Questura di Rovigo

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  • telefono: 0425202511
  • fax: 0425202777

UFFICIO IMMIGRAZIONE

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Ufficio Immigrazione

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI E DOCUMENTI DA PRESENTARE 

 

ORARIO DI APERTURA DEGLI SPORTELLI

L’Ufficio Immigrazione è aperto al mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 salvo straordinarie aperture pomeridiane per la consegna dei permessi di soggiorno (esclusivamente su convocazione).

Si potrà accedere all’Ufficio SOLO su appuntamento e rispettando rigorosamente l’orario di convocazione.

In caso di procedura effettuata tramite kit postale è possibile controllare la data di convocazione per “Attivazione e consegna pse” al sito www.portaleimmigrazione.it, accedendo in AREA RISERVATA STRANIERI ed inserendo poi le credenziali riportate sull’assicurata postale (Password e User Id).  

ISTANZE DI RILASCIO, RINNOVO, CONVERSIONE, AGGIORNAMENTO O DUPLICATO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO

La richiesta di primo rilascio, rinnovo, conversione o aggiornamento delle principali tipologie di titoli al soggiorno deve essere presentata tramite gli Uffici Postali abilitati, contrassegnati dal logo "Sportello Amico", utilizzando l’apposito kit che è a disposizione presso gli uffici postali.

Per le istanze di permesso di soggiorno escluse dalla presentazione tramite kit postale, è attivo il nuovo portale della Polizia di Stato denominato “PRENOTA FACILE” che consente di prenotare un appuntamento tramite sito https://prenotafacile.poliziadistato.it. Di seguito sono elencate le tipologie dei permessi di soggiorno interessate:

  • Conversione del permesso di soggiorno da protezione sussidiaria a motivi di lavoro subordinato/autonomo;
  • Primo rilascio permesso di soggiorno elettronico per asilo, a seguito di decisione positiva;
  • Permesso di soggiorno elettronico per Protezione Sussidiaria (solo rilascio) e Protezione Speciale (Art. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008);
  • Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'U.E. (Art.10 D.lgs. 30/2007);
  • Permesso di soggiorno per cure mediche (Art.19 comma 2 lettera D-bis D.lgs. 286/98);
  • Permesso di soggiorno per gravidanza (Art. 28 D.P.R. 394/99 in combinato disposto con Art. 19 comma 2 lettera D D.lgs. 286/98);
  • Carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell'U.E. (Art. 17 D.lgs. 30/2007);
  • Permesso di soggiorno per assistenza minori (Art. 31 comma 3 D.lgs. 286/98);
  • Permesso di soggiorno per cittadini britannici che usufruiscono della Brexit (Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 - Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
  • Permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo;
  • Permesso di soggiorno per attesa ricorso pendente ex art. 35 del D.lgs. 25/2008;
  • Documento di viaggio per rifugiati/apolidi e titolo di viaggio per stranieri

Le prenotazioni dovranno essere effettuate con le generalità dello straniero richiedente il soggiorno pena la nullità della prenotazione stessa.

 

I familiari extracomunitari di cittadino UE, ai fini del rilascio del titolo di soggiorno elettronico (Carta UE), dal 2 agosto 2021, possono altresì procedere ad inoltrare la richiesta a mezzo degli Uffici postali.

SOLO nel caso di straniero convivente con parente entro il 2 grado o coniuge, di nazionalità italiana, le istanze di rilascio di permesso di soggiorno ex art 19 c.2 lett c. TU 286/98 devono essere presentate direttamente alla Questura-Ufficio Immigrazione previa prenotazione di un appuntamento tramite gli sportelli della Rete Informativa Immigrazione o inviando una e-mail all’indirizzo PEC:

dipps173.00P0@pecps.poliziadistato.it

Le prenotazioni degli appuntamenti per i residuali servizi non presenti nei già menzionati elenchi e non richiedibili tramite kit postale devono essere effettuate tramite gli sportelli della Rete Informativa Immigrazione o direttamente tramite la Questura-Ufficio Immigrazione inviando una e-mail all’indirizzo PEC:

dipps173.00P0@pecps.poliziadistato.it

RITIRO DEL TITOLO DI SOGGIORNO

Tutti coloro che sono in attesa del ritiro del titolo di soggiorno di qualsiasi tipo e categoria sono invitati a verificare sul sito della Questura di Rovigo https://questure.poliziadistato.it/stranieri che il documento di soggiorno sia pronto per la consegna.

