Questura di Siena

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Carta dei servizi

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Informazioni e moduli per la trasmissione dati alloggiati in strutture ricettive ed in appartamenti privati

CARTA DEI SERVIZI (QUESTURA DI SIENA)
Informazioni e moduli per la trasmissione dati alloggiati in strutture ricettive ed in appartamenti privati

 


Come sapranno tutti i titolari delle numerose strutture ricettive (alberghiere ed extra-alberghiere) presenti nella nostra provincia, importanti modifiche di legge del dicembre 2011 (art.40 c.1 DL 201/2011 conv. con modif. In L.214/2011) hanno modificato quanto originariamente previsto dall'art.109 comma 3 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto773/1931 e s.m.i.) riguardo alla comunicazione dei dati degli alloggiati presso le strutture ricettive. In particolare, dal 28.12.2011 non è più previsto l'utilizzo della classica c.d. "scheda di notificazione" cartacea pur rimanendo l'onere, per l'albergatore:

        -   di non dare alloggio a persone prive di documenti validi di identificazione;

        -   di identificare preventivamente e compiutamente ogni cliente con un valido documento;

        -   di inoltrare le generalità (non dunque la copia dei suoi documenti) entro 24 ore dall’arrivo (“e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro orecome recentemente stabilito dal DL              53/2019) tramite sistema telematico o informatico (regolato dal DM 7.01.2013).


Per agevolare gli utenti, con una semplice domanda di abilitazione (vedi modello “C” nella “Carta Servizi”), una volta autorizzati, sarà possibile trasmettere i dati necessari in modalità telematica direttamente al sito nazionale protetto della Polizia di Stato denominato “ALLOGGIATI WEB” e recentemente aggiornato.


Il sistema, già attivo in via sperimentale nella nostra provincia sin dal giugno 2006 e da tempo esteso a tutto il territorio nazionale, non ha alcun costo. E’ sufficiente infatti un normale personal computer collegato alla rete internet (navigabile attualmente con “Internet Explorer” o “Mozilla Firefox”; per le caratteristiche tecniche consultare comunque direttamente il sito ufficiale “Alloggiati Web” al link  https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/Default.aspx). Sul portale sono presenti utili guide a colori che spiegano, in maniera chiara ed esaustiva, le modalità di inserimento dei dati (anche in unico file di testo tramite “software gestionali” in uso all’esercente) e la gestione dei “certificati digitali” da scaricare anche su più computer a disposizione.


Per ridurre i tempi di rilascio, l’esercente, oltre al proprio documento di identità, allegherà alla domanda anche la copia completa della "autorizzazione" del Comune (licenza, d.i.a. o s.c.i.a., provvedimento unico o altro atto), per effetto della quale si è autorizzati ad esercitare l'attività ricettiva, con  la raccomandazione di non inviare autorizzazioni e/o elaborati tecnici e planimetrici in materia sanitaria, edilizia o di altro tipo, non pertinenti e non necessari.


Per ridurre le dimensioni dei documenti da inviare in formato “PDF” si rappresenta che non è necessario scannerizzare a colori e/o ad alte risoluzioni.

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APPARTAMENTI PRIVATI


Come ormai altrettanto noto, in virtù di alcune circolari ministeriali e poi da ultimo per effetto dell’interpretazione autentica dell’art.109 TULPS da parte del Legislatore (cfr. art.19 bis DL 113/2018, conv. in L. 132/2018 riportato a fondo pagina), anche coloro che concedono in locazione o sub- locazione unità immobiliari o parti di esse per una durata inferiore ai 30 – trenta – giorni sono tenuti a segnalare gli arrivi dei propri clienti con la stessa tempistica tramite il predetto portale nazionale (1).


Per agevolare anche tali soggetti, la Questura ha predisposto due distinti modelli che si trovano nella stessa Carta Servizi denominati rispettivamente “Modello A” - per chi ha a disposizione un solo appartamento privato e “Modello B” per la c.d. “Gestione Appartamenti” che consente di gestire due o più appartamenti con le stesse credenziali che saranno inviate.



