Consultare anche le F.A.Q. nella Carta Servizi della Questura di Siena.

Per le locazioni turistiche in Toscana vedasi l’art.70 della LRT 86/2016 e succ. modif.  e l’art.53 del Dlgs 79/2011

Per agevolare i gestori di tali appartamenti privati, la Questura ha predisposto due distinti modelli, recentemente aggiornati, che si trovano nella stessa Carta Servizi, denominati rispettivamente “Modello A” (per chi ha a disposizione un solo appartamento privato) e “Modello B” per la c.d. “Gestione Appartamenti” che consente di gestire in autonomia agli arrivi in due o più appartamenti con le credenziali univoche che saranno inviate.

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E’ importante fare chiarezza sul fatto che l’identificazione di ogni cliente (minori compresi) da parte dell’esercente (a prescindere se struttura ricettiva o appartamento privato) deve avvenire di persona, con esibizione di un valido documento (le tipologie di documenti ammessi a tale scopo sono già precaricate nel portale) al momento del check-in presso la struttura e NON può essere sostituita da forme di comunicazione a distanza che non garantiscono l’identità dell’effettivo fruitore ospitato (es. e-mail con copie scannerizzate dei documenti, sms con pin, app, siti vari, strumenti in genere per il c.d. “self check-in tipo box con chiave senza la presenza in loco dell’esercente).

Si rammenta che la violazione dell’art.109 TULPS è penalmente sanzionata (art.17 TULPS).

 

La Questura di Siena invita dunque tutti i titolari di strutture ricettive ed i proprietari e/o gestori di appartamenti privati concessi per locazioni brevi presenti nella nostra provincia, qualora non ancora abilitati, ad aderire al servizio di trasmissione telematica dei dati che, oltre ad agevolare l'utente nella comunicazione, pratica e più veloce, rappresenta un efficacissimo strumento per consentire alle Forze di Polizia il rintraccio, in tempo reale, di eventuali ospiti pregiudicati o comunque pericolosi che abbiano qualche "conto" in sospeso con la legge.

Nell’attesa di ottenere le credenziali gli interessati potranno temporaneamente comunicare alla Questura gli arrivi dei propri ospiti a mezzo fax usando il modello apposito che si trova nella Carta Servizi (vds a lato il “modulo per invio presenze via fax”).

Nella Carta Servizi si trova anche un utile file “pdf” contenente le “domande e risposte più frequenti” (c.d. F.A.Q.) raccolte in questi anni e che vengono man mano aggiornate con i quesiti più interessanti.

Si rappresenta comunque che gli adempimenti di pubblica sicurezza di cui sopra non esauriscono gli altri oneri nei confronti di Enti diversi (es. la SCIA al S.U.A.P. per avviare la struttura ricettiva oppure la comunicazione telematica al Comune per le locazioni turistiche ex art.70 LRT 86/2016, quelli fiscali, statistici, tassa soggiorno nei comuni ove è istituita etc.). Per eventuali chiarimenti in merito si consiglia di consultare i competenti siti istituzionali e gli U.R.P. degli ufficiali regionali o comunali.

I Comuni, le Associazioni di categoria ed i liberi professionisti che assistono gli esercenti sono pregati di linkare questa pagina sul proprio sito ufficiale per agevolare la diffusione del suo contenuto.

       Siena, 27 luglio 2023


 

Riferimenti normativi (nb: i link sotto riportati nel tempo possono subire variazioni non comunicate)

art.109 T.U.L.P.S. (RD 773/1931)

DM 7.01.2013 (G.U. Serie Generale n.14 del 17.01.2013)

DM 16.09.2021 (G.U. Serie Generale n.246 del 14.10.2021)

art. 19 bis DL 113/2018 conv. in Legge 132/2018 in vigore dal 4.12.2018

 

Link utili:

Portale Servizio Alloggiati

Manuali Utente e Manuale Web Service Servizio Alloggiati

 

Cessione fabbricato (art.12 DL 59/1978 e s.m.i.) e circolare ministeriale esplicativa

Ospitalità a cittadini stranieri od apolidi (art.7 Dlgs 286/98)

 

Legge Regionale Toscana 20.12.2016, n. 86 (Testo Unico del sistema turistico regionale)

MOTouristOffice – Sistema Integrato per il turismo ufficiale (Comune di Siena)


24/01/2012
(modificato il 28/12/2023)

02/11/2024 09:29:06