Questura di Ragusa

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Centro Balneare della Polizia di Stato ci Caucana (Ragusa)

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Regolamento

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI
1. In ottemperanza a quanto disposto con ORDINANZA n. _______ del _______ della CAPITANERIA di PORTO di ___________, è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici, al di fuori della stagione balneare e nei periodi ricompresi tra il 1° maggio e il 31 maggio nonché tra il 16 settembre e il 30 settembre, salvo che non sia diversamente stabilito. Prima dell'apertura dovranno essere acquisite tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta da richiedere agli organismi cui la legge demanda specifica competenza nelle materie direttamente o indirettamente concernenti l'attivazione dell'impianto per tale attività. 2. Le attività all'interno degli impianti di balneazione, fatte salve le particolari prescrizioni delle vigenti leggi urbanistiche attuative delle medesime, dovranno essere svolte mantenendo in opera le strutture secondo le modalità di seguito riportate: a. mantenere giornalmente uno stato di pulizia e di decoro dell'intera superficie in concessione e di tutti i manufatti ivi insistenti, nonché del profilo naturale dell'arenile in concessione; b. svolgere le attività rientranti nella concessione - non connesse direttamente con l'uso elioterapico (bar, ristoranti ecc.) - nel rispetto delle leggi vigenti, dei regolamenti comunali emanati in materia e delle prescrizioni impartite dagli enti competenti; c. assicurare ai soggetti con abilità diverse l'accesso allo stabilimento e la fruibilità completa di tutti i servizi offerti. 3. Presso tutte le sedi, a meno che non sia diversamente stabilito dalle ordinanze emanate localmente, le operazioni di allestimento, propedeutiche all'apertura degli stabilimenti balneari, dovranno essere avviate dal 01 Giugno, in ottemperanza alle prescrizioni dei piani urbanistico e paesaggistico; mentre le attività di smontaggio per la chiusura delle medesime strutture dovranno essere concluse entro il 30 Settembre; 4. Durante le operazioni di cui al precedente punto, sarà cura del gestore, adottare tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura la presenza degli utenti sull'arenile e all'interno dell'area data in uso. 5. Qualora durante le operazioni propedeutiche all'apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione, sia necessario l'utilizzo di mezzi meccanici (ruspe, escavatori ecc.), oltre all'adozione delle necessarie precauzioni già richiamate al punto precedente, l'arenile dovrà essere chiuso ed interdetto al pubblico. 6. Nel periodo di chiusura degli impianti di balneazione e/o delle strutture balneari/elioterapiche, dovrà essere mantenuta la pendenza naturale dell'arenile in concessione, evitando la creazione di dossi, dune, buche e/o avvallamenti di qualsiasi genere.
DISCIPLINA DELL'USO DELLE SPIAGGE
Sulla spiaggia, salvo quanto previsto da altre disposizioni di legge e regolamenti, è vietato: a. lasciare sulla spiaggia - dopo il tramonto del sole - ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate, per non intralciare le operazioni di pulizia dell'arenile; b. occupare, con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché imbarcazioni e mezzi nautici di qualsiasi tipo, la fascia di 5 metri della battigia (cd. bagnasciuga) in quanto destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza, fatta eccezione per i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (denominata fascia di transito), qualora l'estensione della spiaggia sia inferiore a 20 metri, non deve essere, comunque, inferiore a 3 metri. Nella predetta fascia è, altresì, vietato depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, ecc.), fatta eccezione per le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e per i percorsi atti a rendere possibile la balneazione alle persone diversamente abili. I gestori devono adoperarsi affinché nella fascia di transito sia rispettato il divieto di cui al presente comma; c. campeggiare e/o accamparsi; d. transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso nonché di quelli necessari per le operazioni autorizzate di ripristino delle aree costiere sabbiose (arenili); e. praticare attività, anche ludiche, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità e/o recare molestia al pubblico; i gestori, al fine di garantire l'osservanza di tale divieto, possono, nell'ambito degli spazi dati in uso, individuare in accordo con il Funzionario della Questura referente per il centro balneare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 31/10 di ogni anno. f. condurre sugli arenili, durante la stagione balneare, cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli al seguito di fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida per non vedenti e per le unità cinofile eventualmente impiegate nel servizio di salvataggio. I gestori possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative; g. dalle ore 13.00 alle ore 16.00 non è consentito il funzionamento di apparecchi di diffusione acustica; nelle restanti fasce orarie, non è consentito tenere ad alto volume radio, juke-box, lettori multimediali ed, in generale, apparecchi di diffusione sonora; in ogni caso, il volume dovrà essere tale da non creare disturbo alla quiete pubblica e da rispettare i limiti di zonizzazione acustica comunale; h. esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.) ed organizzare manifestazioni pubbliche (es. sportive, spettacoli o di altro genere) senza la preventiva acquisizione delle prescritte autorizzazioni a cura delle Autorità e/o degli enti locali competenti. Per ciascuna attività/iniziativa di cui al presente punto, oltre ad informare per iscritto il Fondo di Assistenza, dovrà essere preventivamente notiziata la Questura territorialmente competente per il rilascio delle autorizzazioni di competenza; i. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare; j. bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere, per altri scopi, fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo, salvo specifica autorizzazione, informandone, in ogni caso, preventivamente il Fondo Assistenza; k. utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; il divieto dovrà essere segnalato dai concessionari mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce. E' obbligatorio, garantire l'accesso al mare e la mobilità all'interno dell'area in concessione ai soggetti diversamente abili, attraverso la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia o altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se gli stessi non risultano riportati nel titolo concessorio. Per le attività elioterapiche e cure salsoiodiche si rimanda all'allegato B1.