(1) Come chiarito in recenti circolari agevolmente rinvenibili in rete, al di fuori del “perimetro” di operatività dell’art.109 TULPS come ora interpretato dal Legislatore, trovano invece applicazione - a seconda dei casi - gli altri e diversi oneri di legge nei confronti dell’Autorità di P.S. (art.12 DL 59/1978 e s.m.i. oppure art.7 Dlgs 286/1998 e s.m.i. o l’art.193 reg. esec. TULPS per case di cura e istituti sanitari). Si rimanda alle rispettive disposizioni di 
legge.


 


E’ importante fare chiarezza sul fatto che l’identificazione di ogni cliente (minori compresi) da parte dell’esercente (struttura ricettiva o proprietario/gestore di appartamento privato) deve avvenire di persona, con esibizione di un valido documento (le tipologie di documenti ammessi a tale scopo sono già precaricate nel portale) al momento del check-in presso la struttura (prima di dare alloggio) e NON può essere sostituito da forme di comunicazione a distanza che non garantiscono l’identità dell’effettivo fruitore ospitato (es. e-mail con copie scannerizzate dei documenti, sms, app, siti vari, strumenti in genere per il c.d. “self check-in” tipo box senza la presenza in loco dell’esercente).

La Questura di Siena invita dunque tutti i titolari di strutture ricettive ed i proprietari e gestori di appartamenti privati concessi nella nostra provincia con le anzidette modalità, qualora non ancora abilitati, ad aderire al servizio di trasmissione telematica dei dati che, oltre ad agevolare l'utente nella comunicazione, pratica e più veloce, rappresenta un efficacissimo strumento per consentire alle Forze di Polizia il rintraccio, in tempo reale, di eventuali ospiti pregiudicati o comunque pericolosi che abbiano qualche "conto" in sospeso con la legge.

Nell’attesa di ottenere le credenziali gli interessati potranno temporaneamente comunicare alla Questura gli arrivi dei propri ospiti a mezzo fax usando il modello apposito che si trova nella Carta Servizi (“modulo per invio presenze via fax”).


Nella Carta Servizi si trova anche un utile file “pdf” contenente le “domande e risposte più frequenti” (c.d. F.A.Q.) raccolte in questi anni e che vengono man mano aggiornate con i quesiti più interessanti.


Si rappresenta comunque che gli adempimenti di pubblica sicurezza di cui sopra non esauriscono gli altri oneri nei confronti di Enti diversi (es. fiscali, statistici, tassa soggiorno nei comuni ove è istituita etc.). Per eventuali chiarimenti in merito si consiglia di consultare i competenti siti istituzionali e gli ufficiali regionali o comunali.


Le  Associazioni  di  categoria  sono  pregate  di  linkare  questa  pagina  sul   proprio   sito ufficiale per agevolare la diffusione del suo contenuto.

 

Il testo della presente carta servizi è scaricabile dal link sui documenti di questa pagina

                                                                                                                                                                                                                 Siena, 17 giugno 2019


 

DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113    (testo non ufficiale, consultare la Gazzetta Ufficiale)


Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. (18G00140) (GU n.231 del 4-10-2018 )


note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2018

[…]

 

Art. 19-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

Introdotto con la LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, (18G00161) (GU n.281 del 3- 12-2018 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/2018


L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773,  si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

 

DECRETO - LEGGE 14 giugno 019 nr. 53 c.d. "Decreto Sicurezza Bis" (TESTO NON UFFICIALE, CONSULTARE LA GAZZETTA UFFICIALE) (G.U. nr. 138 del 14/06/2019): in vigore dal 15/06/2019.

“Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,»”.


24/01/2012
(modificato il 14/04/2023)

04/06/2023 22:11:23