Le domande d'ammissione dovranno essere presentate in carta resa legale entro il 20° giorno antecedente l'inizio della sessione d'esame stabilita.
La consegna delle domande (all. 7) può avvenire presso le Sezioni Polizia Stradale di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio E., Rimini, C.A.P.S. Cesena o presso il Compartimento Polizia Stradale per l'Emilia Romagna sito in Bologna — via Bovi Campeggi civ.11, ovvero attraverso la spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine (fa fede la stampigliatura della data dell'ufficio postale accettante) ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:
dipps210.0000@pecps.poliziadistato.it
Nella domanda il candidato deve dichiarare:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) comune di residenza e relativo indirizzo; qualora l'istante risieda nel territorio di altro Stato dell'Unione Europea, dovrà indicare la residenza estera e il domicilio eletto in Italia, con relativo indirizzo; qualora l'istante risieda nel territorio di altro stato estero dovrà, altresì, dichiarare la regolarità della propria posizione sul territorio nazionale;
d) patente di guida di categoria A2, A o B e superiori rilasciata prima del 26.04.1988, anche se speciali purché non siano previsti adattamenti del veicolo, ovvero un titolo equipollente.
Alla domanda dovrà essere allegato:
a) attestato di formazione di cui all'art. 1, comma 1 del Disciplinare rilasciato dalla F.C.I.
b) certificazione rilasciata da una società, associazione o Ente di Promozione Sportiva che attesti il rapporto che lega il richiedente a una di quest'ultime ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Disciplinare, ovvero certificazione che attesti il rapporto che lega il richiedente con una impresa autorizzativa ad erogare servizi di scorta tecnica a titolo oneroso ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Disciplinare;
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione sul possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.
d) copia fotostatica della patente di guida in corso di validità;
e) copia di dichiarazione che attesti la regolarità della propria posizione sul territorio nazionale.
Altresì, l'art. 2, comma 2 bis, del nuovo Disciplinare prevede che possano chiedere il rilascio dell'attestato ai servizi di scorta tecnica senza il superamento d'esame, i dipendenti di vari organi di polizia stradale, che siano incaricati dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 11 del C.d.S. da almeno 1 anno. La medesima possibilità è riservata a coloro che siano stati congedati o dimessi, senza demerito, intendendo con questo che non sia intervenuta una risoluzione del rapporto di servizio per motivi soggettivi.
Poiché i citati soggetti sono, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., tutti incaricati dello svolgimento di compiti di polizia stradale, la locazione "da almeno 1 anno" deve intendersi riferita alla durata di effettivo servizio svolto presso l'organo di polizia stradale da cui dipendono o dipendevano.
Coloro che richiedono il rilascio dell'attestato devono allegare alla domanda un'attestazione sottoscritta dall'Ufficio o Comando al quale appartiene o dal quale dipendeva prima del congedo, conforme al modello allegato (all. 2).
Infine, i soggetti in possesso delle sole qualità personali di cui all'art. 1, comma 2, del Disciplinare, invece, se pure fossero dipendenti di uno degli organi di polizia stradale citati, o lo fossero stati, non possono beneficiare della speciale procedura di rilascio dell'abilitazione senza esame. Per il rilascio dell'abilitazione, perciò, devono necessariamente superare l'esame di abilitazione presso il Compartimento secondo la previsione dell'art. 2, comma 1, del Disciplinare.
Le domande presentate o spedite oltre il termine non potranno essere considerate; saranno inoltre respinte le domande di coloro che sono privi dei requisiti prescritti o dalle quali per incompletezza, irregolarità o errore non risulti il possesso dei requisiti.
Sono comunque fatte salve eventuali successive verifiche d'ufficio sulle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda.
L'eventuale esclusione dell'istante sarà notificata al candidato dal Presidente della Commissione d'esame nel giorno di convocazione per lo svolgimento delle prove.
Per quanto attiene i rinnovi, stante le nuove disposizioni, il citato attestato è rinnovato dal Dirigente del Compartimento, su richiesta dell'interessato (all. nr. 12), previa verifica del solo possesso della patente di guida, in corso di validità, e la frequenza di un corso di aggiornamento di almeno 9 ore, organizzato dalla F.C.I..
Il rinnovo degli attestati di abilitazione di cui all'art. 2 comma 4 del Disciplinare 27.11.2002 è subordinato al possesso dell'attestato di formazione rilasciato dalla F.C.I., verifica della validità del titolo di guida e all'esito favorevole di una prova selettiva a quiz a risposta multipla davanti ad una commissione costituita secondo le modalità di cui art. 2 comma 2 del citato Disciplinare.
In alto a destra è presente il file pdf, che è possibile scaricare, contenente il decreto in argomento e i modelli per l’istanza.