Questura di Prato

  • Via Migliore di Cino n.10/12 - 59100 PRATO ( Dove siamo)
  • telefono: Vedi utenze uffici
  • email: dipps19A.00F0@pecps.poliziadistato.it

Ufficio Armi

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Ufficio armi Questura di Prato

Informazioni per l’utenza

ORARI DI APERTURA:

LUNEDI’:                                         09.00- 11.30  previo  appuntamento

MERCOLEDI’:                                  09.00-11.30   senza appuntamento

VENERDI’:                                       09.00- 11.30  previo appuntamento

 

E’ possibile chiamare per prendere appuntamento e per avere informazioni  tutti i giorni in fascia oraria 11.30-13.00 ai numeri

                   0574555653

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con circolare nr. 28/2023, ha stabilito le nuove modalità con le quali dovranno essere effettuati i versamenti a favore del bilancio della Stato circa i costi del libretto per il porto d’arma lunga e la carta europea per il trasporto di armi da fuoco. La Ragioneria dello Stato ha stabilito che, stante la chiusura dei conti correnti postali alla data del 31 dicembre 2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024, i versamenti concernenti il corrispettivo per il conseguimento del libretto di porto d’arma lunga e la carta europea per il trasporto di armi da fuoco dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul seguente

IBAN: IT45J0100003245319010238300 intestato alla Tesoreria Provinciale della Stato – Sezione – FIRENZE-PRATO – con la causale costo libretto porto di fucile (oppure costo carta europea d’arma da fuoco) – Questura di Prato, capo X, capitolo 2383.

Gli importi vigenti restano invariati.                 

Le denunce armi devono essere trasmesse entro 72 ore dall’acquisto con le seguenti modalità:

  • Di persona nei giorni, negli orari  e con le modalità sopra indicate
  • A mezzo raccomandata intestata a

Questura di Prato- Div. PAS –Ufficio Armi

Via Migliore di Cino 10-12 59100 Prato

 

A mezzo pec all’indirizzo dipps19A.00N0@pecps.poliziadistato.it

 

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL PRIMO RILASCIO DEL PORTO D’ARMI PER LO SPORT DEL TIRO AL VOLO

 

1. Domanda in bollo da € 16,00 indirizzata alla Questura di Prato (se il richiedente è residente in uno dei comuni della Provincia di Prato, la domanda va presentata presso il Comando Stazione Carabinieri territorialmente competente);

2. Ricevuta di versamento sul CCP n. 13464540 intestato a: “sezione di tesoreria provinciale dello stato di Firenze – Po – capitolo 2382” di € 1,27;

3. Due fotografie recenti formato tessera a capo scoperto (una autenticata nel in cui non sia direttamente l’interessato a presentare l’istanza – in quest’ultimo caso allegare anche delega sottoscritta dall’interessato corredata da copia fotostatica del documento di identità);

4. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di idoneità al maneggio delle armi, corte e lunghe, conseguita presso una sezione del tiro a segno nazionale – ovvero dichiarazione sostitutiva del possesso della capacità tecnica ai sensi dell’art. 8 comma 6 della l. 110/1975 e succ. mod.;

5. Certificato di idoneità psicofisica, in bollo (€ 16,00), rilasciato da un sanitario pubblico ufficiale (A.S.L., medico provinciale, medico militare, medico della Polizia di Stato) previa presentazione del certificato anamnestico del proprio medico;

6. Una marca da bollo da 16,00;

 

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RINNOVO:

Precedenti punti 1, 2, 3, 5, 6 ed il porto d’armi scaduto (copia fotostatica, previa esibizione dell’originale, nel caso in cui il porto d’armi non sia ancora scaduto);

N.B. Nel caso in cui il titolo da rinnovare sia scaduto da 10 anni è necessario allegare all’istanza di rinnovo la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 4.

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DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL PRIMO RILASCIO DEL PORTO D’ARMI USO CACCIA

1. Domanda in bollo da € 16,00 indirizzata alla Questura di Prato (se il richiedente è residente in uno dei comuni della Provincia di Prato, la domanda va presentata presso il Comando Stazione Carabinieri territorialmente competente);

2. Ricevuta di versamento di € 173,16 sul CCP 8003, intestato all’Ufficio del Registro per tasse sulle CC/GG di Roma;

3. Ricevuta di versamento di € 23,00 sul CCP  109504, intestato alla Tesoreria Regionale – Concessione Regionale per l’esercizio dell’attività venatoria;

4. Ricevuta di versamento sul CCP n. 13464540 intestato a: “Sezione di tesoreria Provinciale dello Stato di Firenze – PO – Capitolo 2382” di € 1,27;

