Questura di Savona

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  • telefono: 01985501
  • fax: 0198550777
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SPORTELLO UFFICIO IMMIGRAZIONE

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INFORMAZIONI

ORARIO DI APERTURA DEGLI SPORTELLI

 

L’Ufficio Immigrazione è aperto al mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00, alle ore 12:00, e salvo straordinarie aperture pomeridiane per la consegna dei permessi di soggiorno, il lunedì pomeriggio dalle ore 15:00, alle ore 17:00:

LUNEDÌ - dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (acquisizione istanze ed informazioni);

LUNEDÌ - dalle ore 15:00 alle ore 17:00 (consegna permessi di soggiorno);

MARTEDÌ - dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (acquisizione istanze ed informazioni);

MERCOLEDÌ - dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (acquisizione istanze ed informazioni e ricevimento Avvocati);

GIOVEDÌ - dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (consegna permessi di soggiorno ed acquisizione istanze presentate da Enti e Patronati);

VENERDÌ - dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (acquisizione istanze ed informazioni).

 

A

ISTANZE DI RILASCIO, RINNOVO, CONVERSIONE, AGGIORNAMENTO O DUPLICATO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO TRAMITE UFFICI POSTALI

La richiesta di primo rilascio, rinnovo, conversione o aggiornamento delle tipologie di titoli al soggiorno che sono di seguito elencate, deve essere presentata tramite gli Uffici Postali abilitati, contrassegnati dal logo “Sportello Amico”, utilizzando l’apposito kit che è a disposizione presso gli uffici postali:

  • aggiornamento permesso di soggiorno in formato elettronico, anche permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (modifica stato civile, inserimento figli, cambio passaporto);
  • conversione permesso di soggiorno (da altra tipologia in lavoro subordinato, autonomo, motivi familiari- coesione familiare, studio, attesa occupazione; da attesa occupazione in residenza elettiva);
  • duplicato permesso di soggiorno (anche permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo);
  • rilascio permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • rilascio permesso di soggiorno per cittadini stranieri S.L.P. rilasciato da altro Stato U.E. (art.9-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni);
  • rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per attesa cittadinanza;
  • rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
  • rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per attesa occupazione;
  • rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
  • rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per lavoro in casi particolari (art.27 d.lgs. n.286/98 e succ.mod.);
  • rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale;
  • rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per attività sportiva;
  • rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per motivi familiari;
  • rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per motivi religiosi;
  • rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per residenza elettiva;
  • rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per ricerca scientifica;
  • rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per studio (superiore a 90gg.);
  • rilascio/rinnovo Carta Blu UE (art.27quater, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni);
  • rilascio permesso per ricerca lavoro/imprenditorialità degli studenti e ricercatori

(art.39-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni);

  • rinnovo permesso di soggiorno per asilo politico;
  • rinnovo protezione sussidiaria e protezione speciale

(art.32, comma 3 d.lgs n.25/08) - solo titolari di passaporto/titolo di viaggio;

  • rinnovo permesso di soggiorno per status di apolide;
  • rilascio/aggiornamento/duplicato carta di soggiorno (anche permanente) per familiare extracomunitario di cittadino italiano o dell’Unione Europea;
  • rinnovo/aggiornamento/duplicato p.s. per motivi familiari - parente entro II grado di cittadino italiano (art.19, comma 2, lettera c, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni).

 

In caso di procedura effettuata tramite Kit postale, è possibile controllare la data di convocazione per “Attivazione e consegna PSE” al sito www.portaleimmigrazione.it, accedendo in AREA RISERVATA STRANIERI ed inserendo poi le credenziali riportate sull’assicurata postale (Password e User Id) oppure, se noto, il numero di pratica (Esempio 23SV000000).

 

 

B

ISTANZE DI RILASCIO, RINNOVO, AGGIORNAMENTO O DUPLICATO PERMESSO DI SOGGIORNO DA PRESENTARSI DIRETTAMENTE ALLO SPORTELLO DELL’UFFICIO IMMIGRAZIONE

La richiesta di primo rilascio, rinnovo, conversione o aggiornamento delle altre tipologie di titoli al soggiorno che sono di seguito elencati, deve essere presentata direttamente allo sportello dell’Ufficio Immigrazione secondo le modalità indicate e negli orari di apertura dello sportello:

  • cure mediche con visto dall'estero;
  • famiglia (rilascio e rinnovo minori non accompagnati a seguito di affidamento anche di fatto);
  • integrazione minore;
  • minore età e affidamento;
  • rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per missione (superiore a 90 gg.);
  • motivi di giustizia (art.11, comma 1, lett. c), D.P.R. n.394/99 e succ. mod.);
  • protezione speciale (ex art.19, comma 1 e 1.1, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni);
  • richiesta protezione internazionale (attestazione di soggiorno per richiedenti protezione internazionale);
  • rilascio atti di particolare valore civile (art.42-bis, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e int.);
  • vacanze lavoro;                                                                                                                               
  • casi speciali (protezione sociale ex art.18, comma 1, vittime di violenza domestica ex art. 18–bis, vittime di sfruttamento lavorativo ex art. 22, comma 12 sexies, d.lgs. n.286/98 e succ. mod. e integrazioni);
  • Primo rilascio permesso di soggiorno elettronico per asilo a seguito di riconoscimento da parte della competente Commissione oppure dal Tribunale a seguito del ricorso;
  • Permesso di soggiorno elettronico per Protezione Sussidiaria (solo rilascio) e Protezione Speciale (Art. 32 comma 3 D. Lgs. 25/2008);
  • Permesso di soggiorno per cure mediche (Art.19 comma 2 lettera D-bis D. Lgs.286/98);
  • Permesso di soggiorno per gravidanza (Art. 28 D.P.R. 394/99 in combinato disposto con Art. 19 comma 2 lettera D, D. Lgs. 286/98);
  • Permesso di soggiorno per assistenza minori (Art. 31 comma3 D. Lgs. 286/98);
  • Permesso di soggiorno per cittadini britannici che usufruiscono della Brexit (Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 - Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
  • Permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo;
  • Permesso di soggiorno per attesa ricorso pendente ex art.35 del D. Lgs. 25/2008;
  • Documento di viaggio per rifugiati/apolidi e titolo di viaggio per stranieri.