ADEMPIMENTI A CARICO DEL GESTORE
1. Gli stabilimenti balneari dovranno essere attivati non oltre il 15 giugno e mantenuti in completo esercizio almeno fino al 15 settembre (periodo minimo di apertura), assicurando per tutto il periodo le condizioni di sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica; 2. durante il periodo minimo di apertura della struttura in argomento, dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico dell'impianto di balneazione dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno, salvo che, in sede locale, non sia stata prevista dall'autorità competente una diversa fascia oraria. In occasione di eventuali iniziative di intrattenimento, manifestazioni, serate musicali ecc., il gestore è autorizzato a protrarre l'orario di chiusura sino alle ore 02,00 e, comunque, non oltre l'orario stabilito nel contratto e dai regolamenti localmente vigenti in materia; 3. i concessionari/gestori dovranno curare il rilascio ai frequentatori delle tessere personali predisposte dal Fondo Assistenza, che avverrà previa presentazione di un modulo di richiesta di accesso su cui sono indicate le generalità del dipendente e dei suoi familiari e quelle di eventuali ospiti, che saranno vagliate dalla Questura. Il rilascio di ogni tessera dovrà essere annotato su apposito registro debitamente timbrato, vidimato e firmato su ogni foglio. Su tale registro, corredato del modulo relativo all'informativa sulla privacy, dovrà essere annotato il numero progressivo della tessera, la data del rilascio, i dati anagrafici del frequentatore, la qualifica, l'ufficio di appartenenza del dipendente e la firma per il consenso dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. 196/2003; per i "convenzionati" e gli "ospiti" dovranno essere indicati, oltre ai dati anagrafici, i dati relativi al dipendente che accredita il convenzionato o l'ospite alla struttura. Nella circostanza, gli stessi dovranno, altresì, sottoscrivere il modulo di accettazione e presa visione del presente regolamento, limitatamente alla parte relativa alle "NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO"; 4. per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, feste danzanti, pubblico spettacolo, ecc..) si richiamano le disposizioni e le limitazioni previste dalle leggi vigenti in materia, nonché dal relativo regolamento comunale e dal contratto per l'affidamento del servizio; 5. il servizio di salvataggio è disciplinato con ORDINANZA della n. 14 del 2014 della CAPITANERIA di PORTO di Pozzallo. Per le attività di salvamento ed obblighi del gestore si rimanda all'allegato B2; 6. i concessionari/gestori devono indicare con idonea segnaletica pericoli noti e rischi a carattere permanente; 7. nelle giornate di forte vento, i gestori devono issare, su apposita asta ben visibile, la bandiera gialla; in tali condizioni climatiche è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare e far utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili; 8. prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il gestore deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza; 9. gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da opporre resistenza allo strappo, nonché muniti di apposito dispositivo che mantenga saldamente unite la parte superiore e quella inferiore. La parte terminale delle stecche, in relazione alla tipologia delle stesse, deve essere munita di adeguata protezione e presentare caratteristiche di sicurezza rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 574; 10. mantenere costantemente pulito l'arenile; 11. l'Amministrazione Comunale, tenuta alla pulizia della spiaggia libera secondo quanto previsto dal D.Lgs. 5/2/97 nr. 22, cura anche la collocazione sull'arenile di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti in numero e luoghi adeguati; analoga incombenza sarà a carico del gestore per il tratto di litorale dato in affidamento; 12. durante la stagione balneare, il gestore deve provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione e della zona di libero transito nonchè alla pulizia dello specchio acqueo antistante; i rifiuti ed ogni altro materiale raccolti nella circostanza dovranno essere riposti in appositi contenitori differenziati o in sacchi di plastica da smaltire secondo le vigenti prescrizioni e presso i luoghi opportunamente indicati dal Comune; 13. durante la stagione invernale ovvero durante il periodo in cui gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, il gestore deve provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale, con particolare cura e maggior frequenza nei periodi di alta affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.); 14. è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere e/o provenienza; le alghe depositatesi sull'arenile dovranno essere trattate come disposto dai regolamenti di gestione del demanio marittimo emanati dagli enti locali; 15. qualora necessario e fatte salve le specifiche autorizzazioni, i gestori sono autorizzati ad utilizzare mezzi meccanici per riordinare gli arenili in concessione, evitando di arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego di detti mezzi deve avvenire prima delle ore 08.00 e dopo le ore 20.00, salvaguardando sempre l'incolumità e la quiete pubblica; 16. per quanto riguarda le insegne ed i confini degli stabilimenti balneari i. all'ingresso di ogni stabilimento, deve essere posto un cartello od un'insegna indicante la sua denominazione; ii. la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere realizzata con recinzioni a giorno, materiale leggero e decoroso, preferibilmente in legno e corda, con esclusione di reti metalliche o materiale pericoloso; 17. durante le ore notturne, è consentito recintare con mezzi facilmente amovibili, ben segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che persone non titolate si introducano all'interno dell'area in concessione; 18. tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti ad essi assimilati devono esporre un cartello riportante il logo della Polizia di Stato ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone diversamente abili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione, in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone diversamente abili. Qualora per raggiungere lo stabilimento balneare sia necessario attraversare aree aperte al pubblico, il cartello riportante il logo della Polizia di Stato dovrà essere affisso anche all'ingresso di dette aree, per consentire l'individuazione della struttura da parte dei fruitori; 19. per la navigazione all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione si rimanda all'allegato B4. 20. il gestore è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81.


NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
1. Lo stabilimento balneare di Caucana è aperto ai frequentatori, per la balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, al di fuori degli orari sopramenzionati non è garantito il servizio di salvamento; 2. sull'arenile, è assolutamente vietato (tranne che negli spazi appositamente realizzati) qualsiasi tipo di gioco pericoloso per l'incolumità degli ospiti o tale da danneggiare le attrezzature dello stabilimento nonché disturbare i frequentatori; 3. dalle ore 13.00 alle ore 16.00 non è consentito il funzionamento di apparecchi di diffusione acustica che, durante il restante orario di apertura dello stabilimento, devono, comunque, essere utilizzati in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica; 4. è vietato condurre o far permanere all'interno dello Stabilimento Balneare qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio - salvo che non sia stato predisposto un apposito spazio nel rispetto delle normative igienico/sanitarie. Sono esclusi dal divieto i "cani-guida" per i non vedenti; 5. non è consentito l'uso dei tavoli per la consumazione di pasti non distribuiti dalla Ditta che gestisce lo stabilimento; 6. è vietato l'uso eccessivo ed ingiustificato dell'acqua nelle docce e nei servizi igienici: l'acqua, oltre a rappresentare una preziosa risorsa per tutti, costituisce una voce non trascurabile delle spese di gestione; 7. è vietato tenere in cabina qualsiasi tipo di bombola a gas (es. fornelli da campeggio); ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato (con implicito rinvio alle norme generali di natura civile, penale ed amministrativa), saranno sospese le tessere di ingresso per l'intera stagione balneare; 8. è fatto assoluto divieto di abbandonare nelle cabine, nei servizi igienici, sulla spiaggia nonché gettare in mare avanzi di cibo o altri rifiuti, che vanno, invece, versati negli appositi contenitori di raccolta differenziata; 9. è vietato accendere fuochi sulla spiaggia; ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato (con implicito rinvio alle norme generali di natura civile, penale ed amministrativa), saranno sospese le tessere di ingresso per l'intera stagione balneare; 10. è fatto assoluto divieto ai frequentatori dello stabilimento di fare uso di ombrelloni, sdraio o lettini propri e l'utilizzo di attrezzature diverse da quelle fornite dal gestore, fatti salvi i casi in cui l'esigenza sia determinata da fisica inabilità o da altre motivazioni debitamente documentate; 11. è vietato ingombrare la fascia di arenile estesa in metri 5 dalla battigia, destinata al libero transito, con stuoini, sedie a sdraio, lettini od altro; 12. è vietato accedere alla mensa e/o al bar con abbigliamento non consono all'ambiente (in costume da bagno, scalzi, a torso nudo, ecc.); 13. qualsivoglia diverbio con utenti o disservizi da parte della Ditta dovranno essere segnalati esclusivamente al personale della Questura tenuto ai controlli; 14. non è consentito muovere addebiti, evidenziare disservizi, avanzare richieste direttamente al personale della Ditta; 15. eventuali infortuni agli utenti dovranno essere segnalati all'Ufficio della Questura referente per il centro balneare; 16. i frequentatori sono tenuti ad informare tempestivamente l'Ufficio preposto ai controlli di eventuali danni arrecati alla struttura o al materiale dell'Amministrazione; 17. alcuna responsabilità è riconducibile al gestore per il mancato ritrovamento di oggetti di valore lasciati incustoditi nelle cabine o nei luoghi di comune frequentazione; 18. il frequentatore risponde dei danni arrecati, anche soltanto a titolo di colpa, alle attrezzature dello stabilimento e dovrà corrispondere al Fondo Assistenza l'importo corrispondente al danno arrecato.


DISPOSIZIONI SULL'ACCESSO E LA FRUIBILITA'
Allo stabilimento balneare sono ammesse esclusivamente le categorie di persone individuate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Assistenza di cui all'allegato B3. L'ingresso al Centro è consentito ai titolari della tessera personale di accesso (come tale non cedibile). La citata tessera, rilasciata in relazione alle diverse categorie di persone, sarà valida per il periodo di apertura della struttura e presentata in visione a qualunque richiesta del personale incaricato dal Fondo Assistenza. Solo per gli ospiti occasionali non è previsto il rilascio della tessera di accesso ma il pagamento di una quota per l'ingresso. Si ribadisce che la tessera è strettamente personale, dovrà essere accompagnata da un documento di identità del titolare e non potrà essere ceduta a terzi, pena il ritiro immediato della stessa e la sospensione per l'intera stagione balneare. Il rilascio della tessera avviene secondo le modalità e le quote stabilite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Assistenza (vedi allegato B3). Il trattamento dei dati personali per il rilascio delle tessere deve essere effettuato nel rispetto delle norme stabilite dall'art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003.
DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO
Il Centro balneare della Polizia di Stato di Caucana, sito in località S. Croce Camerina, è aperto per la stagione estiva, dal 15 Giugno al 15 Settembre; I servizi vengono assicurati nelle fasce orarie di seguito specificate: · SALVATAGGIO in mare: dalle ore 09.00 alle ore 19.00; · BAR: dalle ore 09.00 alle ore 19.00; · RISTORAZIONE: dalle ore 09.00 alle ore 19.00. Altri servizi eventualmente offerti: - parcheggio interno riservato alle autovetture dei frequentatori il cui corrispettivo, ove previsto, dovrà essere pagato all'atto dell'ingresso e dà diritto esclusivamente alla sosta effettiva del veicolo. L'autovettura dovrà essere parcheggiata secondo le indicazioni del gestore dello stabilimento e, comunque, in maniera tale da non costituire intralcio per il libero movimento degli altri veicoli o pericolo per i frequentatori. Il gestore può stabilire una diversa disciplina per l'uso del parcheggio dandone preventivo avviso ai frequentatori e dopo essere stato autorizzato dal Fondo Assistenza; - allestimento, all'interno dello stabilimento, di aree picnic (aree coperte e gazebo), attrezzate con tavolini e sedie e barbecue, a disposizione dei frequentatori che intendano provvedere in proprio alla preparazione e consumazione dei cibi. Dette aree sono prenotabili con congruo anticipo, anche di una settimana, e l'importo per il noleggio, ove previsto dai listini autorizzati dal Fondo Assistenza, dovrà essere corrisposto all'atto dell'ingresso. Il barbecue dovrà essere utilizzato secondo norme di massima sicurezza e tutte le aree messe a disposizione dovranno essere lasciate in perfetto ordine; - sulla base di proposte individuali, è consentito lo svolgimento di pranzi, cene, serate danzanti e intrattenimenti musicali anche in occasione di ricorrenze quali Pasqua, Ferragosto, Capodanno, Carnevale ecc…, a condizione che venga richiesta e concessa, di volta in volta, la preventiva autorizzazione alla Questura territorialmente competente, che ne informerà il Fondo Assistenza. Si possono, inoltre, organizzare serate speciali con concerti, spettacoli, proiezione di film e giochi di società atte ad intrattenere gli ospiti, acquisendo con la medesima procedura l'autorizzazione della Questura e di ogni altra Autorità e/o Ente eventualmente competenti. I prezzi per tali servizi, se già non disciplinati contrattualmente, dovranno essere concordati preventivamente dal gestore con il Fondo di Assistenza. Il Fondo Assistenza e l'Amministrazione si riservano la facoltà di organizzare analoghi intrattenimenti o manifestazioni, per fini istituzionali. In tal caso, sarà cura della ditta gerente informare, con congruo anticipo, i frequentatori.


NORME PER LA SICUREZZA IN MARE
Si richiamano, di seguito, talune delle regole più significative che disciplinano la sicurezza in mare, rimandando alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia per una più puntuale conoscenza ed applicazione: · la bandiera di colore rosso alzata indica pericolo per la balneazione per avverse condizioni meteo marine o comunque per altre circostanze in grado di determinare una situazione di pericolo, anche solo potenziale, per la sicurezza dei bagnanti e degli avventori. In tale circostanza, non è consentita la balneazione o superare le boe che delimitano le acque sicure. Chiunque contravviene a tale indicazione, mettendo anche a rischio l'incolumità dei soccorritori, incorrerà nelle sanzioni ed oneri previsti dalle normative vigenti; · la bandiera di colore giallo alzata indica vento forte; in tale circostanza, è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, utilizzare pattini e materassini, battelli di gomma e simili; · nell'intento di garantire una maggiore sicurezza in mare si rimanda alla consultazione dell'allegato B5 recante ulteriori consigli e l'indicazione di recapiti telefonici, utili per le emergenze; · il servizio di salvataggio è assicurato da personale abilitato al salvamento e disciplinato dalle disposizioni di cui all'allegato B2.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme del contratto sottoscritto tra il Fondo di Assistenza e la ditta affidataria dei servizi di gestione dello stabilimento Balneare di Caucana;
SANZIONI
Il Centro balneare della Polizia di Stato, per le sue finalità e per l'istituzione che rappresenta, non può semplicisticamente considerarsi "pubblico esercizio", secondo la comune accezione del termine, anche se presso lo stabilimento viene svolta un'attività imprenditoriale che, per espressa previsione di legge, è affidata ad un privato gestore. Di conseguenza, il comportamento dei frequentatori dovrà essere improntato al massimo rispetto dell'istituzione della Polizia di Stato nonché ad una condotta corretta ed irreprensibile di tutti i frequentatori. L'inosservanza dei principi e delle regole sopra citate possono comportare la non ammissione o l'allontanamento dal Centro dei contravventori e di tutti coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano arrecato o arrechino nocumento all'immagine, al prestigio ed all'onore della Polizia di Stato. Saranno, altresì, oggetto di valutazione i comportamenti dei frequentatori ritenuti non consoni ai comuni canoni di buona educazione e di massimo rispetto per le persone e per la struttura. Per quanto non specificato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme generali di natura civile, penale ed amministrativa Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme generali di buona educazione autorizzeranno, altresì, il Fondo Assistenza o il referente incaricato dall'Amministrazione, alla sospensione della tessera di accesso, anche per l'intera stagione balneare. Secondo il principio della gradualità della sanzione, la sospensione sarà comminata per periodi di diversa durata in base alla violazione commessa. In particolare: - violazione di norme penali/amministrative e civili: sospensione per l'intera stagione; - violazione delle "norme generali di comportamento" o delle "norme per la sicurezza in mare": sospensione per giorni 30; - violazione di altre disposizioni riportate nel presente regolamento: sospensione per giorni 15; Nei casi di sospensione o revoca delle tessere di accesso, nessun rimborso della quota versata verrà effettuato. I frequentatori sono tenuti ad astenersi da qualsiasi contenzioso diretto con personale della Società appaltatrice del servizio, inoltrando, con il mezzo ritenuto più idoneo, eventuali segnalazioni, inerenti disfunzioni rilevate e problematiche sorte durante la fruizione del Centro, al competente Ufficio della Questura e contemporaneamente al Fondo di Assistenza della Pubblica Sicurezza, Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 - ROMA.
