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Atti persecutori o "stalking": reato punibile con la reclusione fino a 4 anni

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Il nuovo reato è stato introdotto dalla legge 38/09 che ha anche previsto l'ammonimento, provvedimento che il Questore emette nei confronti del persecutore

Dal 23 aprile 2009, data di approvazione definitiva del decreto legge n. 11/09, conosciuto col nome di decreto antistupri, è stato introdotto", nel codice penale, il nuovo reato di atti persecutori, meglio noto col termine "stalking", con la previsione di una pena da sei mesi a quattro anni di carcere per i responsabili.

Nel codice penale, infatti, nella sezione "Delitti contro la libertà morale", subito dopo l'art. 612 è stato inserito l'art. 612 bis "atti persecutori".

La nuova legge n. 38/09, inoltre, per porre fine, nel più breve tempo possibile, agli atti persecutori che, se reiterati, inciderebbero significativamente sullo stato d'animo della vittima, dà la possibilità alla persona offesa dal reato, fino a quando non decide di querelare il suo persecutore, di esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza, avanzando una richiesta al Questore di ammonimento, con cui il soggetto destinatario del provvedimento è invitato a tenere una condotta conforme alla legge.

In particolare, l'art. 7 della Legge 38/09 prevede che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato d'ansia o di paura ovvero ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

La nuova legge n. 38/09, all'art. 8 prevede, altresì, l'adozione di una misura di prevenzione "l'ammonimento" che, nella sua prima applicazione, sarà alternativa all'avvio del procedimento penale.

La persona che si ritiene offesa da atti persecutori "fino a quando non propone querela per il reato di cui all'art. 612 bis del C. P., può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.

Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Il Questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni".

In base alla previsione normativa, quindi, l'ammonimento non è un provvedimento che si fonda solo sulla richiesta dell'istante il quale, nell'ambito di un rapporto conflittuale e di forte partecipazione emotiva, specie se con la persona accusata di atti persecutori sussisteva una relazione sentimentale, potrebbe enfatizzare gli atti ed i comportamenti di cui si ritiene vittima. Da qui il presupposto della nuova normativa che dà facoltà al Questore, se ritenuto necessario, di svolgere un'attività istruttoria per verificare la fondatezza della richiesta.

Appare evidente, quindi, che la ratio dell'ammonimento è sicuramente quella di far cessare, nel più breve tempo possibile gli atti persecutori che incidono significativamente sullo stato d'animo della vittima.


03/06/2009
(modificato il 04/06/2009)

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