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Detenzioni delle Armi

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Nuove disposizioni di legge relative alla detenzione delle armi

Il decreto legge 2013/121, in vigore dal 5 novembre dello scorso anno, ha apportato delle novità per quanto riguarda la mera detenzione delle armi.

Da allora, infatti, anche chi soltanto detiene armi è obbligato a presentare, entro il 14 maggio 2015, all'ufficio di pubblica sicurezza o alla Stazione dei Carabinieri competente territorialmente, certificato medico, attualmente previsto dal settimo comma dell'art. 35 del t.u.l.p.s., rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dal quale si rilevi che il detentore non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere e non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope o abusare di alcol.

Trascorsi i diciotto mesi gli interessati potranno presentare il certificato medico nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di Pubblica Sicurezza o dalla Stazione dei Carabinieri territorialmente competente, per non incorrere nell'avvio di un procedimento amministrativo finalizzato all'emissione, da parte del Prefetto della Provincia di Roma, del divieto di detenzione di armi e munizioni.


02/08/2014

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