Si precisa che devono essere presentate direttamente allo sportello dell’Ufficio Immigrazione anche le istanze di rilascio, rinnovo, aggiornamento o duplicato del permesso di soggiorno, per tutti i titoli, nei soli casi in cui gli interessati non siano in possesso del passaporto o lo stesso fosse scaduto.

 

Per le tipologie di permesso di soggiorno sopra elencate, i familiari extracomunitari di cittadino UE, ai fini del rilascio del titolo di soggiorno elettronico (Carta UE), dal 2 agosto 2021 possono altresì procedere ad inoltrare la richiesta tramite gli Uffici Postali con apposito kit.

 

 

RITIRO DEL TITOLO DI SOGGIORNO

Tutti coloro che sono in attesa del ritiro del titolo di soggiorno di qualsiasi tipo e categoria sono invitati a verificare sul sito della Questura di Savona (http://questure.poliziadistato.it/stranieri), alla voce in basso a destra Servizi - Permesso di soggiorno - Controllo, che il documento di soggiorno sia pronto per la consegna.

Per tutti i titoli di soggiorno richiesti tramite kit postale, l’appuntamento per il ritiro del titolo di soggiorno verrà comunicato mediante SMS sul numero di cellulare indicato dall’interessato nell’istanza.

INTEGRAZIONE DOCUMENTI

Tutte le integrazioni documentali relative alle istanze dei titoli di soggiorno depositate presso questo Ufficio dovranno essere presentate tramite PEC all’indirizzo dipps180.00p0@pecps.poliziadistato.it oppure, in alternativa, direttamente allo sportello dell’Ufficio Immigrazione nei giorni e negli orari già precedentemente indicati.

DICHIARAZIONE DI PRESENZA

Per l’ordinamento italiano gli stranieri che hanno intenzione di soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 90 giorni per motivi di visita, affari, turismo e studio non devono richiedere il permesso di soggiorno, essendo sufficiente la dichiarazione di presenza.

Coloro che provengono da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen devono dichiarare la propria presenza, entro otto giorni dall’ingresso in Italia al Questore della provincia in cui si trovano (art. 5 comma 7, D. Lgs. 286/98 e succ. mod., Testo Unico sull’Immigrazione) sottoscrivendo uno specifico modulo, “DICHIARAZIONE DI PRESENZA” scaricabile dal sito, da consegnare direttamente allo sportello dell’Ufficio Immigrazione nei giorni e negli orari già indicati, invece, se sono ospiti di strutture alberghiere, si avvalgono della dichiarazione resa dall’albergatore, che ha l’obbligo di segnalare all’autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo e nulla devono inoltrare alla Questura.

Anche per coloro che, in provincia di Savona, giungendo da uno dei Paesi terzi, facciano scalo in uno dei Paesi Schengen, la dichiarazione di presenza deve essere resa direttamente presso l’Ufficio Immigrazione, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, nei giorni e negli orari già indicati.

 

DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’

Ai sensi dell’art.7 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, “chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o  apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’autorità locale di Pubblica Sicurezza”.

“La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio, oltre al titolo per il quale la comunicazione è dovuta”.

Alla dichiarazione va allegata la fotocopia del passaporto dello straniero, in particolare delle pagine che riportano i dati anagrafici, il visto o il timbro d’ingresso.

Se lo straniero viene ospitato nel comune di Savona, la dichiarazione di ospitalità va presentata utilizzando il modulo “DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’”, scaricabile dal sito, direttamente allo sportello dell’Ufficio Immigrazione.

Se lo straniero viene ospitato nel comune di Alassio, la dichiarazione di ospitalità va presentata al Commissariato di PS, anche tramite PEC, al seguente indirizzo: dipps180.5100@pecps.poliziadistato.it

 

In tutti gli altri casi l’autorità locale competente è il Sindaco e le dichiarazioni di ospitalità andranno presentate al Comune dove è ubicata l’abitazione che ospiterà lo straniero.

RICHIESTE INFORMAZIONI

Tutte le informazioni sulla normativa in materia di immigrazione e condizione dello straniero e tutte le informazioni relative alle procedure e alla documentazione necessaria per la presentazione e compilazione delle istanze di rilascio, rinnovo, conversione, aggiornamento e duplicato dei titoli di soggiorno possono essere richieste agli sportelli dedicati delle OO.SS. CGIL, CISL E UIL, al Servizio Immigrazione della Caritas Diocesana ed alle ACLI, presenti nella provincia di Savona.


12/05/2023
(modificato il 06/09/2024)

15/10/2024 13:57:26