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Cessione fabbricati

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Nuove disposizioni per comunicazioni di cessioni di fabbricato

CESSIONE DI FABBRICATO L'art. 2 del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito in Legge n. 131 il 07/08/2012, prevede espressamente ""l'assorbimento"" dell'obbligo di comunicazione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, in caso di registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o porzione di esso, soggetti all'obbbligo di registrazione in termine fisso di cui al D.P.R. 26/04/1986 n.131. L'assorbimento del predetto obbligo viene esteso, quindi, ai contratti di comodato ed a tutti i contratti di locazione registrati, comprese le locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività di impresa, o di arti e professioni, precedentemente escluse. Per i residui casi in cui la cessione di fabbricato non è soggetta alla registrazione del contratto (come il comodato d'uso verbale, la locazione finanziaria e/o in leasing, l'ospitalità ad uso esclusivo) si continua ad applicare il previsto obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza e la disciplina sanzionatoria di cui al quarto comma dell'art. 12 D.L. n.59/1978 . Si sottolinea che per cessione fabbricato la norma intende la cessione ad uso esclusivo per un periodo superiore al mese, pertanto l'ospitalità e la convivenza non vanno comunicate. Divisione Anticrimine-Uff.Cessione Fabbricato, C.so D'Augusto 192: orario 09-12 dal lunedì al venerdì Pec: anticrimine.quest.rn@pecps.poliziadistato.it OSPITALITA' CITTADINI non appartenenti all' UNIONE EUROPEA L'ospitalità, la convivenza così come pure la cessione di immobili a qualsiasi titolo e periodo a cittadini non aderenti all'Unione Europea vanno invece comunicati entro le 48 ore mediante il modulo scaricabile da internet "Comunicazione ospitalità stranieri", come previsto dal art.7 D.L.G.S. 286/89. Pertanto l'obbligo della comunicazione di cui al sopramenzionato art. 7 non si applica alle cessioni e/o all'ospitalità di cittadini comunitari (per i quali non è dovuta). Ufficio Immigrazione via Bonsi, 38: dalle09.00 alle 12.00- dal lunedì al venerdì Pec: immig.quest.rn@pecps.poliziadistato.it AFFITTACAMERE E/O APPARTAMENTI PER VACANZE (Sistema Alloggiati Web) Si comunica che il Ministero con nota n. 559/D/002.12f/2819 dell'11 marzo 2014, hachiarito che anche i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze, gli affittacamere e le Agenzie Immobiliari che svolgono tale attività in forma non imprenditoriale, sono tenuti all'obbligo della comunicazione all'Autorità di P.S. mediante la trasmissione delle Schedine Alloggiati . Pertanto a partire dal 5 maggio 2014, le predette strutture ricettive dovranno comunicare, entro 24 ore, l'arrivo di persone alloggiate utilizzando esclusivamente il sistema di trasmissione telematica. Per richiedere le credenziali d'accesso al sistema di invio telematico delle schedine, i gestori dovranno accedere al sito internet http://questure.poliziadistato.it/Rimini/articolo-6-695-5562-1.htm e seguire le istruzioni. Accedendo al sito Internet https://alloggiatiweb.poliziadistati.it, alla sezione Supporto Tecnico -Manuali, i predetti gestori e proprietari potranno scaricare la guida per l'utilizzo del servizio di invio schedine. I gestori o proprietrari delle strutture ricettive in argomento, che in precedenza hanno già utilizzato questo sistema di comunicazione on-line, dovranno contattare l'Amministratore Locale, (che risponde al nr.0541/436518), per apportare le relative modifiche. (rif. nota ministeriale n. 559/D/002.12f/2819 dell'11 marzo 2014)
03/04/2013
(modificato il 09/04/2014)

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