ESPOSIZIONE REGOLAMENTO
Il presente regolamento, le ordinanze emanate dalle locali Autorità Marittima e Comunale, nonché il tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento devono essere tenuti esposti al pubblico, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, agli ingressi e in tutte le aree date in uso, o ad esse collegate, ove si svolgono le attività balneari (stabilimento balneari, colonie, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, parcheggi auto ecc.).
Allegato B1
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ELIOTERAPIA E DELLE CURE SALSOIODICHE
1) Qualora i gestori degli stabilimenti balneari in possesso dei necessari requisiti intendano svolgere attività di elioterapia e cure salsoiodiche, nei periodi 30 Settembre - 30 Aprile oppure 01 - 31 Maggio e 16 - 30 Settembre, dovranno informarne, con congruo anticipo, il Fondo di Assistenza, affinché l'Ente possa presentare istanza alla Capitaneria di Porto ed al competente Ufficio del Comune; 2) la Capitaneria di Porto ed il competente Ufficio del Comune hanno facoltà di limitare o ridurre i periodi richiesti per lo svolgimento delle attività i argomento, nonché di revocare i provvedimenti autorizzatori rilasciati; 3) per lo svolgimento delle attività di cui sopra, potranno essere utilizzate le strutture balneari e le attrezzature in dotazione, nel seguente modo: a) sull'arenile in concessione possono permanere gli impianti, i manufatti e le opere di difficile rimozione autorizzati e/o previsti dai titoli abilitativi allo scopo predisposti; b) possono, altresì, rimanere sull'arenile gli impianti, i manufatti e le opere di facile rimozione, purché funzionalmente collegati al suolo, quali chioschi bar, i locali esterni adiacenti ai servizi igienici, docce, spogliatoi, fatte salve le particolari prescrizioni in materia urbanistica; c) il 10% delle cabine autorizzate per le suindicate attività, fino ad un massimo di 5 ed un minimo di 3 unità, anche con riferimento alle dotazioni annesse previste dall'ordinanza della Capitaneria di Porto di Pozzallo e dalle vigenti normative in materia; possono rimanere in funzione aree attrezzate per giochi e per attività ludico - sportive; d) le correlate attività di somministrazione rimarranno abilitate secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e comunale vigente in materia e dal contratto; 4) qualora gli stabilimenti balneari siano abilitati a prestare servizi di elioterapia e cure salsoiodiche, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni: a) effettuare le dovute comunicazioni, prima dell'inizio dell'attività in oggetto, relative al periodo di funzionamento, alle dotazioni annesse ed ai servizi offerti; b) mantenere il perfetto stato di pulizia e di decoro della superficie in concessione e di tutti i manufatti, attrezzature e servizi ad essa connessi; 5) garantire inderogabilmente i servizi indispensabili alla fruibilità da parte di persone diversamente disabili previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.; 6) interdire l'arenile al pubblico qualora fosse necessario l'intervento di mezzi meccanici (ruspe, scavatori, ecc. ecc.). In tal caso le operazioni di intervento dovranno essere effettuate dalle ore 06,00 alle ore 08,00 del mattino, con divieto assoluto di compiere interventi di dragaggio del materiale sabbioso, prelevandolo dal fondale marino e/o dalla linea di transito della battigia; 7) le operazioni di allestimento degli stabilimenti balneari possono essere effettuate a decorrere dal 1° marzo, mentre quelle di smontaggio non prima del 15 settembre e non oltre il 30 ottobre.


