Questura di Roma

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Linee guida per la compilazione del regolamento per associazione di volontariato Guardie Particolari Giurate Zoofile

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RILASCIO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA GIURATA VOLONTARIA ZOOFILA

La qualifica di Guardia Giurata Volontaria Zoofila ai sensi dell'art. 138 del T.U.L.P.S.  è rilasciata dal Questore su delega del Prefetto per una durata biennale  a coloro che esercitano nel territorio di Roma e provincia, per conto di Associazioni protezionistiche zoofile/ambientali/venatorie riconosciute da leggi statali e/o regionali, l’ attività di vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L. 189/2004.

Durante l'espletamento del comandato e autorizzato servizio, la guardia giurata volontaria zoofila, indosserà l'uniforme approvata con decreto prefettizio, secondo la previsione degli artt. 230 e 254 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di P.S..

Per l'attribuzione della qualifica di guardia giurata volontaria zoofila, l'aspirante deve possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del T.U.L.P.S. , con  particolare riguardo alla "buona condotta".

Prima di ottenere il rilascio del decreto di approvazione della nomina a  guardia giurata volontaria l'interessato dovrà prestare giuramento avanti al Prefetto o a un delegato da quest'ultimo.

Chi può fare la richiesta

La domanda per l'approvazione della nomina a guardia giurata volontaria può essere presentata esclusivamente  dal Presidente o delegato dell'Associazione, purchè riconosciuta da leggi statali (riconoscimento del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero della Salute e  del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di concerto con il Ministero dell'Interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale) e/o da leggi regionali (associazione iscritta all'Albo Regione Lazio).

Cosa fare

La domanda va presentata alla Prefettura - U.T.G. della provincia in cui  l'aspirante guardia ha la propria residenza, nelle modalità e con la documentazione di seguito specificata.

Documentazione richiesta

  1. Istanza ( in bollo da € 16,00 per le associazioni no Onlus) firmata dal rappresentante legale dell'associazione, con allegata copia del documento di identità, controfirmata per accettazione della nomina da parte dell'interessato (vedasi modello allegato);
  2. copia del decreto di riconoscimento statale e/o regionale dell'associazione;
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. 445/2000 sottoscritta e datata dall'interessato - corredata da copia della carta di identità - attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza ed eventuale domicilio di fatto, lo stato di famiglia, il titolo di studio, la posizione agli effetti degli obblighi militari, eventuali condanne e carichi pendenti
    (vedasi il modello di autocertificazione)
  4. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione ai sensi art. 46 D.P.R. 445/2000, corredata da copia del documento di identità,  attestante il numero complessivo degli associati alla sede provinciale e l'inserimento dell'aspirante guardia nell'elenco soci di detta sede (nel caso in cui i compiti previsti dalla L. 189/2004 siano espletati in ambito provinciale diverso da quello di Napoli, andrà precisata la sede dell'associazione presso cui l'aspirante guardia è incardinato)
  5. dichiarazione del rappresentante dell'associazione relativa al possesso, da parte dell'aspirante guardia volontaria, dei requisiti formativi, psico-fisici e attitudinali richiesti dall'art. 1 del Regolamento dei servizi di vigilanza delle guardie giurate volontarie zoofile approvato dal Questore di Napoli (solo per le guardie giurate volontarie che espleteranno i servizi di cui alla L. 189/2004 nel territorio di Napoli e provincia).

Per maggiori informazioni e chiarimenti sono consultabili le Linee Guida 2021 adottate dalla Questura di Roma, allegate di seguito.

Riferimenti normativi

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 133 e seguenti);
  • Regolamento di esecuzione del Testo Unico (Regio Decreto 6.5.1940 n. 635, articolo 249 e seguenti);
  • Legge 189 del 20 luglio 2004;
  • Circolare n. 557/PAS/U/009299/10089.D.GG(1) del 29 giugno 2018.

 

DOCUMENTI SCARICABILI


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