NUOVA DISCIPLINA CESSIONE FABBRICATI
In merito all'obbligo della comunicazione cessione fabbricati da presentare in Questura e presso i Comuni nel restante territorio della provincia ai sensi dell'art.12 D.L. 21.03.1978 n.59, convertito con legge 18.05.1978, n. 191, si rende noto che l'art. 3 del D.leg.vo 14.03.2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, nell'introdurre la c.d. "cedolare secca sugli affitti", al comma 3 ha previsto che la registrazione del contratto di locazione "assorba", tra l'altro, l'obbligo della comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall'art. 12 del D.L. 21.03.1978 n. 59, convertito in L. 191/78.
Più recentemente, l'art. 5 commi 1, lettera d), e 4, del D.L. 13.05.2011 n. 70, recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito con Legge del 12.07.2011, n.106, ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati.
Si evidenzia che, ai sensi del comma 6 del richiamato art.3 del D.L. 23/2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività di impresa, o di arti e professioni.