Allegato B2
SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DURANTE LA STAGIONE BALNEARE
1. Durante la stagione balneare, i gestori dovranno: a) organizzare e garantire, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, ogni 100 metri di fronte mare o frazione di 100 m, il servizio di salvataggio ai bagnanti con almeno un assistente, abilitato al salvataggio e provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità: § brevetto di "Assistente Bagnanti"; § brevetto di "Bagnino di Salvataggio". b) assicurarsi che gli assistenti rispettino durante l'orario di balneazione i sotto elencati obblighi: § indossino una maglietta ROSSA con scritta BIANCA ben visibile che ne identifichi la funzione "SALVATAGGIO"; § siano dotati di fischietto; § siano impegnati esclusivamente per il servizio di salvataggio, con divieto di svolgere attività o comunque di essere destinati ad altri servizi, salvo i casi di forza maggiore e, comunque, previa sostituzione con altro operatore abilitato; § tengano un comportamento corretto, vigilino per il rispetto delle ordinanze emanate in materia e segnalino immediatamente, direttamente o tramite il concessionario/gestore, agli Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria tutti gli incidenti che si dovessero verificare sia sugli arenili che in acqua; § stazionino, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione appositamente predisposta sulla battigia, sulla torretta di avvistamento, ove esista, oppure in mare, sull'imbarcazione di servizio; c) predisporre un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio - pattino o battello di vigilanza - ogni 100 metri di fronte mare, o frazione di 100, (con scafo dipinto di rosso e recante la scritta "SALVATAGGIO" a lettere bianche di adeguate dimensioni, nonché la località sede della struttura balneare e il nome della stessa). Tali imbarcazioni non devono in nessun caso essere destinate ad altri usi e devono essere dotate di: § nr. 2 salvagenti anulari di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 30 metri; § un mezzo marinaio o gaffa; § un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi; le stesse devono essere equipaggiate con un assistente bagnanti munito di brevetto ed essere posizionate, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante, ovvero sulla battigia pronte per l'impiego in caso di necessità; d) esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti; e) dotarsi di materiale di primo soccorso, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente, da tenere in locale idoneo; f) provvedere a segnalare eventuali pericoli e, qualora le condizioni meteo marine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa e sconsigliare ai bagnanti dall'immergersi in mare. Analogamente dovrà issarsi la bandiera rossa in caso di sospensione temporanea del servizio di assistenza. Al termine delle predette situazioni la bandiera rossa deve essere ammainata; g) provvedere, in caso di vento forte, ad issare una bandiera gialla; h) nel caso in cui lo stabilimento sia dotato di piscina, organizzare un adeguato e costante servizio di assistenza e soccorso, secondo la normativa specifica; i) assicurarsi che gli assistenti bagnanti svolgano continuativamente il loro servizio per l'intero orario della balneazione, provvedendo alla loro sostituzione con altro soggetto abilitato, sia in caso di necessità, che per consentirne la turnazione. Per causa di forza maggiore e sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del gestore, può essere ammessa l'interruzione del servizio di assistenza ai bagnanti, a condizione che l'assistente bagnante dello stabilimento confinante sia presente e possa assicurare concretamente la vigilanza sugli specchi acquei di entrambi gli stabilimenti. In mancanza di stabilimenti balneari adiacenti, non è consentito l'allontanamento dell'assistente bagnante, se non previa ed idonea sostituzione. j) L' interruzione temporanea del servizio di salvamento potrà aver luogo solo se contemplata dall'ORDINANZA della competente CAPITANERIA DI PORTO, nelle circostanze ed alle condizioni previste nel medesimo provvedimento cui si rimanda per una puntuale e corretta applicazione; 2. La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteo-marine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc.). 3. Il servizio di assistenza e salvamento deve essere garantito, secondo le modalità sopra riportate, anche nelle ipotesi in cui sia autorizzata la balneazione al di fuori degli orari e dei periodi di normale apertura degli stabilimenti balneari 4. Il gestore deve individuare preventivamente la struttura ospedaliera ed il centro di rianimazione più vicino, avendo cura, all'inizio di ogni stagione balneare, di verificare l'esattezza dei recapiti telefonici, che saranno esposti in luogo ben visibile, per agevolare le richieste di pronto soccorso, in caso di necessità. Per quanto di più specifico o in difformità si rimanda all'Ordinanza di Polizia Marittima n. 14/14 emanata in data 21.05.2014 dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo e ss.mm.ii.


Allegato B3
CATEGORIE DEI FRUITORI DEL CENTRO BALNEARE E TESSERE PER L'ACCESSO
- 1" dipendenti" - comprende il personale avente titolo alla fruizione del Centro: appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza (vedove/i compresi e gli orfani), nonché dipendenti dell'Amministrazione Civile dell'Interno (anche in quiescenza) in servizio presso il Dipartimento della P.S., unitamente al proprio nucleo familiare (coniuge, figli e altri familiari comunque conviventi); - "convenzionati" - include altri parenti ed affini dei "dipendenti" come di seguito indicati: genitori, suoceri, figli non conviventi, nonni, generi, nuore, cognati, sorelle, fratelli, nipoti di 1° grado; il personale civile in servizio presso la Prefettura e altri Dipartimenti del Ministero dell'Interno; altre Forze di Polizia e Forze Armate, nonché appartenenti ad Associazioni, Enti locali, altre Amministrazioni, con le quali il Fondo tramite la Questura provvederà a stipulare apposite convenzioni; - "ospiti" - include gli ospiti dei "dipendenti", sempreché da questi ultimi presentati ed accreditati; - "ospiti occasionali" - include gli ospiti che accedono al Centro occasionalmente e non per l'intera stagione, sempreché accompagnati dai "dipendenti" e "convenzionati". Eventuali richieste di ammissione al centro balneare da parte di persone non rientranti nelle suddette categorie dovranno pervenire, per l'autorizzazione, al Fondo di Assistenza per il Personale di P.S. per il tramite della Questura territorialmente competente, che avrà cura di esprimere il proprio parere al riguardo. Il rilascio delle tessere, in base alle categorie di appartenenza, comporta il pagamento di una quota fissa da corrispondere al momento della consegna, il cui costo è annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT (all. C1).


