Entro il 4 maggio 2015 i soggetti detentori di armi dovranno produrre il certificato medico di idoneità psicofisica alla detenzione salvo che non lo abbiano già presentato nei sei anni precedenti alla data del 5 novembre 2013 .
Il decreto legislativo nr. 121 del 29 settembre 2013, entrato in vigore il successivo 5 novembre, che ha introdotto diverse novità in tema di controlli per l'acquisizione e la detenzione di armi (bianche, da sparo o da fuoco), stabilisce che entro il 4 maggio 2015 chi detiene armi deve presentare il certificato medico di idoneità psicofisica alla detenzione, in pratica lo stesso certificato richiesto per il rilascio del nulla osta all'acquisto, previsto dall'art. 35 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
La certificazione dovrà attestare che il richiedente non sia affetto da malattie mentali oppure patologie che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti e psicotrope oppure abusare di alcool.
Il predetto certificato medico è rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario (attualmente ASL) o da un medico militare.
Sono esentati dall'obbligo di presentazione coloro che nei sei anni precedenti all'entrata in vigore del decreto, abbiano già consegnato il certificato al momento della richiesta di una licenza di porto d'armi o di un nulla osta all'acquisto di armi.
Le persone che entro la data di scadenza non avranno provveduto a consegnare il certificato agli uffici di Polizia o Carabinieri che avevano ricevuto le denunce di detenzione, riceveranno una diffida per la presentazione del certificato stesso. Se nei successivi 30 giorni la certificazione non sarà presentata, sarà avviato il procedimento finalizzato al divieto di detenzione.