Questura di Siena

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COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO E DI OSPITALITA' STRANIERI/APOLIDI

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Prima di passare all’analisi delle diverse normative che regolano le comunicazioni in questione, occorre subito precisare che per le locazioni turistiche (c.d. “brevi”) di durata fino a 30 gg, le presenze degli ospiti (come avviene per le strutture ricettive vere e proprie) vanno comunicate al massimo entro 6/24h dall’arrivo solo con le modalità previste dall’art.109 TULPS e dal DM 7.01.2013 e s.m.i. tramite il portale nazionale “ALLOGGIATI WEB”. Visita al riguardo la pagina “Carta Servizi” della Questura di Siena ove si trovano tutte le informazioni necessarie (modulistica, normativa, link, domande e risposte piu’ frequenti).

 

Al di fuori di tale particolare disciplina possono trovare applicazione, a seconda dei casi, l’art.12 o l’art.7 di seguito riportati.

  • L’art.12 c.1. del DL 59/1978 e succ. mod. integr. (c.d. “cessione fabbricato antiterrorismo” ex “Legge Moro”) dispone che “Chiunque cede la proprieta' o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonche' le generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilita' del bene e gli estremi del documento di identita' o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.”

 

E’ onere che incombe, al verificarsi dei due requisiti (permanenza superiore al mese ed uso esclusivo), su persone fisiche o anche giuridiche, pubbliche o private, che abbiano la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale rappresentante in caso di società). La comunicazione deve essere presentata all’Autorità LOCALE di P.S. competente per territorio ove si trova l’immobile (vds oltre) a mano, oppure inviata da pec (fa fede la ricevuta di avvenuta consegna) oppure a mezzo raccomandata a/r (fa fede in tal caso la data della ricevuta di accettazione postale).

 

Si precisa che va dichiarata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo (civili, commerciali, industriali, urbani, rustici) e condizione (integri, semidiroccati, in costruzione) ed a qualunque uso adibiti.

In particolare va presentata se trattasi di: abitazione, box, cantina, centro medico/ambulatorio, discoteca, distributore carburanti, fabbricato rurale/baita, fienile, garage/rimessa, industriale, laboratorio, magazzino, negozio, nuova costruzione, ospedale/casa di cura, palestra, posto auto, soffitta, strutture religiose (chiese, etc), strutture ricettive, uffici.

L’identità del cessionario deve essere accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l’esame di un valido documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.

L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione è sanzionata in via amministrativa (da euro 103 ad euro 1.549, pagamento in misura ridotta entro 60 gg dalla contestazione di euro 206, di competenza del Sindaco, proventi al Comune ove si trova il fabbricato).

 

E’ bene sapere che l'art. 2 del decreto legge 20 giugno 2012 n. 79, convertito con la legge 7 agosto 2012 n. 131, ha stabilito che la registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso (ai sensi del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro - DPR n. 131 del 1986), assorbe l’obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato.  Per quanto riguarda i contratti di compravendita di immobili, l'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, aveva già previsto con la registrazione degli stessi analogo assorbimento dell'obbligo di comunicazione della cessione del fabbricato.

Attenzione però, se la cessione riguarda un soggetto straniero (non comunitario) o apolide, la registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate non è sufficiente. In tal caso va sempre dichiarata - entro 48h - la presenza del cessionario ai sensi dell’art.7 Dlgs 286/1998 (vedasi oltre).

 

 

  • Quanto all’art.7 del Dlgs 286/1986 (Testo Unico dell’Immigrazione), è previsto che

Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ((. . .)) ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.

La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.”

 

Tale dichiarazione – già dall’1.01.2007 - NON va usata per comunicare le assunzioni di cittadini stranieri.

 

Si precisa che questa dichiarazione va presentata solo se l’ospite è straniero (ossia cittadino NON COMUNITARIO) oppure apolide (la persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell’applicazione della sua legislazione).

Va compilata dal cedente a prescindere dalla durata della permanenza (anche se fosse di un solo giorno) ed anche se vi è coabitazione; è dovuta anche se il cessionario è parente (art.74 e ss c.c.) o affine (art.78 c.c.) del cedente.

Va sempre consegnata entro 48 h anche se il contratto viene registrato all’Agenzia delle Entrate.

Per gli stranieri farsi esibire l’originale del passaporto o del permesso di soggiorno, se posseduto.

Per evitare errori nella trascrizione di nomi stranieri o qualora le generalità fossero particolarmente lunghe (es. doppi o tripli cognomi e/o nomi) è consigliato allegare copia del documento del cessionario.

 

L’omessa, tardiva o incompleta dichiarazione è sanzionata in via amministrativa (nuovi importi dal 15.11.2023, da euro 500 ad euro 3.500, pagamento in misura ridotta entro 60 gg dalla contestazione di euro 1.000 di competenza del Prefetto, proventi allo Stato).

 

A chi va presentata esattamente la cessione fabbricato o la dichiarazione di ospitalità ?

Come recitano entrambe le norme, va depositata/inviata entro 48h all’AUTORITA’ LOCALE DI P.S. e dunque:

- solo per gli immobili che si trovano nel comune di Siena alla Questura – Ufficio Gabinetto (a mano in doppia copia presso il corpo di guardia di via del Castoro, oppure raccomandata a/r con allegata copia del documento del cedente dichiarante oppure in formato “pdf” da pec alla pec dipps175.00F0@pecps.poliziadistato.it);

- per gli immobili ubicati nei comuni di Chiusi e Poggibonsi ai rispettivi Commissariati Distaccati di Pubblica Sicurezza;

- per gli immobili ubicati nei restanti comuni della provincia ove non è presente il presidio della Polizia di Stato, al compente Sindaco (verificare orari, uffici e modalità sui rispettivi siti istituzionali).

 

Quale modello usare ?

Sul sito ufficiale della Polizia di Stato, alla sezione “Come fare per” sono presenti due pagine, denominate “Cessione Fabbricato” e “Ospitalità a cittadini stranieri”, che contengono i rispettivi modelli sinora piu’ noti per le rispettive dichiarazioni.

 

Ad ogni modo, per agevolare l’utenza di questa provincia, la Questura ha realizzato un apposito modello unificato con le spiegazioni sul retro che può essere utilizzato a seconda dei casi (art.12 o art.7) barrando le relative caselle. Il modulo è particolarmente utile perché contiene tutti gli spazi necessari anche nel caso che cedente e/o cessionario siano persone giuridiche (in tal caso vanno messi anche i dati del legale rappresentante che firma) oppure agiscano quale tutore o curatore di terzi. Il modulo in “pdf” si trova in questa stessa pagina.

 

Avvertenza: per tutte le norme qui citate consultare sempre il testo ufficiale aggiornato.


27/11/2023
(modificato il 29/11/2023)

26/11/2024 06:14:59