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Permesso di soggiorno: rideterminati i contributi dovuti per il rilascio ed il rinnovo

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Permessi di soggiorno

Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 131 Serie Generale dell’8 giugno u.s., è stato pubblicato l’unito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, del 5 maggio 2017, in cui è previsto, all’art. 1, che il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno, a carico dello straniero di età superiore ad anni 18, ammonti a:

  • Euro 40,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari ad un anno;
  • Euro 50,00 pe i permessi di soggiorno di durata superiore ad un anno ed inferiore o pari a due anni;
  • Euro 100,00 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati.

Il contributo è dovuto sia per le nuove richieste di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, che per le richieste presentate prima della data del 9 giugno 2017 ancora in fase istruttoria o nel caso in cui non sia stato ancora consegnato il titolo allo straniero.

Sono esonerati dal versamento del contributo le seguenti categorie di soggetti:

  • cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;
  • cittadini stranieri di  cui all’art. 29, comma 1, lett. b) del D.L.vo 25 luglio 1998 nr.286;
  • cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonché loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 1 del D.L.vo 25 luglio 1998, nr. 286,
  • cittadini stranieri richiedenti il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
  • cittadini stranieri richiedenti l’aggiornamento, duplicato e/o conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Si sottolinea che il contributo in parola si va ad aggiungere agli oneri già a carico dello straniero relativi al costo del permesso di soggiorno elettronico (Euro 30.46) nonché alle spese relative all’accettazione delle istanze presso gli uffici postali e dell’imposta di bollo, che non subiscono variazioni e che sono dovuti in ogni caso.


26/06/2017

18/11/2024 12:20:50