Tabella A CENTRO BALNEARE DELLA POLIZIA DI STATO DI CAUCANA LISTINO PREZZI, CATEGORIE E SERVIZI LISTINO PREZZI BAR caffe' espresso 0.70 cappuccino 0.80 birra peroni 33 cc 1.20 birra peroni 66 cc 2.10 acqua minerale lt 0,5 1.00 acqua minerale lt 1,5 1.30 succhi di frutta ml. 125 0.70 cornetti freschi 0.80 DIPENDENTI Tessera Gratuita
SPOGLIATOIO € 1,60
LETTINO € 2,80
SEDIA SDRAIO € 2,30
OMBRELLONE € 2,30
CABINA € 3,70
CONVENZIONATI Tessera € 2,50
SPOGLIATOIO € 1,80
LETTINO € 3,60
SEDIA SDRAIO € 2,60
OMBRELLONE € 3,00
CABINA € 4,20
OSPITI Tessera € 5,00
SPOGLIATOIO € 2,00
LETTINO € 4,00
SEDIA SDRAIO € 2,60
OMBRELLONE € 3,40
CABINA € 4,50
OSPITI oCCASIONALI
INGRESSO € 2,50
SPOGLIATOIO € 2,00
LETTINO € 4,00
SEDIA SDRAIO € 2,60
OMBRELLONE € 3,40
CABINA € 4,50
ABBONAMENTI
ABBONAMENTO SETTIMANALE sconto del 5%
ABBONAMENTO SETTIMANALE CON CABINA sconto del 20%
ABBONAMENTO QUINDICINALE sconto del 10%
ABBONAMENTO QUINDICINALE CON CABINA sconto del 25%
ABBONAMENTO MENSILE sconto del 10%
ABBONAMENTO MENSILE CON CABINA sconto del 25%
I ragazzi appartenenti ad una qualsiasi delle citate categorie, fino al compimento del decimo anno di età, potranno accedere gratuitamente al centro balneare, se accompagnati dai genitori; a partire dal decimo anno compiuto, dovranno esibire la tessera di accesso, con le modalità sopra indicate. I prezzi si intendono a persona e qualora non venga noleggiata alcuna attrezzatura, dovrà essere corrisposto, al momento dell'ingresso, un supplemento giornaliero di € 1,00 a persona, per tutte le categorie di utenti, che darà diritto alla fruizione dei servizi accessori (cabina, bagno, doccia, baby club, area barbecue, parco giochi, ecc.) Il gestore avrà cura di munire tali utenti di apposito biglietto.


Mod A Q u e s t u r a di R a g u s a CENTRO BALNEARE DELLA POLIZIA DI STATO DI CAUCANA Domanda di ammissione stagione ______ - Dipendenti Il sottoscritto Cognome_______________________Nome_______________, qualifica__________, in servizio_____________________________residente a_______________________, in ________________________________Tel/cell_____________________________. In quiescenza SI/NO Chiede di poter fruire dei servizi dello stabilimento balneare per sé e per il proprio nucleo familiare così composto:
  • 1_______________________________________________________________­­­­­______
  • 2_____________________________________________________________________
  • 3_____________________________________________________________________
  • 4_____________________________________________________________________
  • 5_____________________________________________________________________
Dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme e condizioni che disciplinano l'attività e la frequenza del Centro Balneare di Caucana. I dati raccolti, saranno trattati esclusivamente per la gestione degli abbonamenti, nel rispetto della privacy, con le modalità previste dalle leggi e regolamenti (informativa D.Lgs. nr. 196/2003-D.M. 7.12.2006 - Nr. 305) Caucana lì___________________ Il Richiedente Mod B Q u e s t u r a di R a g u s a CENTRO BALNEARE DELLA POLIZIA DI STATO DI CAUCANA Domanda di ammissione stagione _______ - Convenzionati Il sottoscritto Cognome_______________________Nome_______________, qualifica__________, in servizio_____________________________residente a_______________________, in ________________________________Tel/cell_____________________________. Chiede di poter fruire dei servizi dello stabilimento balneare per sé e per il proprio nucleo familiare così composto:
  • 1_____________________________________________________________________
  • 2_____________________________________________________________________
  • 3_____________________________________________________________________
  • 4_____________________________________________________________________
  • 5_____________________________________________________________________
Dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme e condizioni che disciplinano l'attività e la frequenza del Centro Balneare di Caucana. I dati raccolti, saranno trattati esclusivamente per la gestione degli abbonamenti, nel rispetto della privacy, con le modalità previste dalle leggi e regolamenti (informativa D.Lgs. nr. 196/2003-D.M. 7.12.2006 - Nr. 305) Caucana lì___________________ Il Richiedente


Mod C Q u e s t u r a di R a g u s a CENTRO BALNEARE DELLA POLIZIA DI STATO DI CAUCANA Domanda di ammissione stagione _______ - Ospiti Il sottoscritto Cognome_______________________Nome_________________________, nato/a a____________________________, il__________________residente a_____________________, Tel/cell_____________________________. Ospite di­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________ in servizio presso_______________________________- Chiede di poter fruire dei servizi dello stabilimento balneare per sé e per il proprio nucleo familiare così composto:
  • 1_____________________________________________________________________
  • 2_____________________________________________________________________
  • 3_____________________________________________________________________
  • 4_____________________________________________________________________
  • 5_____________________________________________________________________
Dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme e condizioni che disciplinano l'attività e la frequenza del Centro Balneare di Caucana. I dati raccolti, saranno trattati esclusivamente per la gestione degli abbonamenti, nel rispetto della privacy, con le modalità previste dalle leggi e regolamenti (informativa D.Lgs. nr. 196/2003-D.M. 7.12.2006 - Nr. 305) Caucana lì___________________ Il Richiedente Il Dipendente garante


Allegato B4
NORME DI CIRCOLAZIONE NEGLI SPECCHI ACQUEI IN ASSENZA DI CORRIDOI
1. È vietato a tutte le unità nautiche, sia da diporto che da traffico o pesca, comprese tavole a vela, (windsurf), kitesurf, surf da onda escooter acquatici, circolare, sostare e/o ancorarsi negli specchi acquei fino ai 250 metri dalle spiagge; 2. l'obbligo di procedere non si applica alle unità navali delle Pubbliche Amministrazioni in servizio di istituto, nonché a quelle che effettuino i campionamenti delle acque ai fini della balneazione, in aderenza al contenuto del D.P.R. 470/1982 e successive modifiche. I mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento devono, inoltre, tenersi ad almeno 10 metri dai bagnanti.
USO DEGLI SPECCHI ACQUEI ALL'INTERNO DEI 250 METRI PER ALTRE ATTIVITA' RICREATIVE
1. Le altre attività ricreative (surf da onda, windsurf, kitesurf o altro) possono essere effettuate, previa autorizzazione dell'Autorità competente (Comune e/o Capitaneria di Porto di Pozzallo per le aree ancora sotto l'amministrazione diretta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed escluse dalla delega di funzioni alle Regioni), negli specchi acquei prospicienti le aree date in concessione per le attività specifiche ovvero in specchi acquei, appositamente destinati, prospicienti aree a terra lasciate alla pubblica fruibilità (spiagge libere). 2. Nel caso in cui le attività sopradescritte vengano autorizzate dal Comune, i richiedenti devono far pervenire, entro i termini previsti normativamente, alla Capitaneria di Porto di Pozzallo, ai fini dell'emissione di una specifica autorizzazione e dell'eventuale emissione di ordinanza, un'istanza recante l'indicazione dell'attività da svolgere con allegato il provvedimento comunale ottenuto. 3. I soggetti debitamente autorizzati devono avere cura di separare e segnalare, sia a terra sia in mare, gli spazi riservati allo svolgimento delle attività di cui al punto 1) dalle aree destinate ai bagnanti.
Allegato B5
AVVERTENZE E CONSIGLI PER I BAGNANTI
· Non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente a terra, se vi sono correnti, se l'acqua è molto fredda o se la temperatura dell'acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente; · Non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione; · Non tuffarsi mai se non si è un provetto tuffatore o se non si conosce il fondale; · Non fare il bagno se non si è in perfette condizioni fisiche; · Se si è stati troppo tempo esposti al sole, entrare in acqua gradatamente, bagnandosi prima lo stomaco ed il petto con le mani (evitare assolutamente di fare il bagno in caso di un "colpo" di sole o se si è in presenza di questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce, sintomi che precedono l'insolazione); · Quando si fa il bagno non allontanarsi troppo dai compagni, da riva, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino; · Non allontanarsi mai più di 50 metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili, soprattutto nei casi in cui è stata issata la bandiera gialla; · Non fare il bagno quando il bagnino dello stabilimento ha esposto la bandiera rossa; NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE La tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE ' 1530 (chiamata gratuita) CAPITANERIA DI PORTO DI POZZALLO ' 0932.953327 CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (H24) ' 115 CENTRO SOCCORSO (H24) ' 118

APPENDICE NORMATIVA
- Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328; - Ordinanza di Polizia Marittima n. 45/10 emanata in data 08.06.2010 e n. 14/14 del 21.05.2014 della Capitaneria di Porto di Pozzallo. - Legge istitutiva del Fondo Assistenza del Personale della Pubblica Sicurezza n. 1279 del 12 novembre 1964 e relativo Statuto emanato con D.P.R. 9maggio 1968 n. 923; - Legge 1 aprile 1981 n. 121 riportante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza"; - Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche del sistema penale" e ss.mm.ii. ; - D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione" e ss.mm.ii.; - Legge 25 agosto 1991 n. 284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico; - Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 16 ottobre 1991 "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione"; - Legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; - Legge del 4 dicembre 1993 n. 494 e ss.mm.ii. "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime"; - D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii., "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/92/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"; - D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59; - D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25giugno 1999 n. 205; - D.Lgs. 196/2003, (art. 23) recante il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare il consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili; - Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) "Nuovi criteri per la determinazione dei canoni relativamente alle concessioni demaniali marittime"; - D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
05/06/2015

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