5. Due fotografie recenti formato tessera a capo scoperto (una autenticata nel caso in cui non sia direttamente l’interessato a presentare l’istanza – in quest’ultimo caso allegare anche delega sottoscritta dall’interessato corredata da copia  fotostatica del documento di identità);

6. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di idoneità al maneggio delle armi, corte e lunghe, conseguita presso una sezione del tiro a segno nazionale – ovvero dichiarazione sostitutiva del possesso della capacità tecnica ai sensi dell’art. 8 comma 6 della l. 110/1975 e succ. mod.;

7. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dell’abilitazione all’esercizio venatorio;

8. Certificato di idoneità psicofisica, in bollo (€ 16,00), rilasciato da un sanitario pubblico ufficiale (A.S.L., medico provinciale, medico militare, medico della Polizia di Stato), previa presentazione del certificato anamnestico del proprio medico;

9. Una marca da bollo da € 16,00;

 

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER IL RINNOVO:

Precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 ed il porto d’armi scaduto (copia fotostatica, previa esibizione dell’originale, nel caso in cui il porto d’armi non sia ancora scaduto);

N.B. Nel caso in cui il titolo da rinnovare sia scaduto da 10 anni è necessario allegare all’istanza di rinnovo la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 6.

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OBBLIGHI PER I DETENTORI DI ARMI.

Per tutti i soggetti detentori di armi comuni da sparo, senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi  senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 104/2018, di produrre il certificato medico per il rilascio del nulla-osta all'acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall'art. 35 co. 7 TULPS (dal quale risulta che l'interessato non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool).

Il certificato medico in parola deve essere rilasciato dal settore medico legale delle ASL o da un medico militare, in servizio permanente ed in attività di servizio, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a cui va presentato, preliminarmente, il certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico di famiglia. Detta certificazione, di data non superiore a 6 mesi, dovrà essere, quindi, consegnata all'Ufficio di Pubblica Sicurezza competente (Questura o Stazione dell'Arma dei Carabinieri) presso il quale sono state denunciate le armi detenute.

In caso di mancato adempimento, l'interessato sarà formalmente diffidato a provvedere nel termine di gg. 60 dalla notifica della diffida stessa. Se entro il termine suddetto non sarà stata presentata la certificazione medica verrà avviato l'iter che potrebbe concludersi con l'emanazione di un Decreto prefettizio che dispone il divieto di detenzione delle armi già regolarmente denunciate. Prima di tale iter verrà formalmente emessa una DIFFIDA contro il soggetto inottemperante, il quale se interessato a continuare a detenere le armi possedute, dovrà presentare, personalmente o a mezzo delegato oppure per raccomandata o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dipps19A.00N0@pecps.poliziadistato.it, entro 60 giorni dalla ricezione della suddetta DIFFIDA, il certificato medico d'idoneità alla detenzione di armi comuni da sparo. 

Si coglie l'occasione per rammentare che non corre l'obbligo della presentazione della certificazione medica in argomento nel caso in cui, prima del termine suddetto:

  1. si cedano definitivamente, a qualsiasi titolo, tutte le armi detenute a terze persone autorizzate (munite di porto d'armi in corso di validità o Nulla Osta all'acquisto); in tal caso l'avvenuta cessione dovrà essere fatta immediata denuncia a questo Ufficio;
  2. si provveda, a proprie spese, alla disattivazione delle armi (in tal caso dovrà essere richiesto a questo Ufficio, il preventivo nulla osta);
  3. si versino tutte le armi a questo Ufficio, per la loro completa rottamazione (in tal caso si prega di contattare preliminarmente l'ufficio al n. 0574555653 o 0574555258, per concordare il giorno per il ritiro delle armi).

Si ricorda, infine, che ogni variazione del luogo di detenzione delle amri e delle materie esplodenti è soggetta ad una preventiva autorizzazione al trasporto, rilasciata dal Quesotre ai sensi dell'art. 34 TULPS; entro 72 ore dal trasferimento delle armi e delle materie esplodenti, le stesse devono essere nuovamente denunciate all'Ufficio territorialmente competente (Questura, Commissariato di P.S. o Stazione Carabinieri); analogmanete ricorre l'bbligo di ripetizione della denuncia ogni qualvolta intervengano modificazioni nella specie e nella quantià dei materiali detenuti.

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In alto a destra si  trova la modulistica per le relative richieste.

 

 


01/04/2021
(modificato il 13/01/2024)

21/11/2024 09:55:38