In ogni caso, l'appuntamento verrà comunicato mediante SMS sul numero di cellulare indicato dall'interessato nell'istanza.

Si invita pertanto l’utenza a non richiedere tale informazione attraverso mail.

MANCATA PRESENTAZIONE ALL’APPUNTAMENTO PER ISTANZA DI RILASCIO, RINNOVO, CONVERSIONE E RITIRO DEL TITOLO DI SOGGIORNO

Tutti coloro che non si presentano alla data della convocazione per l’istanza di rilascio/rinnovo/conversione e ritiro del titolo di soggiorno di qualsiasi tipo e categoria dovranno richiedere un nuovo appuntamento inviando una mail al seguente indirizzo:

dipps173.00P0@pecps.poliziadistato.it secondo il seguente schema:

Oggetto: cognome – nome – data di nascita n. Assicurata/n. Pratica

Testo: nel testo dovrà essere indicata la motivazione della richiesta ed il recapito telefonico.

INTEGRAZIONE DOCUMENTI

Tutte le integrazioni documentali relative alle istanze di rilascio, rinnovo, conversione dei titoli di soggiorno depositate presso questo Ufficio dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo 

dipps173.00P0@pecps.poliziadistato.it   INDICANDO:

Oggetto: integrazione istanza

Cognome – Nome – data di nascita n. Assicurata/n. Pratica

 

Allegati: la documentazione mancante, dovrà essere inviata in un unico file in formato pdf, comprensiva delle fotocopie della ricevuta dell’istanza e del biglietto di invito per integrazione o della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90.

DICHIARAZIONE DI PRESENZA

Per l'ordinamento italiano gli stranieri che hanno intenzione di soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 90 giorni per motivi di visita, affari, turismo e studio non devono richiedere il permesso di soggiorno, essendo sufficiente la dichiarazione di presenza.

Coloro che provengono da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen devono dichiarare la propria presenza, entro otto giorni dall'ingresso in Italia al Questore della provincia in cui si trovano (art. 5, comma 7, d.lgs. n.286/98 e succ. mod., Testo Unico sull'Immigrazione) sottoscrivendo un specifico modulo oppure, se sono ospiti di strutture alberghiere, si avvalgono della dichiarazione resa dall'albergatore, che ha l'obbligo di segnalare all'autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo.

In provincia di Rovigo la dichiarazione di presenza deve essere resa inviando via pec l’apposito modulo all’indirizzo

dipps173.00P0@pecps.poliziadistato.it

Per coloro che hanno apposto sul passaporto/documento di viaggio il timbro uniforme Schengen da parte delle autorità di frontiera in Italia, la dichiarazione si intende assolta al momento dell'ingresso in frontiera.

DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’

Ai sensi dell'art. 7 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.”

La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta".

Alla dichiarazione va allegata la fotocopia del passaporto dello straniero, in particolare delle pagine che riportano i dati anagrafici, il visto o il timbro d' ingresso.

Se lo straniero viene ospitato nel comune di Rovigo, la dichiarazione di ospitalità va presentata utilizzando il modulo "DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’", scaricabile dal sito, unicamente via mail all'Ufficio Relazioni con il Pubblico al seguente indirizzo:

dipps173.00P0@pecps.poliziadistato.it

Se lo straniero viene ospitato nel comune di Adria o di Porto Tolle la dichiarazione di ospitalità va presentata ai rispettivi Commissariati di PS, anche tramite pec, ai seguenti indirizzi:

dipps173.5200@pecps.poliziadistato.it (Commissariato Porto Tolle)

dipps173.5110@pecps.poliziadistato.it (Commissariato Adria)

In tutti gli altri casi l'autorità locale competente è il Sindaco e le dichiarazioni di ospitalità andranno presentate al Comune dove è ubicata l'abitazione che ospiterà lo straniero.

RICHIESTE INFORMAZIONI

Tutte le informazioni sulla normativa in materia di immigrazione e condizione dello straniero e tutte le informazioni relative alle procedure e alla documentazione necessaria per la presentazione e compilazione delle istanze di rilascio, rinnovo, conversione, aggiornamento e duplicato dei titoli di soggiorno possono essere richieste ai Patronati preposti presenti nella provincia di Rovigo, oltre che al Centro di ascolto del Comune di Rovigo e alla Caritas.


18/03/2022
(modificato il 13/12/2022)

12/10/2024 19:46:37