La dichiarazione di ospitalità è disciplinata dall’art. 7 del Decreto Legislativo 286/1998 -Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
“Chiunque ospita o fornisce alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di Pubblica Sicurezza”.
La norma impone l’obbligo al cittadino che, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, di darne comunicazione scritta mediante la dichiarazione di ospitalità, entro quarantotto ore dal momento della disponibilità di fatto dell'immobile da parte dello straniero, indipendentemente dalla registrazione del contratto e durata della locazione.
Modalità di trasmissione
La dichiarazione di ospitalità deve essere trasmessa all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza del Comune in cui si trova l'immobile, come di seguito indicato:
- se l’immobile si trova nel comune di Ragusa, la dichiarazione di ospitalità deve essere consegnata all’Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dipps170.00P0@pecps.poliziadistato.it , oppure tramite raccomandata A/R all’indirizzo Questura di Ragusa – Ufficio Immigrazione Via Ispettore Giovanni Lizzio nr.1 - 97100 Ragusa, oppure direttamente allo sportello dell’Ufficio Immigrazione dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00;
- se l’immobile si trova nel comune di Vittoria, la dichiarazione di ospitalità deve essere consegnata al Commissariato di P.S. di Vittoria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dipps170.5300@pecps.poliziadistato.it oppure tramite raccomandata A/R all’indirizzo Commissariato di P.S. di Vittoria, Via Emanuela Loi nr.40, o direttamente presso il Commissariato dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00;
- se l’immobile si trova nel comune di Modica, la dichiarazione di ospitalità deve essere consegnata al Commissariato di P.S. di Modica tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dipps170.5200P0@pecps.poliziadistato.it oppure tramite raccomandata A/R all’indirizzo Commissariato di P.S. di Modica, Via del Campo sportivo nr. 48 97015 Modica, o direttamente presso il Commissariato dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00;
- se l’immobile si trova nel comune di Comiso, la dichiarazione di ospitalità deve essere consegnata al Commissariato di P.S. di Comiso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dipps170.5100P0@pecps.poliziadistato.it oppure tramite raccomandata A/R all’indirizzo Commissariato di P.S. di Comiso Via Pietro Micca nr. 99 97013 Comiso o direttamente presso il Commissariato dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00;
- per gli immobili che si trovano negli altri comuni della provincia di Ragusa presso i rispettivi comunali.
Modello di dichiarazione di ospitalità e documentazione da allegare
per la comunicazione della dichiarazione di ospitalità utilizzare il modello presente in questa pagina, al quale allegare:
- copia di un documento di identità del dichiarante;
- copia di un documento di identità dell’ospite straniero (copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia del passaporto (in caso di ingresso per turismo copia delle pagine del passaporto contenenti i dati anagrafici e visto di ingresso, qualora previsto, o del timbro di frontiera);
- copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell’immobile (atto di proprietà), contratto di locazione regolarmente registrato preso l’Agenzia delle Entrate, comodato d’uso gratuito regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate, ecc.
- Se la trasmissione della dichiarazione di ospitalità viene delegata a terzi, è necessario allegare valido atto di delega, in assenza del quale la trasmissione sarà considerata inefficace in quanto atto irricevibile.
NON SARANNO RITENUTE VALIDE LE COMUNICAZIONI EFFETTUATE CON MODALITA’ DIFFERENTI DA QUELLE SU DESCRITTE.
Si precisa che:
- per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio “Alloggiati Web”. Vedi pagina dedicata su questo sito;
- che restano confermate le competenze di ricezione, da parte della Divisione Anticrimine, della dichiarazione di cessione di fabbricato ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legge n. 59/1978, per tutte i casi diversi dalla ospitalità di cittadini stranieri, previsti dalla vigente normativa. Vedi pagina dedicata su questo sito.
Modulo dichiarazione in alto a destra.