Questura di Reggio Emilia

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Linee di indirizzo inerenti alla corretta acquisizione delle denunce di munizionamento per armi da sparo detenuto dai cittadini.

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Questura di Reggio Emilia

Linee guida relative alla corretta acquisizione della denuncia di munizioni lecitamente detenute dai cittadini residenti e/o domiciliati nella provincia di Reggio Emilia.

Tenuto conto dei numerosi quesiti che pervengono a questa Divisione di Polizia Amministrativa in merito alla corretta acquisizione della denuncia di munizioni lecitamente detenute dai cittadini residenti e/o domiciliati nella provincia di Reggio Emilia, si ritiene opportuno fornire alcune linee guida che, conformemente alle disposizioni impartite dalla vigente normativa nonché all’orientamento attuale fornito sull’argomento da circolari ministeriali esplicative, possano indirizzare gli operatori verso una semplificazione negli accertamenti di competenza, corroborandoli con puntuali indicazioni fornite dagli stessi cittadini.

In merito al possesso di munizioni, si segnalano controverse modalità di denuncia da parte dei detentori, che vengono di fatto tollerate dagli uffici territoriali preposti. Rientrano in tale novero , per mero esempio, coloro i quali utilizzano locuzioni quali: “munizioni consentite dalla legge” oppure “munizionamento per la sola arma corta distinto per calibro”.

A tal proposito, si rimanda  all’art.58 del Regolamento per l’Esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 635/1940) che, al primo comma, dispone che venga fatta denuncia di munizioni distinguendo per “specie e quantità. L’interpretazione prevalente della norma individua nella indicazione “per specie” la distinzione relativa al munizionamento utilizzabile per le armi corte e quello utilizzabile per le armi lunghe, senza quindi alcun distinguo in merito al calibro. Tale obbligo permetterà una notevole semplificazione dell’attività dei vari presìdi territoriali che limiteranno le numerose denunce presentate dall’utente che, detentore di armi di vario calibro, acquista specifico e differenziato munizionamento. Sarà altresì agevolata l’attività di controllo degli stessi Uffici su cui ricade l’onere dell’accertamento che avranno puntuale contezza delle munizioni detenute dal cittadino e denunciate nei limiti previsti dall’art. 97 del citato Regolamento (200 cartucce per pistola o rivoltella e 1500 per fucile da caccia). Sul punto risulta meritevole di menzione la circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS.10611-10171.(1) che, in data 7 agosto 2006, facendo altresì rimando alla sentenza n. 1282 – I Sez. Pen. della Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “l’obbligo di denuncia ex art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. deve ritenersi posto a carico del detentore di munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo delle medesime, mentre il detentore è esentato da detto obbligo (e dunque la relativa omissione non è penalmente perseguibile) in caso di modificazioni in decremento delle munizioni stesse”.

La ratio delle norme in argomento è quella di tutelare il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, imponendo ai cittadini l’onere di portare a conoscenza l’Autorità di P.S. circa le munizioni detenute nei limiti quantitativi autorizzati, tutela certamente non pregiudicata nel caso di variazioni in decremento del munizionamento come anche in caso di “reintegro” (ristoro del munizionamento utilizzato). In estrema sintesi, non si riterranno in difetto i cittadini che, all’atto del controllo dell’armamento e del munizionamento lecitamente detenuti, risulteranno detenere un numero di cartucce inferiore a quanto dichiarato nell’ultima denuncia presentata ex art. 38 R.D. 773/1931. Parimenti le cartucce acquisite per un “consumo immediato”, ovvero per il loro utilizzo nell’arco di 72 ore dalla loro materiale apprensione, non dovranno essere denunciate (ma dovranno rientrare nei limiti di quelle denunciate qualora detenute). Specifica menzione merita, infine, il munizionamento per arma corta compatibile con le armi lunghe da caccia: tale previsione è regolamentata dall’art. 6 comma 7 del Decreto Legislativo 204/2010 che sancisce testualmente “Per i fucili da caccia in grado di camerare le cartucce per pistola o rivoltella, si applica il limite detentivo di 200 cartucce cariche” .Anche per tale ultima circostanza si ritiene che la differenziazione del munizionamento denunciato dai cittadini tra cartucce “per arma corta” e “per arma lunga” possa fornire un dato semplice ma efficace, indispensabile per un corretto accertamento in materia di armi.


20/11/2024

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